Introduzione e inquadramento della pronuncia
Con la sentenza n. 334/2026 (R.G. n. 26361/2021), depositata in data 27 aprile 2026, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha pronunciato un intervento di rilevante impatto nomofilattico in materia di contratti a tempo determinato per attività stagionali. La decisione interviene sul controverso rapporto tra il limite complessivo di durata dei rapporti a termine e il relativo tetto massimo di proroghe, chiarendo l’applicabilità dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 87/2018, convertito in l. n. 96/2018).
I fatti e il percorso giudiziario
La controversia trae origine da un rapporto di lavoro instaurato per la lavorazione del tonno, attività pacificamente qualificabile come stagionale ai sensi del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525. Nel quadriennio 2015–2018, le parti hanno sottoscritto quattro contratti a termine, complessivamente oggetto di sette proroghe nell’arco temporale decorrente dal 14 gennaio 2015 al 30 aprile 2018. I giudici di merito, applicando il principio della “espressa eccettuazione”, hanno ritenuto operante il limite di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi ex art. 21, comma 1, d.lgs. 81/2015, disponendo la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a tempo pieno. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione.
La ricostruzione della Corte di Cassazione: dove va a parare il giudice
La Corte di legittimità accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. Il percorso argomentativo del giudice si articola nei seguenti passaggi fondamentali:
- Nesso sistematico tra art. 19 e art. 21 del d.lgs. 81/2015: L’art. 19, comma 2, esonera espressamente le attività stagionali dal limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa. L’art. 21, comma 1, disciplina le proroghe stabilendo che il termine può essere prorogato «per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi». La Corte osserva che tale disposizione è strutturalmente condizionata dal parametro temporale dei trentasei mesi. Non operando detto limite per il lavoro stagionale, viene meno il presupposto logico-giuridico dell’applicazione del tetto di cinque proroghe;
- Assenza di una deroga esplicita come conseguenza logica: La mancata ripetizione dell’espressa eccezione nel comma 1 dell’art. 21 non costituisce un’omissione legislativa, bensì la diretta conseguenza dell’estraneità della fattispecie stagionale all’ambito di applicazione della norma, già delimitata dal vincolo temporale del comma 2 dell’art. 19;
- Coerenza con la mens legis e divieto di risultati illogici: La Corte evidenzia l’irragionevolezza di un’interpretazione che, da un lato, ammette per il lavoro stagionale il rinnovo indiscriminato senza soluzione di continuità (esonero dalla regola “stop and go” ex art. 21, comma 2), e dall’altro imporrebbe un limite alle proroghe. Tale lettura neutralizzerebbe di fatto la disciplina sui rinnovi, generando un esito contrario alla volontà del legislatore;
- Compatibilità con il diritto eurounitario: La stagionalità integra di per sé le “ragioni obiettive” di cui alla clausola 5, comma 1, lettera a), dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, configurandosi come garanzia intrinseca contro il ricorso abusivo a contratti successioni.
Il principio di diritto (riportato testualmente)
La Corte enuncia il seguente principio di diritto, da osservare nel giudizio di rinvio: «Nel regime di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, i rapporti a tempo determinato relativi ad attività di lavoro stagionale, in quanto non sottoposti, per espressa previsione dell’art. 19, comma 2, al limite massimo di durata di trentasei mesi, non rientrano nel raggio di previsione dell’art. 21, comma 1, che introduce il limite massimo di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi, poiché quest’ultima disposizione reca quale presupposto il vincolo del rispetto del citato tetto massimo di durata.»
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nella motivazione
Ai fini di un rigoroso inquadramento, si riportano i riferimenti testuali utilizzati dalla Corte:
- art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015: esonero delle attività stagionali dal limite dei trentasei mesi.
- art. 21, comma 1, d.lgs. n. 81/2015: disciplina delle proroghe (max cinque volte in trentasei mesi).
- art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015: regola “stop and go” per i rinnovi, con espressa eccezione per le attività stagionali.
- d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525: elencazione tassativa delle attività stagionali (es. “Pesca e lavorazione del tonno”).
- Direttiva 1999/70/CE, clausola 5: misure di prevenzione degli abusi mediante “ragioni obiettive”.
- C. Giust., 4 luglio 2006, Adeneler e altri, punto 65; C. Giust., 23 aprile 2009, Angelidaki, punto 96; C. Giust., 26 gennaio 2012, Kücük, punto 27: giurisprudenza UE sulla nozione di “ragione obiettiva”.
- Cass., sez. L., n. 34561 del 2023; Cass., Sez. L, n. 10442 del 2006; Cass., Sez. L., n. 26199 del 2024: indirizzo giurisprudenziale sulla natura rigorosa e tassativa dell’attività stagionale.
- indirizzo giurisprudenziale sulla natura rigorosa e tassativa dell’attività stagionale.
Strumenti argomentativi e processuali a disposizione del difensore
Alla luce della pronuncia, il legale che intenda tutelare il datore di lavoro o il lavoratore in una controversia analoga può avvalersi dei seguenti strumenti:
- Interpretazione sistematico-letterale combinata: Demonstrate che l’art. 21, comma 1, è strutturalmente ancorato al limite temporale dei trentasei mesi. Qualora la fattispecie ne sia espressamente esonerata (art. 19, comma 2), la disciplina delle proroghe risulta inapplicabile ab initio;
- Utilizzo corretto della regola della “espressa eccettuazione”: Sostenere che il legislatore non ha ripetuto la deroga nel comma 1 dell’art. 21 poiché il presupposto temporale ivi previsto non opera per il lavoro stagionale. La deroga è già stata posta “a monte” (art. 19) e per i rinnovi “a valle” (art. 21, comma 2);
- Richiamo al diritto eurounitario: Qualificare la stagionalità come “ragione obiettiva” autonoma ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, citando la giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata in motivazione (Adeneler, Angelidaki, Kücük), al fine di escludere configurazioni di abuso;
- Verifica del regime ratione temporis: Accertare se il rapporto di lavoro sia antecedente o successivo al d.l. n. 87/2018. Per i rapporti successivi, occorre valutare il nuovo comma 01 aggiunto all’art. 21, che ha modificato il regime delle proroghe e rinnovi per le attività stagionali, prevedendo la libera proroga e rinnovazione nei primi dodici mesi;
- Onere probatorio sulla natura stagionale: Produrre documentazione che dimostri il ricorso a mansioni rientranti nell’elenco tassativo del d.P.R. n. 1525/1963 o nei CCNL, e che l’attività sia “aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta dall’impresa”, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 34561/2023; Cass. n. 26199/2024), per evitare la riqualificazione in esigenza ordinaria di mercato;
- Eccezione di illogicità sistematica: Sottolineare, in sede di memoria o discussione, la contraddizione logica di ammettere rinnovi illimitati senza soluzione di continuità (art. 21, comma 2) e, contestualmente, applicare un tetto alle proroghe, richiamando l’explicit della Corte sul divieto di risultati irragionevoli.
La sentenza n. 334/2026 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, rappresenta un intervento di chiarimento definitivo sul rapporto tra limiti di durata e limiti di proroga nel lavoro stagionale. Rigettando l’applicazione meccanica del criterio della “espressa eccettuazione” laddove il presupposto temporale risulti assente, la Corte riafferma il primato della coerenza sistematica e della mens legis. La pronuncia offre al praticante del diritto parametri interpretativi precisi, vincolanti per i giudici di merito e fondamentali per la corretta gestione delle controversie in materia di rapporti a termine stagionali.

