La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 3525/2026 (R.G. 24384/2020), ha definitivamente chiarito che l’attività di gruista non rientra tra le “mansioni particolarmente usuranti” ex art. 1 d.lgs. 67/2011.
Il nodo giuridico sciolto dai giudici della Sezione Lavoro riguarda l’interpretazione sistematica dei riferimenti normativi contenuti nel decreto legislativo n. 67 del 2011. Il ricorrente sosteneva che il rinvio operato dalla norma all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 dovesse intendersi estensivo anche alle mansioni elencate nella Tabella A allegata al d.lgs. 374/1993, dove l’attività di gruista è espressamente menzionata come assimilabile ai “lavori in altezza”.
La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, definendola infondata sulla base di una rigorosa ricostruzione letterale e gerarchica delle fonti.
La gerarchia delle norme: perché il gruista resta escluso
I magistrati hanno evidenziato che il d.lgs. 67/2011, all’art. 1, concede il pensionamento anticipato esclusivamente ai lavoratori impegnati in “mansioni particolarmente usuranti” di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999. Analizzando il testo del Decreto Ministeriale citato, i giudici hanno rilevato che l’art. 2, comma 1, stabilisce che le mansioni usuranti sono individuate “nell’ambito” delle attività già classificate come usuranti nella Tabella A del d.lgs. 374/1993, ma solo quelle che presentano caratteristiche di “maggiore gravità”. Come riportato testualmente nell’ordinanza:
“Nell’ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti […] le seguenti […] ‘lavori in galleria, cava o miniera’ […] ‘lavori nelle cave’ […] ‘lavori nelle gallerie’ […] ‘lavori in cassoni ad aria compressa’ […] ‘lavori svolti dai palombari’ […] ‘lavori ad alte temperature’ […] ‘lavorazione del vetro cavo’ […] ‘lavori espletati in spazi ristretti’ […] ‘lavori di asportazione dell’amianto’”.
L’elenco tassativo del D.M. 1999 non menziona l’attività di gruista. Sebbene il d.lgs. 374/1993 includa i gruisti nella Tabella A tra i lavori in altezza, la Cassazione precisa che le “mansioni particolarmente usuranti” costituiscono una species (sottocategoria a maggiore gravità) del più ampio genus dei “lavori particolarmente usuranti”.
Dove sbagliano i giudici di merito? In realtà, hanno ragione.
L’analisi dell’ordinanza mostra che la Corte d’Appello di Roma (sentenza impugnata n. 4155/2019) e il Tribunale di primo grado non hanno commesso errori di diritto. Hanno applicato correttamente il principio di stretta interpretazione delle norme derogatorie.
La Cassazione afferma chiaramente:
“La misura pensionistica in questione, dunque, è derogatoria rispetto alla disciplina riservata alla generalità dei lavoratori dipendenti. Ciò non consente alcuna lettura estensiva delle relative disposizioni, che vanno invece interpretate attenendosi al loro tenore testuale”.
Il riferimento alla Tabella A del 1993 serve solo come bacino di partenza, ma il filtro decisivo è l’art. 2 del D.M. 1999. Poiché il gruista non è in quell’elenco, non può accedere al beneficio, indipendentemente dall’usura psicofisica effettivamente svolta.
Strategia processuale: cosa fare per vincere cause simili?
Per gli addetti ai lavori (avvocati giuslavoristi e patronati), l’ordinanza n. 3525/2026 traccia una linea rossa insuperabile sull’interpretazione attuale. Ecco le direttive operative per future controversie su mansioni non esplicitamente elencate nel D.M. 1999:
- Abbandonare la tesi dell’estensione analogica: Sostenere che una mansione sia “assimilabile” a quelle elencate nella Tabella A del 1993 non è più sufficiente se quella mansione non è stata poi confermata e specificata nell’art. 2 del D.M. 1999. La Corte ha chiuso alla lettura estensiva.
- Verificare l’aggiornamento normativo: L’unico percorso vincente non è giurisprudenziale, ma legislativo o amministrativo. Bisogna verificare se siano intervenuti nuovi Decreti Ministeriali o accordi sindacali nazionali che abbiano modificato l’elenco dell’art. 2 del D.M. 1999, come previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 374/1993 (“può essere modificata […] con decreto del Ministro del lavoro”). Senza un atto amministrativo successivo che inserisca la mansione specifica nell’elenco delle “particolarmente usuranti”, la domanda è destinata al rigetto.
- Focalizzarsi sulla “maggiore gravità”: Se si tenta di inquadrare una mansione diversa dal gruista, la prova tecnica deve dimostrare non solo l’usura, ma la sua incidenza sulle aspettative di vita e l’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, come richiesto dall’art. 2 del D.M. 1999. Tuttavia, senza l’inserimento formale nell’elenco ministeriale, rimane un argomento debole in sede di legittimità.
- Attenzione alle spese: L’ordinanza ricorda l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002. In caso di rigetto, oltre alle spese legali, potrebbe essere dovuto un contributo unificato aggiuntivo se sussistono i presupposti di inesistenza di cause di esenzione.
In sintesi: La sentenza conferma che l’accesso alla pensione anticipata per usura è un beneficio eccezionale, legato a un elenco tassativo di mansioni di massima gravità. Per il gruista, allo stato attuale della normativa e della giurisprudenza di legittimità, non vi sono spazi di manovra basati sull’interpretazione giudiziaria.

