Inquadramento Normativo e Profili Sostanziali
Il licenziamento per minacce rivolte a superiori gerarchici si colloca nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 2119 c.c. (giusta causa di recesso) ovvero, in alternativa, del giustificato motivo soggettivo di cui all’art. 3, L. n. 604/1966. La configurabilità della sanzione espulsiva presuppone, in via preliminare, l’accertamento della colpevolezza del lavoratore, intesa come imputabilità soggettiva della condotta antigiuridica. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare, non è sufficiente la mera verifica oggettiva del fatto-reato o dell’illecito disciplinare, occorrendo altresì valutare il nesso psicologico tra agente e condotta, con specifico riguardo all’elemento intenzionale o colposo (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., n. 1663/2020; n. 24589/2019).
Il Rilievo dello Stato Psichico nel Giudizio di Colpevolezza
Particolarmente delicata risulta l’incidenza di alterazioni della sfera psichica del lavoratore al momento della commissione del fatto. La Cassazione ha chiarito che:
“In tema di licenziamento disciplinare, lo stato di alterazione psichica del lavoratore, ove idoneo a incidere sulla capacità di intendere e di volere, esclude o riduce l’imputabilità della condotta, rendendo illegittimo il recesso fondato su un presupposto di colpevolezza non sussistente o attenuato” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 10234/2021).
Ne deriva che il Giudice di merito è tenuto a svolgere un’accertata valutazione tecnico-peritale, laddove dedotta e rilevante, circa la sussistenza, al momento del fatto, di condizioni psicopatologiche idonee a compromettere la capacità di autodeterminazione. Tale accertamento non si risolve in un mero giudizio clinico, ma richiede una valutazione giuridico-normativa della rilevanza causale dell’alterazione rispetto alla condotta addebitata.
Onere Probatorio e Profili Processuali
Sotto il profilo processuale, grava sul datore di lavoro l’onere di provare il fatto materiale costitutivo della giusta causa o del giustificato motivo (art. 5, L. n. 604/1966; art. 2697 c.c.). Qualora il lavoratore eccepisca un vizio della capacità intendente-volente, spetta a quest’ultimo fornire elementi indiziari seri, precisi e concordanti circa l’esistenza di uno stato psichico alterato; una volta assolto tale onere, incombe al datore di lavoro la prova contraria circa la persistenza della capacità di autodeterminazione o la non incidenza dell’alterazione sulla condotta (Cass. civ., Sez. Lav., n. 18902/2022). In sede di convalida del licenziamento (art. 7, L. n. 300/1970), il controllo giudiziale deve estendersi anche alla congruità della valutazione datoriale in ordine alla colpevolezza, con particolare riguardo alla doverosa considerazione di elementi attinenti alla sfera soggettiva del lavoratore, inclusi eventuali certificati medici o perizie già in possesso del datore al momento dell’irrogazione della sanzione.
Orientamenti Recenti della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che:
“Il licenziamento disciplinare per minacce presuppone un comportamento consapevole e volontario; laddove il lavoratore versi in uno stato di alterazione psichica clinicamente accertato, idoneo a compromettere il controllo degli impulsi, viene meno il presupposto della colpevolezza, con conseguente illegittimità del recesso” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 4521/2023).
Inoltre, è stato precisato che:
“La mera diagnosi di un disturbo psichico non è di per sé ostativa al licenziamento; occorre che il Giudice verifichi, in concreto, il nesso eziologico tra l’alterazione e la condotta, valutando intensità, durata e prevedibilità dell’episodio critico” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 28745/2022).
Indicazioni Operative per il Pratico Forense
Alla luce dei principi esposti, si suggerisce agli operatori del diritto di:
- Documentare tempestivamente ogni elemento attinente allo stato di salute psicofisica del lavoratore, sia in fase contestativa che in sede di impugnazione;
- Richiedere, ove necessario, accertamenti tecnici d’ufficio (CTU) volti a verificare la capacità intendente-volente al momento del fatto;
- Valutare la proporzionalità della sanzione, considerando che, in presenza di attenuanti soggettive legate a condizioni psichiche, il licenziamento potrebbe essere ritenuto sproporzionato ai sensi dell’art. 7, Statuto dei Lavoratori;
- Prestare attenzione al procedimento disciplinare, assicurando il rispetto del contraddittorio e della motivazione, con espressa considerazione degli elementi soggettivi dedotti.

