Dati della Sentenza
- Organo: Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro
- Provvedimento: Ordinanza
- Numero Registro Generale: 20320/2022
- Numero Sezionale / Pubblicazione: 2640/2026
- Data Udienza: 27/05/2026
- Data Pubblicazione: 15/06/2026
- Oggetto: Risarcimento del danno – Art. 2087 c.c
Il Caso di Specie
La pronuncia in esame trae origine dall’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da un lavoratore nei confronti di una S.p.a. in Amministrazione Straordinaria. Il Tribunale di Milano (decreto del 02/08/2022) aveva parzialmente accolto le domande del lavoratore, condannando la società al pagamento del danno biologico differenziale. Il Giudice di merito aveva escluso la configurabilità del classico fenomeno del mobbing (mancando la ripetitività e sistematicità di atti di aggressione nel periodo maggio 2013 – settembre 2015), ma aveva comunque condannato l’azienda rilevando “una importante capacità offensiva di coartazione psicologica” derivante da tre provvedimenti disciplinari (di cui uno dichiarato illegittimo, due revocati a seguito di inidoneità alla mansione accertata dallo SPISAL). La CTU aveva quantificato un danno permanente del 7% e diverse inabilità temporanee.
La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione articolando tre motivi, rimasti tutti soccombenti.
Le Censure della Ricorrente
L’azienda ha censurato la sentenza di merito sotto tre profili:
- Nullità ex art. 112 c.p.c. (Concessa ultra petita): Il Tribunale, pur escludendo il mobbing, aveva condannato al risarcimento del danno per l’impatto sulla sfera psicologica, nonostante non fosse stata avanzata domanda specifica in tal senso né domanda di illegittimità dei singoli provvedimenti sanzionatori.
- Omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.: Il Tribunale avrebbe ritenuto illegittime le sanzioni senza un effettivo accertamento, ignorando i precedenti del Tribunale di Venezia e il fatto che le revoche delle sanzioni fossero state operate dalla società per mero spirito deflattivo.
- Violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. (artt. 1218, 1223, 1226, 1227, 2087 c.c.): Il danno sarebbe stato riconosciuto senza aver individuato l’inadempimento datoriale e il nesso causale, in violazione del principio secondo cui la responsabilità ex art. 2087 c.c. non è di tipo oggettivo.
La Ratio Decidendi della Suprema Corte
Il Collegio, composto dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott.ssa M. M. L. (Presidente), Dott.ssa D. C., Dott. F. Amendola, Dott.ssa E. B. (Relatore) e Dott.ssa V. P., rigetta il ricorso, fornendo chiarimenti fondamentali sul thema decidendum e sui confini della tutela ex art. 2087 c.c.
1. L’interpretazione sostanziale della domanda (superamento del vizio di ultrapetizione) La Corte respinge l’eccezione di cui all’art. 112 c.p.c. chiarendo come il giudice debba leggere l’atto introduttivo. A tal fine, la Corte richiama il seguente, consolidato principio di diritto:
“il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante(così, fra le altre, Cass. n. 19002/2017; Cass. n. 21087/2015).”
2. L’onere probatorio e la responsabilità datoriale La Corte affronta il tema della responsabilità ex art. 2087 c.c., confermando che, sebbene non si tratti di responsabilità oggettiva, l’onere probatorio a carico del lavoratore non richiede la prova della violazione di specifiche norme di cautela (specie se atipiche), ma la prova della condizione di pericolo e del nesso causale. Sul punto, la Corte cita testualmente:
“nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l’onere gravante sul prestatore di provare l’inadempimento non comprende anche l’individuazione delle specifiche norme di cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l’allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto; incombe, per converso, sulla parte datoriale l ‘ onere di provare l ‘ inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti(Cass. n. 6984/2025).”
3. L’ambito di applicazione dell’art. 2087 c.c.: oltre il Mobbing Il cuore della decisione risiede nell’ampliamento della tutela della personalità morale del lavoratore. La Corte supera la rigida gabbia del mobbing (che richiede pluralità di azioni vessatorie e intento persecutorio) per abbracciare qualsiasi condotta datoriale idonea a generare stress e danno alla salute:
“se l’obbligo di prevenzione e di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. non può configurare una responsabilità oggettiva, il dovere di protezione ha uno spettro ampio, che impone l’adozione di ogni cautela necessaria a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro; nell’ambito di questa protezione, con particolare riguardo alla condizione psicologica, non è ricompreso solamente il fenomeno del mobbing, ma tutti quei comportamenti che, incidendo sulla salute e la serenità professionale del lavoratore, pur se privi del carattere della pluralità di azioni vessatorie e dell’intento persecutorio, siano idonei a mantenere un ambiente di stress o di grave disagio che sia fonte di danno alla salute(cfr. da ultimo Cass. n. 2084/2024; Cass. n. 31367/2025).”
Focus per gli Addetti ai Lavori: Come Impostare un Ricorso Simile
Dalla lettura dell’Ordinanza n. 2640/2026, gli avvocati giuslavoristi possono trarre preziose indicazioni strategiche per la redazione di atti introduttivi (citazioni o opposizioni) volti al risarcimento del danno da stress lavoro-correlato o condotte datoriali lesive, al fine di evitare eccezioni di inammissibilità o di ultra petizione (art. 112 c.p.c.).
Ecco i dettagli operativi per scrivere un atto efficace, così come validato dalla Suprema Corte:
- Non limitarsi all’etichetta “Mobbing”: Sebbene si possa denunciare una “condotta mobbizzante”, è imperativo che l’atto non si esaurisca in questa qualificazione giuridica (che richiede standard probatori severissimi).
- Descrivere la “Nocività dell’Ambiente di Lavoro”: L’atto deve contenere “la descrizione più ampia della nocività dell’ambiente di lavoro”. Nel caso di specie, è stato decisivo descrivere le condotte dei superiori che, con “contegno tanto aggressivo quanto pretestuoso”, adibivano il lavoratore a mansioni incompatibili con il suo stato fisico (es. “taglio rizze”).
- Allegare il Nesso Causale Temporale e Clinico: È fondamentale descrivere “la correlazione con lo stato di malessere generale insorto proprio nello stesso periodo e, poi, sfociato in gravi disturbi e ricoveri ospedalieri”.
- Fondare la Domanda sull’Art. 2087 c.c. in senso lato: La domanda deve essere esplicitamente incardinata nel risarcimento del danno non patrimoniale “con riferimento alle condotte datoriali subite nell’arco temporale specificamente indicato”, chiedendo la condanna per l’inadempienza ai doveri di protezione (es. adozione di “ripetute e ingiustificate sanzioni disciplinari nei confronti di un lavoratore già giudicato inidoneo”).
- Strategia Probatoria: Per spostare l’onere della prova a carico del datore di lavoro (come da Cass. n. 6984/2025), è utile allegare in atti: Verbali di inidoneità alla mansione (es. rilasciati da SPISAL o medico competente); Eventuali precedenti pronunce giurisdizionali di illegittimità delle sanzioni disciplinari; Documentazione clinica che provi il nesso tra le mansioni assegnate / le sanzioni ingiustificate e il danno psicofisico patito.
Conclusioni
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La pronuncia si segnala per aver consolidato un approccio garantista e sostanzialista: il lavoratore che subisce un ambiente di lavoro tossico, sanzioni pretestuose e assegnazione a mansioni incompatibili con il proprio stato di salute, otterrà ristoro ex art. 2087 c.c. a prescindere dalla prova del c.d. “disegno persecutorio” tipico del mobbing, a patto che l’atto introduttivo sia stato redatto con la dovuta ampiezza descrittiva e probatoria.

