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L’utilizzo di una piattaforma del committente per la gestione del magazzino dà sempre luogo ad una fattispecie di interposizione illecita? Criticità.

L’utilizzo di una piattaforma del committente per la gestione del magazzino dà sempre luogo ad una fattispecie di interposizione illecita? Criticità.

La sentenza presenta nella parte motivazionale dei passaggi logico giuridici opinabili.

L’ utilizzo della piattaforma nel magazzino. è un elemento che , considerato in assenza di altri presupposti, non appare sufficiente ad escludere la genuinità dell’appalto.

La Corte d’Appello di Venezia afferma invece che il softwarecostituisce uno strumento di fatto, per l’esercizio del poteri direttivo e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore.

La fattispecie analoga, quella dei riders, è stata inquadrata in alcune pronunce facendo uso della categoria dell’etero-organizzazione, in luogo di quella della su bordinazione .

Ai lavoratori era ordinato ,da un applicativo , di recarsi presso i ristoranti ,i prodotti da ritirare e l’indirizzo di destinazione a cui portare l’ordine. Ai ridersera però anche richiesto di svolgere tale attività nel tempo massimo di trenta minuti, pena l’applicazione di penali; gli stessi, inoltre, risultavano penalizzati se non offrivano la propria disponibilità secondo gli standard della piattaforma, con un sistema che risulta più vincolante ,soprattutto considerando l’applicazione delle penalità.

I comandi impartiti dal software, nella fattispecie de qua,risultano estremamente basilari e limitati alle indicazioni necessarie per individuare la merce da movimentare ed individuare il luogo in cui collocarla; è opinabile che ciò possa sostanziare un esercizio del potere direttivo, analogo ai casi in cui le medesime indicazioni vengono fornite, tutte insieme, dal committente all’inizio del turno

La Suprema Corte con sentenza n.15557/19 ha dichiarato l’appalto genuino stante la presenza, nel capitolato , di dettagliate modalità esecutive, pure ripetitive ed elementari.

La Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 3 febbraio 2020, n. 436, si è pronunciata in una fattispecie del tutto analoga. In quel caso, infatti, la Corte non ha conferito alcun rilievo alla presenza del software, affermando che esso non possa che essere considerato alla stregua di “un mezzo (tecnologicamente avanzato) con il quale la committente individuava il servizio oggetto dell’appalto, da svolgere di volta in volta”

Nel contratto era previsto solo l’impegno a movimentare un determinato numero di colli, gravando sull’appaltatore la responsabilità di stabilire quanti dipendenti impiegare per l’esecuzione del servizio, con il conseguente rischio di non riuscire a coprirne i costi con il corrispettivo dell’appalto.

Tornando però, in conclusione, sulla questione della rilevanza, ai fini del giudizio sulla legittimità dell’appalto, dell’utilizzo di una piattaforma, va detto che la posizione espressa dalla Corte d’Appello di Brescia è per molti versi condivisibile, considerando che il softwaredi cui si tratta risulta qualificabile come mezzo tecnologico di svolgimento della prestazione.

Ricordando, dunque, qual è il rilievo da attribuire, ai fini dell’accertamento della genuinità dell’appalto, alla titolarità dei mezzi nelle ipotesi in cui questi assumano un rilievo marginale nell’esecuzione dell’appalto stante l’indubbio valore, nella fattispecie, del “capitale umano” più che dell’apporto del software, non sembra affatto assurdo ipotizzare che, laddove l’appaltatore riesca a dimostrare il proprio apporto nell’organizzazione del lavoro, l’utilizzo di una piattaforma per la gestione del magazzino non possa essere considerata di per sé elemento sufficiente ad escludere la legittimità dell’appalto.

La Corte di Appello di Venezia , con la nota sentenza del30 marzo 2023, afferma chein tema di appalto di lavoro, l’utilizzo di una piattaforma messa a disposizione dal committente per la gestione del magazzino, determinando l’assunzione in capo a questa dei poteri direttivo e di controllo, dà luogo ad una fattispecie di interposizione illecita.

La sentenza presenta nella parte motivazionale dei passaggi logico giuridici opinabili.

L’ utilizzo della piattaforma nel magazzino. è un elemento che , considerato in assenza di altri presupposti, non appare sufficiente ad escludere la genuinità dell’appalto.

La Corte d’Appello di Venezia afferma invece che il softwarecostituisce uno strumento di fatto, per l’esercizio del poteri direttivo e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore.

La fattispecie analoga, quella dei riders, è stata inquadrata in alcune pronunce facendo uso della categoria dell’etero-organizzazione, in luogo di quella della su bordinazione .

Ai lavoratori era ordinato ,da un applicativo , di recarsi presso i ristoranti ,i prodotti da ritirare e l’indirizzo di destinazione a cui portare l’ordine. Ai ridersera però anche richiesto di svolgere tale attività nel tempo massimo di trenta minuti, pena l’applicazione di penali; gli stessi, inoltre, risultavano penalizzati se non offrivano la propria disponibilità secondo gli standard della piattaforma, con un sistema che risulta più vincolante ,soprattutto considerando l’applicazione delle penalità.

I comandi impartiti dal software, nella fattispecie de qua,risultano estremamente basilari e limitati alle indicazioni necessarie per individuare la merce da movimentare ed individuare il luogo in cui collocarla; è opinabile che ciò possa sostanziare un esercizio del potere direttivo, analogo ai casi in cui le medesime indicazioni vengono fornite, tutte insieme, dal committente all’inizio del turno

La Suprema Corte con sentenza n.15557/19 ha dichiarato l’appalto genuino stante la presenza, nel capitolato , di dettagliate modalità esecutive, pure ripetitive ed elementari.

La Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 3 febbraio 2020, n. 436, si è pronunciata in una fattispecie del tutto analoga. In quel caso, infatti, la Corte non ha conferito alcun rilievo alla presenza del software, affermando che esso non possa che essere considerato alla stregua di “un mezzo (tecnologicamente avanzato) con il quale la committente individuava il servizio oggetto dell’appalto, da svolgere di volta in volta”

Nel contratto era previsto solo l’impegno a movimentare un determinato numero di colli, gravando sull’appaltatore la responsabilità di stabilire quanti dipendenti impiegare per l’esecuzione del servizio, con il conseguente rischio di non riuscire a coprirne i costi con il corrispettivo dell’appalto.

Tornando però, in conclusione, sulla questione della rilevanza, ai fini del giudizio sulla legittimità dell’appalto, dell’utilizzo di una piattaforma, va detto che la posizione espressa dalla Corte d’Appello di Brescia è per molti versi condivisibile, considerando che il softwaredi cui si tratta risulta qualificabile come mezzo tecnologico di svolgimento della prestazione.

Ricordando, dunque, qual è il rilievo da attribuire, ai fini dell’accertamento della genuinità dell’appalto, alla titolarità dei mezzi nelle ipotesi in cui questi assumano un rilievo marginale nell’esecuzione dell’appalto stante l’indubbio valore, nella fattispecie, del “capitale umano” più che dell’apporto del software, non sembra affatto assurdo ipotizzare che, laddove l’appaltatore riesca a dimostrare il proprio apporto nell’organizzazione del lavoro, l’utilizzo di una piattaforma per la gestione del magazzino non possa essere considerata di per sé elemento sufficiente ad escludere la legittimità dell’appalto.

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