Premessa e inquadramento processuale
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 8564 del 2026 (R.G.N. 12727/2024), depositata il 6 aprile 2026, si pronuncia su una questione di rilevante impatto pratico in materia previdenziale e giuslavoristica: la corretta individuazione dell’onere probatorio a carico del lavoratore che, dimessosi per giusta causa, agisce in giudizio per il riconoscimento dell’indennità NASpI. La pronuncia, resa in camera di consiglio il 26 febbraio 2026, chiarisce in termini inequivocabili il rapporto tra i requisiti legali della prestazione, il principio della involontarietà dello stato di disoccupazione e il valore meramente interno delle circolari amministrative dell’Ente previdenziale.
Fatti e iter giudiziario
La lavoratrice, dopo aver rassegnato le dimissioni per giusta causa, ha proposto domanda amministrativa per la liquidazione della NASpI. Respinta la domanda, ha agito in giudizio. Il Tribunale di Varese ha rigettato la domanda, ritenendo insufficiente la prova della giusta causa. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 295/2024, ha invece accolto il gravame, condannando l’INPS alla corresponsione di € 24.287,25 oltre interessi. Il giudice territoriale ha fondato la decisione sulla circolare INPS n. 163 del 2003, ritenendo che non fosse necessaria la piena prova della giusta causa, ma fosse sufficiente dimostrare la «volontà di difendersi in giudizio» contro il comportamento illecito del datore di lavoro. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.
Motivazione della Corte di Cassazione
La Corte rammenta che la NASpI, istituita con il d.lgs. n. 22 del 2015, è «un’indennità mensile che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1)». Ai sensi dell’art. 3, comma 2, la prestazione è riconosciuta anche ai lavoratori che «hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012. L’involontarietà non si riscontra solo nelle ipotesi di iniziativa datoriale, poiché il legislatore «riconosce l’involontarietà della perdita dell’occupazione anche laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, la risoluzione è in concreto da ascrivere ad un comportamento datoriale e non ad una libera scelta del prestatore». A sostegno, la Corte cita Cass. n. 13578 del 2025,Cass. n. 396 del 2024` e la sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2002, secondo cui le dimissioni per giusta causa «non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore in quanto ascrivibili al comportamento di altro soggetto».
L’onere probatorio e la giusta causa ex art. 2119 c.c.
La Cassazione ribadisce che spetta al lavoratore «allegare e dimostrare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, supportando la domanda con i pertinenti dati di fatto (v. Cass. n. 24432 del 2022), anche in ordine al rapporto di consecuzione e d’immediatezza, che disvela l’autentica genesi delle dimissioni rassegnate e ne avvalora la “giusta causa” (cfr., proprio in tema di NASpI, Cass. n. 30310 del 2024)». Le dimissioni sono assistite da giusta causa «allorché si configurino come reazione immediata agli inadempimenti del datore di lavoro, secondo i parametri di ragionevolezza enucleati da questa Corte» (Cass. n. 31999 del 2018). La Corte d’Appello ha errato nel limitare l’oggetto della prova alla mera documentazione della volontà di agire, omettendo di accertare il presupposto legale della disoccupazione involontaria.
Il valore vincolante delle circolari INPS
La pronuncia sottolinea con fermezza che «le circolari amministrative dell’Inps sono atti normativi interni, che tendono a indirizzare e guidare in modo uniforme l’attività degli organi periferici dell’ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza (cfr. da ultimo Cass. n. 12971 del 2025 e Cass. n. 10728 del 2024, che a loro volta richiamano Cass. n. 11094 del 2005 e la più risalente Cass. n. 2568 del 1963)». Il rapporto previdenziale è «di derivazione legale», pertanto «l’accertamento che il giudice è tenuto a compiere attiene all’esistenza degli elementi costitutivi del diritto prefigurati dalla legge e non certo l’osservanza, da parte dell’Inps, delle disposizioni interne».
Dispositivo e rinvio
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame del gravame alla luce dei principi esposti, con riserva di regolazione delle spese.
Indicazioni operative per la redazione del ricorso
Alla luce del provvedimento, il professionista che intenda proporre un ricorso analogo dovrà attenersi alle seguenti direttrici, coerenti con i parametri di ammissibilità e merito evidenziati dalla Suprema Corte:
- Formulazione del motivo ex art. 360 c.p.c.: Il ricorso deve essere redatto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015. La doglianza deve recare un’esposizione «intelligibile ed esauriente» delle violazioni, al fine di superare le eccezioni di inammissibilità ex art. 366 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17125 del 2007, Cass. n. 4036 del 2011).
- Delimitazione del tema del decidere: È necessario precisare che le questioni dedotte rientrano nel decisum del giudizio di merito e non configurano novelle argomentazioni, evitando eccezioni di inammissibilità ex art. 360-bis n. 1) c.p.c. (cfr. Cass. n. 907 del 2018).
- Natura della domanda: Va esplicitato che il giudizio non costituisce «impugnazione dei provvedimenti emessi in sede amministrativa» (Cass. n. 4128 del 1984), bensì accertamento di un diritto soggettivo. Di conseguenza, non rilevano le determinazioni assunte dall’INPS in fase amministrativa (Cass. n. 11516 del 2018).
- Struttura dell’onere probatorio: Il ricorso deve evidenziare che l’attore non può limitarsi ad allegare il diritto alla prestazione, ma deve «allegare e provare i fatti costitutivi dei requisiti del diritto», dimostrando la sussistenza degli inadempimenti datoriali, il nesso di causalità, la tempestività e la ragionevolezza della reazione, ai sensi dell’art. 2119 c.c. e della giurisprudenza richiamata.
- Confutazione del richiamo alle circolari: Deve essere ribadito che la circolare INPS n. 163 del 2003, seppur utile in sede amministrativa per la documentazione della volontà di agire in giudizio, non può «incidere sul contenuto di una fonte di rango primario né vincolare il giudice». Il giudice di merito è tenuto a verificare il sussistere degli elementi costitutivi del diritto previsti dalla legge, non il mero adempimento degli «oneri di allegazione documentale prescritti dall’atto di normazione interna».
Conclusioni
L’ordinanza n. 8564/2026 della Corte di Cassazione segna un preciso confine tra la fase amministrativa e il giudizio ordinario di accertamento del diritto previdenziale. La pronuncia riafferma la gerarchia delle fonti, il rigoroso rispetto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. e la natura meramente interna delle circolari INPS, imponendo ai giudici di merito un accertamento sostanziale della giusta causa e dell’involontarietà della disoccupazione. Per il legale, il provvedimento offre un quadro argomentativo strutturato e giurisprudenzialmente consolidato, indispensabile per la corretta impostazione dei ricorsi in materia di NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro.

