Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro – Ordinanza n. 101/2026 (R.G. n. 22361/2021), depositata il 28 marzo 2026
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, hanno pronunciato un’importante ordinanza in materia di indennità di maternità, chiarendo i criteri di distinzione tra congedo obbligatorio e congedo parentale, con particolare riferimento alla corretta individuazione dei periodi indennizzabili.
Il fatto e il percorso giudiziario
La ricorrente impugnava la sentenza n. 1478/2021 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 26/03/2021 (R.G.N. 2392/2014), la quale aveva respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Quest’ultimo aveva accolto la domanda di indennità di maternità, sia per l’astensione obbligatoria che per quella facoltativa, conseguente alla nascita del figlio avvenuta in data 26 giugno 2009, limitatamente però al periodo dall’11 maggio 2009 al 5 novembre 2009. L’appellante eccepiva che il Tribunale avesse confuso le date di presentazione delle domande con i periodi per i quali le due indennità erano dovute: l’11 maggio 2009 era il giorno di presentazione della domanda di astensione obbligatoria, il 5 novembre 2009 quello di presentazione della domanda di astensione facoltativa. La Corte d’Appello respingeva il gravame, rilevando che la parte non aveva fornito “elementi sufficienti per verificare il presunto errore materiale commesso dal Tribunale“.
Il motivo di ricorso e la normativa di riferimento
Il ricorso è proposto con un unico motivo, per “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.”. Tuttavia, la Corte osserva che, “a prescindere dalle norme indicate in rubrica, il motivo in sostanza lamenta che la Corte abbia violato la disciplina che regola il congedo per maternità ed il congedo parentale“.
La Suprema Corte richiama puntualmente la disciplina del d.lgs. n. 151/2001:
“L’art. 16 del d.lgs. n. 151/2001 disciplina il congedo di maternità e stabilisce il divieto di adibire al lavoro le donne: ‘a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi‘”.
Prosegue la Corte:
“L’art. 20 introduce una flessibilità per cui, ferma restando comunque la durata complessiva del congedo di maternità, ‘le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro'”.
Quanto al congedo parentale:
“L’art. 32, nella parte che qui rileva, stabilisce che, per ogni bambino, la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi”.
La ratio decidendi: la Cassazione “va a parare” sulla corretta applicazione della disciplina speciale
La Corte evidenzia con fermezza l’errore del giudice di merito:
“Già dalla lettura della sentenza si evince che il periodo di congedo riconosciuto alla parte è errato, in rapporto alla disciplina che lo regola”.
Infatti, la Corte d’Appello dava atto che:
- l’11 maggio 2009 era la data di presentazione della domanda di astensione obbligatoria (rectius, di congedo di maternità);
- il parto era avvenuto il 26 giugno 2009;
- il 5 novembre 2009 era la data di presentazione della domanda concernente l’astensione facoltativa (rectius, di congedo parentale).
La Suprema Corte conclude:
“Appare, quindi, indubbia la censurabilità della decisione del Collegio di merito, che ha rigettato il gravame sulla base del fatto che la parte non avrebbe fornito ‘elementi sufficienti per poter valutare l’esistenza o meno del presunto errore commesso dal tribunale’: dalla stessa pronuncia impugnata emerge che il periodo per il quale l’indennità è stata riconosciuta non è corretto, in quanto la Corte, in relazione a due distinte domande, funzionali all’ottenimento di due distinti congedi, aventi autonoma regolamentazione anche sotto il profilo della estensione e della collocazione temporale, ha, di fatto, circoscritto il diritto ai mesi intercorrenti tra le due domande, con una statuizione che viola la disciplina del d.lgs. n. 151/2001 e contrasta con i principi regolatori dei congedi riconosciuti alla donna lavoratrice in occasione della maternità”.
Dispositivo
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte:
“accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità“.
Considerazioni conclusive
L’ordinanza in esame offre un prezioso chiarimento ermeneutico: il diritto all’indennità di maternità non può essere compresso o distorto mediante un mero richiamo alle date di presentazione delle istanze amministrative. Il legislatore, con il d.lgs. n. 151/2001, ha costruito un sistema di tutele a geometria variabile, fondato su presupposti sostanziali (data presunta ed effettiva del parto, certificazione medica) e non su meri adempimenti procedurali. La Cassazione, con rigorosa aderenza al testo normativo, ribadisce che congedo obbligatorio e congedo parentale costituiscono istituti distinti, con discipline autonome e periodi di fruizione non sovrapponibili. Il rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione impone, dunque, una nuova valutazione fondata sui criteri sostanziali previsti dalla legge, superando l’approccio formalistico che aveva caratterizzato il precedente grado di giudizio.

