La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15224 del 7 giugno 2025, ha chiarito in modo definitivo un dubbio ricorrente tra i genitori separati o divorziati: la detrazione fiscale per i figli a carico spetta nella stessa misura anche dopo il compimento della maggiore età, senza che sia necessario sottoscrivere un nuovo accordo tra i genitori.
Il caso concreto
Una madre, legalmente separata e poi divorziata, era stata affidataria esclusiva dei figli durante la loro minore età. Nella dichiarazione dei redditi relativa al 2012, ha indicato la detrazione per figli a carico nella misura del 100%. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo formale, ha notificato una cartella di pagamento per un importo di 1.104,83 euro, sostenendo che, una volta raggiunta la maggiore età, la detrazione dovesse essere ripartita al 50% con l’altro genitore, in assenza di una nuova pattuizione scritta.
La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone aveva dato ragione alla contribuente, annullando la cartella. Tuttavia, in sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (sezione staccata di Latina) aveva riformato la decisione, ritenendo che “a seguito del compimento della maggiore età occorreva che si ristipulasse un accordo tra gli ex coniugi, nel quale venisse esplicitamente indicato che la detrazione spettava per intero, od in percentuale, ad uno dei coniugi”.
La posizione della Cassazione
Contro questa decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 12 del Tuir (Dpr n. 917 del 1986), in combinato disposto con l’articolo 15 del Dpr n. 597 del 1973, e della Circolare n. 15/E del 16 marzo 2007 emessa dalla stessa Agenzia delle Entrate.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando con chiarezza il seguente principio di diritto:
“La detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest’ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori”.
Il riferimento alla prassi dell’Agenzia delle Entrate
La Corte ha ricordato che lo stesso orientamento era già stato espresso dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15/E del 2007, nella quale si legge testualmente:
“1.4.5 Genitori legalmente ed effettivamente separati … La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap. Nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizione dell’affidamento disgiunto o congiunto per l’assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50 per cento, si ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio”.
Principio, peraltro, ribadito anche nella Circolare n. 34/E del 2008, a pagina 7.
Conseguenze pratiche
La sentenza della Cassazione rappresenta un punto fermo per i contribuenti: non è richiesto alcun nuovo accordo tra genitori per mantenere la stessa ripartizione della detrazione dopo la maggiore età del figlio. Se durante la minore età un genitore fruiva del 100% della detrazione perché affidatario esclusivo, potrà continuare a farlo anche quando il figlio diventa maggiorenne, purché il figlio resti a carico fiscalmente (ovvero non superi i limiti di reddito previsti dalla legge).
La decisione finale
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la decisione della CTR e annullando la cartella di pagamento, con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.600 euro per compensi, più spese generali e accessori.
Questa pronuncia ristabilisce coerenza tra norma, prassi amministrativa e giurisprudenza, tutelando i diritti dei genitori affidatari e garantendo certezza del diritto in un ambito tanto sensibile quanto concreto: quello del sostegno economico ai figli anche dopo la maggiore età.

