.Analisi della sentenza della Corte di Cassazione in materia di destituzione di autoferrotranvieri: tra norme imperative, garanzie difensive e tutela risarcitoria.
Sentenza 04 febbraio 2026, n. 2377
Premessa: il quadro normativo di riferimento
La pronuncia in commento si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità chiamata a dirimere il delicato equilibrio tra esigenze di certezza del procedimento disciplinare e tutela sostanziale del diritto di difesa del lavoratore, con specifico riferimento alla disciplina speciale del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ancora oggi regolata dal Regio Decreto n. 148 del 1931, Allegato A. In particolare, l’art. 53 del citato R.D. disciplina l’iter procedimentale preordinato all’irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi (retrocessione e destituzione), prevedendo una scansione articolata in più fasi: “In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l’accertamento di fatti costituenti le mancanze“. La norma prosegue imponendo la contestazione degli addebiti, l’audizione giustificativa del lavoratore, la redazione di relazione istruttoria, l’opinamento del direttore e, qualora il lavoratore ne faccia richiesta entro il termine perentorio di dieci giorni, il rinvio della decisione al Consiglio di disciplina, organo collegiale “terzo” istituito ai sensi del successivo art. 54.
Il thema decidendum: quali violazioni procedurali integrano la nullità ex art. 1418 c.c.?
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, è chiamata a verificare se le violazioni denunciate dal lavoratore in ordine all’iter disciplinare – segnatamente:
- la mancata costituzione del Consiglio di disciplina al momento della richiesta di pronuncia ex art. 53, comma 8, R.D. n. 148/1931;
- la concentrazione nella figura del direttore generale di competenze procedurali distinte (indagini, contestazione, opinamento).
siano idonee a determinare la nullità del licenziamento/destituzione per contrarietà a norma imperativa, con conseguente applicazione della tutela reale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 18 della Legge n. 300/1970, ovvero se, in difetto di concreta lesione del diritto di difesa, si applichi la sola tutela indennitaria di cui al comma 6 del medesimo articolo.
La ratio della Cassazione: distinzione tra norme di azione e norme di garanzia
La Corte, richiamando il proprio precedente orientamento (da ultimo, sentenza n. 1157/2026), opera una distinzione ermeneutica di fondamentale rilievo: “Non qualsivoglia pretesa inosservanza delle previsioni molteplici contenute nell’art. 53 del R.D. n. 148/1931, all. A, può dirsi idonea a determinare la più grave delle sanzioni civilistiche per violazione di norma imperativa“.
1. Sulla prima censura: costituzione “ex post” del Consiglio di disciplina
I giudici di legittimità confermano l’orientamento secondo cui: “La mancata costituzione di tale apposito Organo nel momento in cui l’interessato potrebbe chiederne l’intervento non è di per sé produttiva di alcuna nullità. Soltanto, infatti, nel caso in cui il lavoratore chieda tempestivamente che si pronunci il Consiglio di disciplina, e il licenziamento/destituzione sia comminato dalla datrice di lavoro, invece che da tale organo, può configurarsi una nullità (Cass. n. 17959/2023; Cass. n. 17960/2023)”. Nel caso di specie, la violazione denunciata atteneva a profili formali (pubblicazione in G.U.R.S. del decreto di nomina, rispetto del termine di convocazione), non caratterizzati da perentorietà tale da incidere sul nucleo essenziale delle garanzie difensive. Ne consegue l’insussistenza di un vulnus idoneo a determinare la nullità del provvedimento.
2. Sulla seconda censura: concentrazione di competenze nel direttore generale
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 53 per accumulo di funzioni nella figura del direttore, la Corte precisa: “L’art. 53 citato non esclude tassativamente che le indagini non possano essere delegate, così concentrando in una sola persona la fase delle indagini e quelle di contestazione e dell’opinamento, e, comunque, il problema della delega viene in rilievo in una fase antecedente all’inizio del procedimento disciplinare nella quale […] non si pongono esigenze difensive del lavoratore il quale, nel prosieguo, può comunque svolgere ogni attività difensiva per lui prevista dalla legge”. La disposizione è dunque qualificata come norma di azione (endoprocedimentale), non di relazione, e la sua inosservanza – in assenza di pregiudizio concreto al diritto di difesa – non integra la violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c..
Il coordinamento con l’art. 18 Statuto dei Lavoratori
La Corte ribadisce il principio, già affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 4844/1994), secondo cui: “Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ma soltanto ingiustificato…” Tale principio, mutatis mutandis, si applica anche alla disciplina speciale di cui al R.D. n. 148/1931: la violazione di norme procedurali non automaticamente sanzionate da nullità comporta l’applicazione della tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 6, L. n. 300/1970, solo qualora sia accertata una concreta e non rimediabile lesione del diritto di difesa. Nel caso di specie, la Corte esclude tale lesione, dichiarando inapplicabile anche la tutela risarcitoria “attenuata“, stante l’irrilevanza delle violazioni procedurali rispetto ai passaggi essenziali della procedura.
Massime e principi di diritto estrapolabili
- Natura imperativa selettiva: Non tutte le disposizioni di cui all’art. 53 R.D. n. 148/1931 hanno natura imperativa; solo quelle che attribuiscono a un organo terzo la competenza decisoria finale integrano norme a tutela di interessi fondamentali, la cui violazione determina nullità ex art. 1418 c.c.
- Diritto di difesa come parametro sostanziale: La nullità del licenziamento disciplinare per vizi procedurali sussiste soltanto qualora la violazione si traduca in un effettivo e non rimediabile pregiudizio al diritto di difesa del lavoratore.
- Distinzione tra fase istruttoria e fase decisoria: Le irregolarità riguardanti la fase endoprocedimentale (indagini, contestazione, opinamento) non incidono sulla validità del provvedimento finale, salvo che non compromettano la terzietà dell’organo decisionale o la possibilità di esercizio delle facoltà difensive.
- Onere della prova: Spetta al lavoratore dimostrare il nesso causale tra la violazione procedurale denunciata e il pregiudizio subito in termini di effettiva compromissione delle proprie garanzie difensive (art. 2697 c.c.).
Conclusioni operative per gli addetti ai lavori
La pronuncia offre un criterio ermeneutico di notevole utilità pratica: in sede di impugnazione di licenziamenti disciplinari regolati da normative speciali di matrice pubblicistica, l’operatore del diritto è chiamato a verificare non la mera formale inosservanza di passaggi procedurali, bensì la sostanziale incidenza della violazione sul nucleo delle garanzie difensive.
Ne discende un approccio “selettivo” all’eccezione di nullità, che impone di distinguere tra:
- vizi formali, idonei al più a fondare pretese risarcitorie limitate;
- vizi sostanziali, attinenti alla competenza decisoria o alla terzietà dell’organo, idonei a determinare la nullità del licenziamento e l’applicazione della tutela reale.
La Corte, nel rigettare il ricorso principale e accogliere quello incidentale, conferma un orientamento volto a evitare un’espansione indiscriminata della nullità come sanzione automatica, privilegiando un bilanciamento tra certezza del procedimento e tutela effettiva dei diritti fondamentali del lavoratore.
iferimenti normativi citati:
- Art. 53 e 54, R.D. n. 148/1931, All. A;
- Art. 1418 c.c.;
- Art. 18, commi 1, 2 e 6, L. n. 300/1970;
- Art. 7, L. n. 300/1970;
- Art. 2697 c.c.;
- Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Giurisprudenza di legittimità richiamata:
- Cass., Sez. Un., n. 4844/1994;
- Cass., Sez. Un., n. 5542/2023;
- Cass. n. 1157/2026;
- Cass. n. 6555/2023;
- Cass. n. 17959/2023; Cass. n. 17960/2023;
- Corte Cost. n. 188/2020; Corte Cost. n. 22/2024.
La pronuncia si presta a essere assunta come punto di riferimento per la corretta qualificazione dei vizi procedurali nei licenziamenti disciplinari regolati da normative speciali, con particolare attenzione al nesso funzionale tra violazione formale e pregiudizio sostanziale alle garanzie difensive.

