Il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto una multa di 100.000 euro a una banca, accusata di non aver fornito una risposta adeguata a un cliente che aveva richiesto l’accesso ai propri dati personali registrati nelle conversazioni telefoniche.
Un cliente, vittima di una frode, si era rivolto alla propria banca richiedendo l’accesso alle registrazioni delle chiamate effettuate con il servizio di assistenza clienti. Tali registrazioni risultavano fondamentali per contestare l’esecuzione di un bonifico di circa 10.000 euro e ricostruire i dettagli dell’accaduto. In assenza di risposte adeguate da parte della banca, il cliente ha deciso di presentare un reclamo presso l’Autorità competente.
La banca ha reso disponibili le registrazioni solo in seguito all’avvio del procedimento da parte del Garante, tuttavia ciò è avvenuto oltre il limite di 30 giorni stabilito dall’articolo 15 del GDPR.
Nel suo provvedimento sanzionatorio, il Garante ha sottolineato che le conversazioni telefoniche tra cliente e banca rientrano nella categoria di dati personali e, come tali, devono essere rese disponibili su richiesta, garantendo al contempo il rispetto dei diritti di eventuali terze parti coinvolte, in conformità alle Linee Guida Edpb 01/2022.
Nel calcolare l’entità della sanzione, l’Autorità ha valutato il fatturato della banca, l’effettiva collaborazione fornita durante l’istruttoria e il fatto che non ci fossero precedenti violazioni.
Fonte: Garante Privacy

