(onere della prova e limiti del ragionamento presuntivo nella recente ordinanza della Cassazione)
Con ordinanza depositata il 14 gennaio 2026 (n. 158/2026, R.G.N. 6884/2025), la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha delineato i confini entro cui il giudice di merito può fondare il convincimento sulla sussistenza di una giusta causa di licenziamento disciplinare per presunta simulazione dello stato di malattia. La pronuncia, intervenuta in sede di legittimità, offre un quadro analitico di rilevante interesse professionale in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio ex art. 5 l. n. 604/1966 e ai rigorosi parametri di ammissibilità delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Quadro fattuale e iter processuale
Il datore di lavoro ha intimato il licenziamento disciplinare contestando al lavoratore la simulazione della patologia dichiarata, al fine di sottrarsi allo svolgimento di nuove mansioni assegnate e ritenute non gradite. Il giudice di primo grado ha confermato il provvedimento. La Corte d’Appello, in riforma, ha respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, ritenendo provata la natura simulata della malattia sulla base di un complesso di elementi indiziari. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
Il vaglio della Corte di Legittimità
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, fondato sulla presunta violazione dell’art. 7 l. n. 300/1970 e dell’art. 2119 c.c. La Corte ha rilevato come la censura non avesse correttamente investito il giudizio di merito ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., limitandosi a un’astratta contestazione dell’interpretazione della lettera di contestazione senza individuare specifici vizi ermeneutici o lacune motivazionali, né indicando in quale atto del grado precedente la questione fosse stata già dedotta (Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 15430/2018).
Di converso, la Corte ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, fondati sulla violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 5 l. n. 604/1966 e dell’art. 2729 c.c., ritenendoli assorbenti per la decisione.
- L’onere della prova nei licenziamenti disciplinari La Corte ha rammentato il principio cardine per cui l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento grava esclusivamente sul datore di lavoro (art. 5 l. n. 604/1966). Tale onere deve concernere la dimostrazione di un evento che giustifichi la cessazione del rapporto, con riferimento alla grave lesione dell’elemento fiduciario e alle concrete circostanze del fatto (Cass. n. 3395/1991; Cass. n. 9590/2001). Il datore non può limitarsi a fornire “indizi” volti a invertire la prova a carico del lavoratore, poiché ciò determinerebbe un’ingiustificata inversione dell’onere probatorio (Cass. n. 13380/2015);
- I limiti del ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c. Pur ammettendo che l’assolvimento dell’onere probatorio datoriale possa avvenire anche in via presuntiva, la Cassazione ha ribadito che le presunzioni semplici devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il giudice deve operare un’analisi complessiva e logica degli indizi, scartando quelli irrilevanti e valutando se la loro combinazione consenta un’inferenza probabilistica valida, evitando un’analisi atomistica (Cass. n. 9054/2020). La violazione dell’art. 2729 c.c. è censurabile in cassazione quando il giudice fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza, o quando ometta di considerare elementi di segno opposto oggettivamente rilevanti (Cass. n. 25889/2025);
- Applicazione al caso concreto Il giudice di appello aveva fondato la conclusione sulla simulazione sulla natura psichica della patologia, sulla provenienza del certificato da medico di base, sulla presunta superficialità della diagnosi (definita meramente “visiva”), sulla mancata esecuzione di visita psichiatrica, sul mancato acquisto dei farmaci prescritti e sulla forte contrarietà del lavoratore al mutamento di mansioni. La Corte ha rilevato l’illogicità di tale percorso argomentativo: il certificato medico attestante una sindrome ansioso-depressiva, con correlata prescrizione farmacologica e assunzione di responsabilità professionale da parte del sanitario, costituisce elemento di particolare valenza probatoria. La sua efficacia può essere superata solo tramite approfondimenti medico-legali specifici, non esperiti nel giudizio di merito. Svalutare apoditticamente la competenza diagnostica del medico curante ha irrimediabilmente viziato il ragionamento presuntivo per difetto di gravità e concordanza. Ne consegue che l’inferenza logica sulla insussistenza dello stato di malattia risulta inficiata dalla presenza di elementi di segno opposto aventi obiettiva rilevanza.
La Corte ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata con rinvio, assorbito il quarto e quinto motivo e demandato alla Corte di rinvio il regolamento delle spese.
Indicazioni operative per la redazione di un ricorso simile
Alla luce dei principi affermati, la proposizione di un ricorso per cassazione in fattispecie analoghe richiede il rigoroso rispetto delle seguenti direttrici:
- Specificità della censura ex art. 360 c.p.c.: Non è sufficiente contrapporre un’interpretazione diversa della lettera di contestazione. È necessario dedurre la violazione dei criteri legali di ermeneutica, specificando i canoni concretamente violati, le modalità del discostamento del giudice, oppure denunciare il vizio di motivazione indicando con precisione le lacune argomentative o le illogicità razionali del decisum.
- Mantenimento dell’onere della prova: Va evidenziato l’erroneo spostamento sul lavoratore dell’onere di dimostrare la reale esistenza della patologia. Il datore deve provare il fatto costitutivo del licenziamento; non è ammissibile richiedere al dipendente la prova contraria in assenza di elementi datoriali conclusivi.
- Censura del ragionamento presuntivo: La doglianza deve dimostrare come il giudice di merito abbia fondato il decisum su indizi privi di gravità, precisione o concordanza. In particolare, va sottolineata l’impropria svalutazione di certificazioni sanitarie e prescrizioni terapeutiche in assenza di riscontri medico-legali, evidenziando come tale omissione infranga il canone della convergenza del molteplice e della coerenza logica richiesta dall’art. 2729 c.c.
- Indicazione degli atti del grado precedente: Qualora si eccepisca il divieto di contestazione di un addebito già oggetto di precedente procedimento disciplinare o di precedente deduzione in giudizio, è onere del ricorrente allegare l’avvenuta proposizione della questione, indicandone il specifico atto processuale, per consentire il controllo ex actis della Suprema Corte.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di garanzia processuale di ampia portata: nei licenziamenti disciplinari fondati sulla presunta simulazione di malattia, il giudice di merito non può sostituirsi al perito medico né svalutare certificazioni sanitarie senza riscontri tecnico-scientifici. Il ricorso alla presunzione rimane strumento ammesso, ma deve rispettare rigorosi canoni logico-giuridici e probatori, pena la cassazione della sentenza per violazione di legge. La pronuncia costituisce, pertanto, un riferimento essenziale per la difesa dei lavoratori e per l’impostazione di ricorsi in cassazione fondati su vizi di motivazione e di ripartizione dell’onere della prova.

