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Storni illegittimi e recesso dell’agente: la Cassazione fa chiarezza su onere della prova e indennità suppletiva

Storni illegittimi e recesso dell’agente: la Cassazione fa chiarezza su onere della prova e indennità suppletiva

L’onere della prova negli storni provvigionali

Principi di Diritto e Citazioni Testuali

Come si vince un ricorso simile (o come difendersi)

  • Focalizzarsi sull’onere della prova: Non limitarsi a negare gli storni, ma eccepire formalmente che, ai sensi dell’art. 1748, comma 6, c.c., spetta alla preponente provare che il contratto con il terzo non ha avuto esecuzione per cause a lei non imputabili.
  • Contestare le motivazioni generiche: Evidenziare come le causali degli storni (es. “circa”, “stragrande maggioranza”) siano prive di evidenza grafica analitica, rendendo la difesa della controparte generica e inadeguata.
  • Disaccoppiare le indennità: Sostenere che, anche se il giudice di merito escludesse la “giusta causa” (perdendo così l’indennità di mancato preavviso a causa della prolungata tolleranza), restano ferme le “circostanze attribuibili al preponente” che danno diritto all’indennità suppletiva di clientela, come chiarito dalle sentenze Cass. n. 12113/2024 e n. 18575/2026.
  • Documentazione analitica: Non limitarsi a produrre estratti conto o fatture. È necessario fornire prova documentale puntuale (es. comunicazioni di annullamento ordine dal cliente, prove di mancato incasso) per ogni singolo storno operato, dimostrando che l’inadempimento è imputabile al terzo o all’agente, e non alla preponente.
  • Eccepire la tolleranza: Per negare la giusta causa di recesso (e quindi l’indennità di mancato preavviso), è fondamentale documentare la conoscenza degli storni da parte dell’agente e la sua mancata contestazione per un periodo prolungato, elemento che i giudici valutano come incompatibile con l’impossibilità di prosecuzione “anche provvisoria” del rapporto (Cass. n. 1376 del 2018).

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