La sentenza n. 172/2025 del Tribunale di Bari: un colpo durissimo alle fideiussioni omnibus abusive
Nel panorama giurisprudenziale italiano in materia bancaria e contrattuale, si inserisce con forza la sentenza n. 172 del 2025, emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Civile, in tema di fideiussione omnibus redatta secondo lo schema ABI. Il provvedimento — reso in sede di opposizione a decreto ingiuntivo — non solo dichiara la nullità del contratto di fideiussione, ma riconosce la decadenza della banca da ogni pretesa nei confronti del fideiussore, tracciando un confine netto tra prassi bancaria e tutela del consumatore/debitore.
Il caso concreto
L’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal fideiussore verteva sull’invalidità della garanzia prestata a favore di un istituto di credito, redatta sulla base del modello ABI. Il fideiussore sosteneva che la clausola omnibus — per sua natura vaga, indeterminata e potenzialmente illimitata — violasse i principi di determinazione dell’oggetto del contratto (art. 1325 c.c.) e i canoni di buona fede e correttezza contrattuale ex art. 1337 c.c., nonché i principi europei sulla protezione dei consumatori e delle parti contrattualmente più deboli.
Il ragionamento del Tribunale di Bari
Il Tribunale, con un’analisi lucida e tecnicamente rigorosa, ha rilevato che la clausola omnibus ABI, pur formalmente riconducibile a un modello condiviso, presenta almeno due profili di criticità giuridica irrimediabili:
- Indeterminatezza dell’oggetto della garanzia: la clausola non specifica né i contratti né gli obblighi garantiti, né tantomeno delimita il quantum né la durata della fideiussione. Ciò rende impossibile per il fideiussore valutare consapevolmente i rischi assunti, in violazione dell’art. 1936 c.c., che richiede la determinabilità dell’oggetto della fideiussione;
- Violazione del principio di buona fede contrattuale: il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. I, n. 10953/2023) secondo cui la fideiussione omnibus è nulla quando non contenga “elementi minimi di determinazione dell’obbligazione garantita”. In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’assenza di limiti oggettivi e temporali trasforma la fideiussione in una garanzia “aperta a tutto e per sempre”, incompatibile con l’ordinamento.
Il Tribunale di Bari va oltre: dichiara la decadenza della banca
Il passaggio più innovativo e significativo della pronuncia barese è la dichiarazione non solo di nullità, ma anche di decadenza della banca da ogni pretesa. Il Tribunale rileva che l’istituto di credito, pur essendo un soggetto professionale, ha reiterato l’uso di un modello contrattuale già ampiamente censurato dalla giurisprudenza di legittimità, senza alcun adeguamento alle indicazioni della Cassazione e della Corte di Giustizia UE. Tale condotta — scrive il giudice — è incompatibile con il principio di correttezza, e legittima una decadenza sostanziale del diritto alla garanzia, non solo la sua inefficacia.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali chiave
I principali riferimenti normativi e giurisprudenziali offrono un quadro essenziale per comprendere le dinamiche contrattuali. L’art. 1325 del Codice Civile elenca i requisiti fondamentali del contratto, mentre l’art. 1337 stabilisce l’obbligo di agire con buona fede nelle trattative. A integrare il quadro, l’art. 1936 disciplina l’oggetto della fideiussione, fornendo indicazioni su una specifica forma di garanzia. Dal punto di vista giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha emanato sentenze chiave come quella del 21 aprile 2023, numero 10953, e del 30 gennaio 2020, numero 2021, chiarendo diversi aspetti legati ai principi contrattuali. Parallelamente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa con la causa C-449/13 (Faber), sottolineando l’importanza della protezione del contraente più debole, un concetto che trova ulteriore sviluppo nel Codice del Consumo, art. 33, dove vengono regolamentate le clausole vessatorie. Questi elementi normativi e giurisprudenziali costituiscono un sistema articolato che tutela gli interessi delle parti nei rapporti contrattuali.
Pratiche per professionisti e cittadini
La sentenza emessa dal Tribunale di Bari rappresenta un significativo precedente per avvocati, consulenti e cittadini coinvolti in contenziosi bancari legati a garanzie omnibus. Pur consolidando l’orientamento ormai diffuso sulla nullità della fideiussione omnibus ABI, il tribunale introduce un elemento innovativo: la responsabilità della banca per l’uso ripetuto di clausole abusive. Inoltre, la pronuncia sottolinea che anche il fideiussore non classificabile come consumatore ha il diritto di contestare la validità della fideiussione per indeterminatezza, specialmente se la banca non ha fornito informazioni chiare e trasparenti. Infine, il tribunale chiarisce che la decadenza della pretesa da parte della banca non costituisce una conseguenza automatica, ma può essere presa in considerazione qualora l’istituto di credito abbia agito con grave negligenza o dolo, continuando a utilizzare schemi contrattuali notoriamente viziati.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 172/2025, non si limita a ribadire un principio ormai acquisito — la nullità delle fideiussioni omnibus ABI — ma punta il dito contro le pratiche scorrette degli istituti di credito, affermando con forza che chi continua a usare clausole abusive non merita tutela giuridica. Un monito chiaro al mondo bancario: la giustizia civile non è più un’arma di recupero crediti, ma uno strumento di equità sostanziale.

