Introduzione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6633 del 2026, ha definitivamente chiarito i contorni applicativi del regime sanzionatorio previsto per la corresponsione delle retribuzioni in denaro contante, ponendo un argine definitivo alle tesi difensive volte a contenere l’impatto economico delle violazioni attraverso una diversa modulazione del fatto illecito e l’invocazione del cumulo giuridico. La pronuncia, depositata nel corrente anno, si inserisce in un quadro normativo volto al potenziamento della tracciabilità dei flussi retributivi, ribadendo con rigore la natura autonoma di ogni singola dazione irregolare.
Quadro Fattuale e Processuale
Il giudizio trae origine dall’opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione emessa dall’organo ispettivo territorialmente competente, con la quale era stata irrogata una sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni in materia di obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e, segnatamente, per il pagamento delle retribuzioni in contanti. L’accertamento ispettivo aveva rilevato che il datore di lavoro aveva corrisposto i compensi con cadenza settimanale, mediante denaro contante consegnato direttamente al lavoratore, senza avvalersi degli strumenti tracciabili imposti dall’ordinamento. Il giudice di primo grado e la Corte territoriale avevano confermato l’ingiunzione, ritenendo corretta la determinazione della sanzione sulla base del numero effettivo delle dazioni. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi centrati sulla presunta errata interpretazione della normativa di riferimento e sulla carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione.
Il Nodo Ermeneutico e l’Iter Argomentativo della Corte
Il primo motivo di ricorso denunziava la violazione dell’art. 1, commi 910, 911 e 913 della legge n. 205 del 2017, sostenendo che la sanzione dovesse essere rapportata alla “retribuzione” intesa come complesso mensile, e non alla singola erogazione, e che dovesse trovare applicazione il cumulo giuridico ex art. 8 della legge n. 689 del 1981. Inoltre, si eccepiva un vizio di motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla commisurazione del sanzionamento. La Suprema Corte ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile e, per la parte residua, infondato, richiamando i canoni ermeneutici di cui all’art. 12 delle preleggi al codice civile e ponendo in luce la finalità tracciante della disciplina. Il Collegio ha preliminarmente riportato il testo normativo di riferimento:
«910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.»
Sul piano interpretativo, la Corte ha osservato che «il tenore lessicale delle disposizioni normative fa chiaramente intendere che il concetto di “retribuzione nonché ogni anticipo di essa” fa riferimento alla erogazione della somma pagata quale corrispettivo dell’attività lavorativa, erogazione che ha, quale caratteristica intrinseca, quella della periodicità(generalmente mensile). L’utilizzo della nozione generale di “retribuzione” (peraltro ricorrente in tutti i contesti normativi e negoziali che descrivono l’obbligazione principale del datore di lavoro) ha lo scopo specifico di distinguere tale istituto da altre erogazioni (ad es. rimborsi spese o liberalità) e le diverse modalità in cui può essere versata(modalità esplicitate dal comma 910) evidenzia la periodicità delle erogazioni attinenti all’istituto retributivo.»
Tuttavia, la lettura sistematica ha condotto a una conclusione diversa quanto al regime sanzionatorio. La Corte ha infatti precisato che «la lettura sistematica di tutti i commi(910, 911, 913) evidenzia l’intenzione legislativa di rendere tracciabile ogni dazione economica che venga erogata dal datore di lavoro con modalità diverse da quelle espressamente previste e, di conseguenza, di correlare l’applicazione delle sanzioni amministrative a ciascuna violazione delle suddette modalità.» Il legislatore ha inoltre previsto un minimo e un massimo edittale della sanzione amministrativa da applicare, «al fine di rendere proporzionata e ragionevole la sanzione anche in considerazione del tipo di periodicità scelta dal datore di lavoro per la corresponsione della retribuzione.»
Il Principio di Diritto Enunciato
In conseguenza di tale percorso logico-giuridico, la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: «l’art. 1, comma 913 della legge n. 205 del 2017 va interpretato nel senso che la sanzione pecuniaria ivi prevista(da graduare nell’ambito del minimo e del massimo edittale) è applicata per ciascuna dazione economica che non rispetti le modalità di erogazione della retribuzione come descritte nel comma 910»
La Questione del Cumulo delle Sanzioni
Con riguardo al secondo profilo dedotto, relativo all’applicazione del c.d. cumulo giuridico, il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981, richiamando un consolidato orientamento di legittimità. La sentenza riporta testualmente: «La unificazione, ai fini dell’applicazione della sanzione- nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave- in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, legge n. 689 del 1981, esclusivamente l’ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un’unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell’identità di una stessa intenzione pluri-offensiva(al di fuori, in via di eccezione, delle violazioni attinenti alla materia previdenziale e assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni. Pertanto, la previsione di cui al medesimo articolo 8-bis, comma 1 della legge n. 689 del 1981, relativa alle violazioni amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, è dettata al solo fine di escludere l’effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione, e non in funzione di unificazione della condotta»(Cass., 20129/2022). Alla luce di tale parametro, la Corte ha confermato l’impostazione del giudice di merito, evidenziando che «la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità del c.d. cumulo giuridico, non ricorrendo la commissione di plurime violazioni con un’unica azione bensì più condotte, distinte tra loro(ossia l’erogazione, ogni settimana, di un compenso mediante denaro contante).» Per quanto atteneva alla prospettata carenza di motivazione, la Suprema Corte ha dichiarato il secondo motivo inammissibile, rilevando che la censura si risolveva in una mera anomalia motivazionale non tradottasi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, difettando pertanto dei requisiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Conclusioni e Prospettive Applicative
L’ordinanza n. 6633/2026 costituisce un riferimento imprescindibile per gli operatori del diritto e per le imprese, in quanto cristallizza l’orientamento secondo cui la tutela della tracciabilità retributiva prevale su qualsiasi tentativo di frammentazione artificiosa dell’illecito amministrativo. Ogni elargizione in contanti non riconducibile ai canali tracciati previsti dal comma 910 configura una violazione autonoma, soggetta a sanzione pecuniaria commisurata nel rispetto dei limiti edittali, ma non assorbibile mediante il cumulo giuridico. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. La pronuncia, dunque, ribadisce con fermezza il principio di effettività della normativa antievasione, richiedendo agli operatori economici un rigoroso adeguamento alle modalità di pagamento prescritte dall’ordinamento.

