Analisi tecnico-giurisprudenziale
Premessa sistematica
La sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 21 luglio 2025 segna un punto di svolta nell’assetto sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi intimati da datori di lavoro “sottosoglia“, ossia quelli che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 18 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), per non occupare più di quindici dipendenti nell’unità produttiva né superare i sessanta lavoratori a livello nazionale. Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alle parole “e non può, in ogni caso, superare il limite delle sei mensilità”, nella parte in cui stabiliva un tetto massimo invalicabile all’indennità risarcitoria spettante al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo o soggettivo. a questione era stata sollevata, in via incidentale, dal Tribunale di Livorno in funzione di Giudice del lavoro, il quale aveva eccepito la violazione di plurimi parametri costituzionali: artt. 3, 4, 35, 41 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea.
Il quadro normativo previgente: la ratio del “tetto” e le criticità emerse
Il Jobs Act (D.lgs. n. 23/2015) è stato introdotto con l’obiettivo dichiarato di promuovere le assunzioni a tempo indeterminato e di offrire alle piccole e medie imprese maggiore prevedibilità rispetto al rischio economico legato al contenzioso lavorativo. Tra le principali novità introdotte, vi era un regime sanzionatorio che prevedeva la tutela indennitaria come principio generale, riservando la reintegrazione sul posto di lavoro ai soli casi di licenziamento discriminatorio, nullo o ritorsivo. L’indennità era calcolata in modo forfettario, pari a una mensilità dell’ultima retribuzione utile per determinare il TFR per ogni anno di servizio prestato. Per i datori di lavoro considerati “sottosoglia”, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 1, dello stesso decreto, l’indennità risultava ulteriormente ridotta, variando tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità. Tale impianto, già oggetto di censura nella sentenza n. 183 del 2022 della Corte Costituzionale – la quale, pur dichiarando inammissibili le questioni sollevate, aveva sollecitato un intervento legislativo urgente –, presentava profili di criticità sotto il profilo della ragionevolezza e dell’adeguatezza della tutela.
La Consulta, nella sentenza n. 118/2025, osserva che: “la disciplina sub iudice, di cui si era accertata la non compatibilità con i richiamati parametri costituzionali, si applica (…) alla quasi totalità delle imprese nazionali e quindi alla gran parte dei lavoratori”.
L’esiguità della forbice (3-6 mensilità) impediva al giudice di merito di “personalizzare” il ristoro in relazione alla gravità del vizio del licenziamento, all’anzianità di servizio, alle dimensioni aziendali, al settore di appartenenza e al comportamento processuale delle parti – criteri, questi, espressamente richiamati dall’art. 8 della Legge n. 604/1966. Ne derivava una “liquidazione legale forfettizzata e standardizzata”, inidonea a garantire una riparazione adeguata del pregiudizio subito e a svolgere una funzione deterrente efficace nei confronti del datore di lavoro.
La decisione della Corte: dimezzamento sì, tetto no
La Corte Costituzionale distingue tra due aspetti fondamentali relativi agli istituti in esame. Da un lato, il dimezzamento delle soglie indennitarie rispetto al regime previsto per i datori di lavoro sopra soglia non è considerato incostituzionale, poiché le “forbici” risarcitorie risultano abbastanza ampie da permettere al giudice di calibrare la sanzione in base alle specificità del caso concreto. Dall’altro lato, il limite massimo di sei mensilità viene valutato come una restrizione eccessiva alla discrezionalità del giudice, configurandosi in contrasto con i principi di eguaglianza sostanziale previsti dall’articolo 3 della Costituzione, di tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35, e con il principio di ragionevolezza nella determinazione della sanzione.
La Consulta precisa: “Il ristoro ben può essere delimitato ma non sacrificato neanche in nome della esigenza di prevedibilità e di contenimento dei costi davanti ad un licenziamento illegittimo”.
Applicazione concreta: il caso del Tribunale di Roma, sentenza n. 755/2026 del 22-01-2026
Una recente sentenza del Tribunale di Roma, la n. 755/2026 emessa il 22 gennaio 2026, rappresenta un’interessante applicazione pratica dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Il caso riguardava una lavoratrice dipendente di una società a responsabilità limitata di piccole dimensioni, la quale aveva subito due distinti licenziamenti. Il primo era stato motivato da un presunto giustificato motivo oggettivo, collegato a una riorganizzazione aziendale. Successivamente, la lavoratrice era stata nuovamente licenziata per giusta causa, al termine di una contestazione disciplinare.
Il Giudice ha dichiarato: “In regime di stabilità obbligatoria, qualora sia accertata l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto alla riassunzione del prestatore di lavoro, ovvero, in mancanza, al risarcimento del danno mediante il versamento di un’indennità determinata ai sensi dell’art. 8 della legge n. 604/1966”.
Inoltre, ha precisato: “In materia di tutela obbligatoria, il licenziamento, benché illegittimo, determina la risoluzione del rapporto di lavoro; ne consegue l’inammissibilità di un successivo licenziamento, in quanto atto privo di effetti giuridici, intervenuto quando il rapporto era già estinto”.
Alla luce dei principi esaminati, il Tribunale ha stabilito l’illegittimità del primo licenziamento e ha dichiarato inammissibile il secondo a causa dell’estinzione del rapporto di lavoro. Inoltre, ha condannato la società, in alternativa alla riassunzione entro tre giorni, al pagamento di un’indennità equivalente a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Questa decisione ribadisce che, anche nell’ambito della tutela obbligatoria, il giudice conserva la facoltà e il dovere di modulare l’indennità in base alle caratteristiche specifiche del caso, superando l’approccio standardizzato.
Prospettive ermeneutiche: dove “va a parare” il giudice
La sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale ha portato a una necessaria rilettura sistematica del regime sanzionatorio relativo ai licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, imponendo nuovi orientamenti interpretativi per l’operatore del diritto. In primo luogo, si registra un ampliamento della discrezionalità del giudice di merito, il quale dovrà valutare caso per caso una molteplicità di fattori, come l’anzianità di servizio, le dimensioni aziendali, il settore di appartenenza e il comportamento delle parti, per stabilire l’indennità spettante. Tale importo, compreso in una forbice che va da 3 a 18 mensilità, sfuggirà al controllo di legittimità, fatta eccezione per eventuali vizi di motivazione o travisamento dei fatti. Inoltre, la Consulta supera il criterio del numero di dipendenti come unico parametro per determinare la forza economica del datore di lavoro, sottolineando la necessità di considerare indici più articolati, tra cui il fatturato, l’organizzazione aziendale e l’impatto tecnologico, suggerendo un auspicabile intervento legislativo in linea con la Direttiva UE n. 2023/2775. Infine, l’eliminazione del tetto massimo per le indennità introduce una maggiore incertezza sui futuri esiti economici delle controversie, influenzando sia le strategie processuali che quelle stragiudiziali. Questa imprevedibilità potrebbe determinare un incremento delle richieste risarcitorie nell’ambito delle conciliazioni, diminuendo l’attrattività dell’istituto per i datori di lavoro con organici ridotti.
Conclusioni operative
In attesa dell’intervento legislativo richiesto dalla Corte Costituzionale, gli operatori del diritto devono adattare le proprie strategie difensive, prestando maggiore attenzione al rischio economico legato a un licenziamento illegittimo. È fondamentale documentare in modo preciso tutti gli elementi che potrebbero influenzare la quantificazione dell’indennità, come anzianità, mansioni e comportamento processuale. Inoltre, è essenziale seguire con attenzione l’evoluzione giurisprudenziale, con particolare riferimento alle decisioni di legittimità volte a delineare i criteri per l’esercizio della discrezionalità da parte del giudice. La sentenza n. 118/2025, lungi dal rappresentare un punto di arrivo, costituisce un invito alla riflessione sistematica su un tema cruciale per l’equilibrio tra tutela del lavoro e sostenibilità d’impresa. Come osserva la Consulta: “Un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe tollerabile”. Fino ad allora, spetta al giudice di merito, nel rispetto dei principi costituzionali, garantire una tutela adeguata, personalizzata e dissuasiva, senza sacrificare la dignità del lavoratore sull’altare della prevedibilità dei costi.

