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Legge 104: come cambia dopo il decreto Disabilità

Legge 104: come cambia dopo il decreto Disabilità

Il D.Lgs. n. 62 del 2024 modifica la legge n. 104 ridefinendo la condizione di disabilità. Il provvedimento ridefinisce inoltre l’iter del procedimento per la valutazione di base che si svolge in un’unica visita collegiale. L’esito è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, che viene acquisito al fascicolo sanitario elettronico. Vengono, anche, introdotti due nuovi istituti quali l’accomodamento ragionevole e il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Quali sono gli impatti delle novità?

E’ pubblicato nella G.U. n. 111 del 14 maggio 2024 il D.Lgs. n. 62/2024 che modifica la legge n. 104del 199 ridefinendo la condizione di disabilità e introducendo nuovi istituti quali l’accomodamento ragionevole e il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Il decreto fa parte dell’insieme di provvedimenti che, a partire dal programma PNRR, passa per la “Legge quadro per la disabilità e per i correlati decreti attuativi, di cui il D.Lgs. n. 62/2024 fa parte.
Leggi anche Condizione di disabilità (anche sul lavoro): come cambiano i criteri di valutazione: Cosa prevede il decreto disabilità.

Il richiamato D.Lgs. n. 62/2024 cambia alcune definizioni e introduce una nuova terminologia che dovrà essere adottata a partire dall’entrata in vigore entrata in vigore del decreto stesso che, per espressa revisione normativa, sarà il 30 giugno 202430 giugno 2024:
a) la parola: “handicap”, ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti parole “condizione di disabilità”;
b) le parole: “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “persona con disabilità”.
Giova sottolineare che, malgrado il provvedimento entri in vigore il 30 giugno 2024, buona parte delle nuove disposizioni hanno una applicazione differita (art. 40):
“Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi da 1 a 8, 7, comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28, commi da 1 a 7 e 9, 29 e 36 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all’articolo 33 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.”

Destinatari delle misure previste dal decreto in commento sono le persone con disabilità persone con disabilità
ossia coloro che presentano durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base (art. 3)

La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie.
La necessità di sostegno necessità di sostegno può essere di livello lieve lieve o medio medio. Il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo intensivo e determina
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Del tutto sostituito è l’art. 4 della legge n. 104/1992 in base al quale il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all’art. 3, è effettuato dall’INPS mediante l’attività di commissioni che assolvono alle funzioni di Unità valutative di base.
Il procedimento di valutazione di base è inteso ad accertare la condizione di disabilità e costituisce un procedimento complesso ma unitario ed omnicomprensivo, preordinato al riconoscimento della condizione di disabilità e comprende pressoché tutte le situazioni di disabilità quali l’invalidità civile, la cecità e la sordità civili.
L’art. 6 del decreto in commento definisce l’iter del procedimento per la valutazione di base e dispone che esso si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo rilasciato dai medici in servizio presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare.
Sarà un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 30 novembre 2024 e adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in Conferenza Stato – Regioni e Province autonome, sentito l’INPS, a stabilire gli eccezionali casi che consentono all’interessato di chiedere l’accertamento sulla sola base degli atti.
La valutazione di base si svolge in un’unica visita collegiale e l’esito della valutazione di base è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, che viene acquisito al fascicolo sanitario elettronico. Nel caso di riconoscimento della condizione di disabilità della persona, sono individuate nel medesimo certificato anche le necessità e l’intensità dei sostegni, nonché i criteri per stabilire gli eccezionali casi nei quali la revisione della condizione di disabilità è ammessa al termine della scadenza indicata nel certificato, di regola dopo due anni, e secondo procedimenti semplificati fondati anche sull’impiego della telemedicina o sull’accertamento agli atti con il relativo periodo di validità del medesimo
certificato.

Il D.Lgs. n. 62/2024 introduce due nuovi ed interessanti istituti:

  • l’accomodamento ragionevole, al quale si può ricorrere quando il diritto della persona con
    disabilità non è in concreto pienamente esercitabile e che si concretizza nelle modifiche e negli
    adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo
    adottati per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di
    uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, nei casi in cui
    l’applicazione delle disposizioni di legge non ne garantisca l’effettivo e tempestivo esercizio;
  • il progetto di vita, che dovrebbe essere uno strumento finalizzato a realizzare gli obiettivi e
    le esigenze della persona con disabilità in una visione esistenziale unitaria che tenga conto
    degli interventi, dei servizi, dei sostegni, volto a migliorarne le condizioni personali e di salute
    nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi
    contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri e che deve essere sostenibile nel tempo,
    garantisca cioè la continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle
    prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli.
    In particolare, il progetto di vita è teso a favorire la libertà della persona con disabilità di
    scegliere dove vivere, individuando appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto, garantendo
    il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali, salvo il caso
    dell’impossibilità di assicurare l’intensità, in termini di appropriatezza, degli interventi o la
    qualità specialistica necessaria.
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