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Call center bancari in outsourcing: il buco normativo che costa migliaia di euro ai lavoratori.

Call center bancari in outsourcing: il buco normativo che costa migliaia di euro ai lavoratori.
  • Ambito di applicazione: Gestioni carte di credito/debito e sistemi di pagamento sono esplicitamente inclusi nella declaratoria (Art. 1).
  • Livello Retributivo: Il minimo tabellare per la 3ª Area (ex 3° livello) si attesta su valori superiori alla media di settore, con una RAL (Retribuzione Annua Lorda) che, comprensiva di superminimi consolidati, varia spesso tra i 38.000 € e i 50.000 € annui.
  • Tutele: Indennità di malattia al 100% per periodi estesi, ferie superiori alla media (26-28 giorni + ex festività), welfare aziendale strutturato (Fondo Sanitario Integrativo).
  • Rilevanza giuridica: Pur non essendo obbligatorio per l’appaltatore, costituisce il benchmark oggettivo per valutare la proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost., dato che le mansioni svolte richiedono competenze tecniche e responsabilità conformi a tale settore.
  • Ambito: Spesso applicato negli appalti di contact center per la “connessione” con i servizi elettronici.
  • Livello Retributivo: Minimi inferiori rispetto all’ABI. La RAL media si colloca tra i 25.000 € e i 32.000 € annui (inclusi turni e 13esima).
  • Tutele: Buone, ma inferiori all’ABI (es. welfare Telemaco, trattamento di malattia meno favorevole).
  • Criticità: L’applicazione è giustificabile solo se l’attività prevalente dell’appaltatore è tecnica/telefonica. Se l’operatore svolge prevalentemente attività di consulenza finanziaria o gestione pratiche creditizie, l’applicazione appare strumentale.
  • Ambito: Utilizzato per attività di customer care generico.
  • Livello Retributivo: Tra i più bassi, RAL media 24.000 € – 28.000 € annui (14 mensilità).
  • Tutele: Minime. Trattamento di malattia percentuale, welfare limitato.
  • Criticità: L’applicazione a mansioni di gestione frodi o compliance bancaria configura un evidente dumping, poiché la responsabilità giuridica e il rischio gestito sono incompatibili con la qualifica di “addetto alle vendite” o “operatore di contatto” generico.
  • Onere della prova: Il lavoratore deve dimostrare che la retribuzione percepita (minimi CCNL Telecom/Commercio) non è proporzionata alla qualità del lavoro.
  • Parametro di comparazione: Utilizzare il CCNL ABI come termine di paragone oggettivo. Se le mansioni includono la gestione di dati sensibili finanziari, la compliance alle normative Banca d’Italia (TUB) e la responsabilità su transazioni economiche, la retribuzione del CCNL Commercio può essere giudicata “non sufficiente” o “non proporzionata”.
  • Giurisprudenza: La Corte di Cassazione (cfr. recenti orientamenti delle Sezioni Unite e Sez. Lavoro) ha ribadito che i minimi tabellari non sono intoccabili se violano il principio costituzionale di sufficienza. Si veda, a titolo di principio, l’orientamento che apre alla retribuzione dignitosa oltre i limiti dei CCNL quando questi risultino inadeguati al ruolo svolto.
  • Principio di equivalenza: L’offerta economica deve garantire un’equivalenza complessiva delle tutele (salario, malattia, ferie, welfare).
  • Azione: Verificare se nella gara d’appalto è stata rispettata l’equivalenza con il CCNL di riferimento del settore principale (Bancario). In caso di discostamento significativo, si può agire per la revisione dei costi del personale o per la responsabilità della stazione appaltante.
  • Riferimento: Art. 2087 c.c. e principi costituzionali di uguaglianza sostanziale.
  • Obiettivo: Richiedere il livellamento delle condizioni economiche verso l’alto (equiparazione al trattamento migliore).
  • Argomento legale: Un personale sottopagato e con turnover elevato (tipico dei CCNL dumping) non garantisce la continuità e la qualità del servizio richiesto dalla vigilanza. Questo profilo di rischio può essere utilizzato in sede di vertenza sindacale per premere sull’istituto bancario committente affinché imponga clausole contrattuali agli appaltatori che garantiscano trattamenti economici coerenti con il settore bancario.
  1. Analizzare le mansioni reali: Raccolta probatoria dettagliata sulle responsabilità (gestione frodi, limiti di credito, dati sensibili).
  2. Periziare il gap economico: Calcolare la differenza tra la retribuzione percepita e quella che spetterebbe applicando i minimi ABI per lo stesso livello di responsabilità.
  3. Valutare la natura dell’appalto: Verificare se sussistono gli estremi per una riqualificazione del rapporto (interposizione fittizia di manodopera) o se agire per il solo adeguamento retributivo.
  4. Utilizzare il CCNL ABI come benchmark: Non per chiederne l’applicazione diretta, ma come prova tecnica della sproporzione della retribuzione attuale.

Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali Citati:

  • Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 36 (Retribuzione proporzionata e sufficiente).
  • Codice Civile, Art. 2070 (Prevalenza attività), Art. 1656 (Appalto), Art. 2087 (Tutela condizioni lavoro).
  • D.Lgs. 36/2023, Art. 11 (Principio di applicazione dei CCNL negli appalti pubblici).
  • Giurisprudenza di Legittimità: Orientamenti Cassazione Sez. Lavoro sulla sufficienza della retribuzione e sul rapporto tra CCNL applicato e mansioni effettive (cfr. Cass. Civ. ord. recenti in materia di adeguamento retributivo).
  • Normativa di Vigilanza: Disposizioni Banca d’Italia in materia di outsourcing dei servizi bancari e finanziari.
  • Contratti Collettivi: CCNL Credito (ABI), CCNL Telecomunicazioni, CCNL Commercio e Terziario.

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