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Oltre la matematica retributiva: l’anatomia dello “stato di bisogno” e i confini dell’indice di sfruttamento nell’art. 603-bis c.p.

Oltre la matematica retributiva: l’anatomia dello “stato di bisogno” e i confini dell’indice di sfruttamento nell’art. 603-bis c.p.

1. Premessa: Il nuovo perimetro dell’art. 603-bis c.p.

2. Il parametro retributivo: non solo busta paga, ma condizioni di vita

3. L’anatomia dello “Stato di Bisogno”: la cesura tra vulnerabilità strutturale e presunta

  1. Le lavoratrici albanesi (H.H., H.H., H.H.): Per costoro, lo stato di bisogno è ritenuto infondato nel motivo di ricorso (quindi sussistente). La Corte rileva che esse erano “da poco trasferitesi nel territorio dello Stato italiano e prive del permesso di soggiorno”, dipendenti dalla benevolenza altrui per l’allogito, e disposte ad accettare “qualunque mansione lavorativa, anche per una paga inferiore (di circa 4,00 Euro all’ora), pur di guadagnare il necessario per il proprio sostentamento”. Qui la vulnerabilità è oggettiva, strutturale e documentale.
  2. Le altre lavoratrici (G.G., C.C., D.D., F.F., B.B. e E.E.): Per costoro, il motivo di ricorso è fondato. La Cassazione boccia l’iter motivazionale della Corte d’Appello, che non ha individualizzato la condizione di difficoltà. I Giudici di Legittimità fissano un paletto ermeneutico inappuntabile, citando il precedente Sanitrasport:

4. La natura del Dolo e l’assorbimento dei motivi

5. Verifica delle contraddizioni: Un “referto” redazionale per gli addetti ai lavori

  • Nel paragrafo Diritto, punto 2, la Corte elenca le lavoratrici per le quali il motivo di ricorso è fondato (mancanza di motivazione sullo stato di bisogno) indicando: “G.G., C.C., G.G., D.D., F.F., B.B. e E.E.” (Si noti la ripetizione di G.G. e l’assenza di altre iniziali citate nel fatto).
  • Nel paragrafo Diritto, punto 5, la Corte ripete l’elenco: “G.G., C.C., G.G., D.D., F.F., B.B. e E.E.”.
  • Nel P.Q.M. (Dispositivo) finale, l’elenco viene nuovamente trascritto ma con un’ulteriore alterazione: “Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai fatti commessi in danno di G.G., C.C., C.C., D.D., F.F., B.B. e G.G.” (Qui scompare E.E., viene ripetuto C.C. e G.G. appare al posto di E.E. o G.G.).

6. Conclusioni

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