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Condannato l’Inps che aveva negato alla collaboratrice domestica, dimessasi dopo il parto, l’indennità di disoccupazione “NASPI”

Condannato l’Inps che aveva negato alla collaboratrice domestica, dimessasi dopo il parto, l’indennità di disoccupazione “NASPI”

Il Tribunale di Lodi dà ragione alla lavoratrice domestica, che si era dimessa durante il periodo di maternità e a cui l’Inps aveva negato l’indennità di disoccupazione “Naspi”.

Per il giudice, non riconoscere l’indennità alle sole madri lavoratrici domestiche comporterebbe una discriminazione non consentita dalle norme poste a tutela della gravidanza e della maternità.

Sotto un altro aspetto, il contratto collettivo che disciplina il lavoro domestico stabilisce il divieto di licenziamento per le lavoratrici madri sino al terzo mese di vita del bambino, divieto che evidentemente ha la medesima funzione di quello contenuto nel d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Sulla base delle suddette ragioni il Tribunale ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto all’indennità di disoccupazione e ha condannato l’Inps a corrispondere la prestazione.

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