(Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro, n. R.G. 903/2025 – Milano, 22/01/2026)
Premessa
Una recente pronuncia della Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, ha sancito un principio di fondamentale importanza in materia di previdenza sociale e tutela della genitorialità, confermando il diritto alla prestazione NASPI per il lavoratore domestico che rassegni dimissioni volontarie durante il periodo protetto successivo al parto. La sentenza, che riforma implicitamente la prassi amministrativa dell’INPS, pone l’accento sul divieto di discriminazione e sulla ratio del Testo Unico sulle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).
La Vicenda Processuale
Il giudizio ha visto contrapposti l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e un Ricorrente, lavoratore addetto ai servizi domestici e familiari. Il Ricorrente, dopo aver prestato la propria opera con regolare rapporto di lavoro, rassegnava dimissioni volontarie in data 6 marzo 2024, al fine di accudire il figlio neonato, nato nell’aprile 2023. Le dimissioni intervenivano pertanto entro il primo anno di vita del bambino, nel c.d. “periodo tutelato“. L’INPS respingeva la domanda di indennità di disoccupazione (NASPI) presentata dal Ricorrente, eccependo l’inidoneità delle dimissioni volontarie a fondare il diritto alla prestazione per la categoria dei lavoratori domestici, basandosi su una interpretazione restrittiva dell’art. 62 del D.Lgs. n. 151/2001, il quale non richiama espressamente gli artt. 54 e 55 dello stesso decreto. Il Ricorrente conveniva in giudizio l’Istituto innanzi al Tribunale di Milano, ottenendo in primo grado (Sentenza n. 1007/2025) l’accoglimento della domanda e il riconoscimento della NASPI. L’INPS proponeva appello, censurando la sentenza per errata applicazione delle norme speciali sul lavoro domestico.
Le Motivazioni della Vittoria: Il Principio di Non Discriminazione
La Corte di Appello di Milano, composta dai Magistrati Dott.ssa S. M., Dott.ssa L. B. e Dott. A. O., ha rigettato l’appello dell’INPS, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Il Collegio ha fondato il proprio decisum su solide basi ermeneutiche e costituzionali. In primo luogo, i Giudici di seconde cure hanno evidenziato che la diversità “ontologica” del rapporto di lavoro domestico rispetto al lavoro subordinato ordinario non giustifica, nei confronti dell’ente previdenziale, un trattamento sfavorevole privo di obiettiva giustificazione. È stato rilevato come nel lavoro domestico sia previsto il versamento del contributo per la disoccupazione (cfr. Circolare INPS n. 9/2021), rendendo irragionevole l’esclusione dal beneficio. n secondo luogo, la Corte ha richiamato la funzione del Testo Unico (D.Lgs. 151/2001), volta alla tutela della maternità e paternità senza eccezioni, in armonia con l’art. 31 della Costituzione. L’art. 62 del TU, collocato nel capo delle “Disposizioni speciali“, regola aspetti specifici (congedo obbligatorio, indennità di maternità) ma non esclude l’applicabilità delle norme generali di cui agli artt. 54 e 55 in tema di divieto di licenziamento e equiparazione delle dimissioni al licenziamento nel periodo protetto. Escludere il diritto alla NASPI per il lavoratore domestico dimissionario entro l’anno di vita del figlio, mentre lo si riconosce agli altri lavoratori subordinati, configurerebbe una violazione del principio di parità di trattamento sancito dall’art. 3 della Costituzione e dall’art. 157 del TFUE.
Il Riferimento Normativo e la Giurisprudenza
La vittoria processuale si basa sull’interpretazione combinata delle seguenti norme:
- Art. 54 e 55 D.Lgs. n. 151/2001: Che equiparano le dimissioni volontarie nel periodo protetto al licenziamento ai fini delle indennità;
- Art. 3 D.Lgs. n. 151/2001: Che vieta qualsiasi discriminazione per ragioni connesse alla maternità o paternità;
- Circolare INPS n. 32/2023: La stessa Istituto, in sede di istruzioni agli uffici, aveva riconosciuto il diritto alle indennità per il padre lavoratore fino al compimento dell’anno di età del bambino, senza esclusioni di categoria.
Per quanto concerne la giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha osservato che, trattandosi di questione nuova, non risultano precedenti specifici della Corte di Cassazione contrari alla tesi accolta. Al contrario, la decisione si allinea a un orientamento di merito diffuso (Tribunali di Bologna, Bolzano, Lodi, Pavia, Pesaro, Pisa, Reggio Emilia) che favorisce l’estensione della tutela previdenziale. È stata inoltre respinta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal Ricorrente, riconoscendo la legittimità dell’INPS a sostenere le proprie tesi in presenza di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di merito.
Conclusioni
La sentenza della Corte di Appello di Milano del 22 gennaio 2026 costituisce un precedente di rilievo per la tutela dei lavoratori domestici. Essa conferma che la specialità del rapporto di lavoro domestico non può tradursi in una riduzione delle tutele previdenziali legate alla genitorialità. La strategia legale adottata dalla difesa del Ricorrente ha saputo evidenziare l’illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato privo di ragionevole giustificazione, ottenendo il riconoscimento del diritto alla NASPI e affermando il principio di non discriminazione nell’accesso agli ammortizzatori sociali.

