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Il Tribunale di Busto Arsizio condanna la condotta discriminatoria del datore per mancata adibizione allo smart working.

Il Tribunale di Busto Arsizio condanna la condotta discriminatoria del datore per mancata adibizione allo smart working.
  • non è stato adibito al lavoro agile;
  • è stato costretto a utilizzare le ferie annuali in periodi coincidenti con ricoveri, terapie e accertamenti clinici (12 agosto – 20 ottobre 2022; 1° – 9 marzo 2021; 27 febbraio – 19 aprile 2023);
  • ha ricevuto il primo giudizio di idoneità solo il 16 maggio 2023 e successivamente il 19 settembre 2023, entrambi con esito di idoneità esclusivamente al lavoro da remoto;
  • è stato convocato a Milano per un corso di formazione in presenza (2–5 ottobre 2023), circostanza che ha provocato una sincope con conseguente accesso al pronto soccorso per “perdita di coscienza, vertigini e cefalea ingravescente”;
  • il passaggio effettivo al lavoro agile è avvenuto soltanto il 4 dicembre 2023, a seguito di accordo individuale formalizzato il 14 aprile 2024.
  • un comporto “secco” di 12 mesi, prorogabile a 24 mesi in caso di patologie di particolare gravità;
  • un comporto per sommatoria fino a 24 mesi entro un arco di 48 mesi consecutivi.
  1. €7.875,00 (€10/giorno) per il periodo 7 luglio 2021 – 4 dicembre 2023, per la mancata assegnazione al lavoro agile;
  2. €5.200,00 (€50/giorno × 104 giorni) per i periodi in cui il lavoratore è stato costretto a fruire di ferie durante le cure;
  3. €6.100,00 (€100/giorno) per i giorni di attività in presenza (20 aprile – 27 giugno 2023 e 2, 3, 5 ottobre 2023), aggravati dall’episodio di sincope, cui si aggiungono €1.000,00 per il “grave episodio occorsole al terzo giorno di attività in presenza”.
  • dichiarato il diritto del lavoratore a svolgere lavoro e formazione da remoto a decorrere dal 7 luglio 2021;
  • dichiarato illegittima e discriminatoria la condotta del datore di lavoro;
  • condannato il datore al pagamento di €20.175,00 a titolo risarcitorio;
  • condannato alla regolarizzazione retributiva e contributiva per i periodi di malattia non retribuiti a decorrere dal 13 novembre 2022 al 26 febbraio 2023 e per ogni altro periodo anteriore non retribuito;
  • condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in €4.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.


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