Servitù di passaggio non esercitata per 32 anni: estinzione per prescrizione e illegittimità delle pretese tardive
Una servitù di passaggio costituita con atto notarile nel 1992, ma mai esercitata per 32 anni, si estingue per prescrizione ai sensi dell’art. 1073 del Codice Civile, che dispone: “La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per vent’anni”. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. II, n. 13218/2016; n. 23578/2013) chiarisce che il decorso del termine prescrizionale inizia dal momento in cui la servitù avrebbe potuto essere esercitata e che la mera trascrizione notarile non impedisce l’estinzione del diritto. Anche se il titolare del fondo dominante avesse inviato occasionali raccomandate per “ricordare” l’esistenza della servitù, la dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che tali atti stragiudiziali non sono sufficienti a interrompere la prescrizione, a meno che non manifestino un reale e concreto interesse all’esercizio del diritto — cosa difficilmente ravvisabile dopo decenni di completo inutilizzo. Pertanto, la pretesa avanzata nel 2024 di attivare una servitù mai utilizzata è giuridicamente infondata, e il proprietario del fondo servente può legittimamente opporsi a qualsiasi richiesta di passaggio o allaccio fognario, nonché bloccare eventuali lavori intrusivi.

