Il presente contributo analizza l’Ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, 1^ Sezione Lavoro, nella persona del Giudice designato Dott. M. P., in data 23 febbraio 2026, numero cronologico 19997/2026, R.G. n. 35541/2025, avente ad oggetto la domanda di sospensione urgente degli effetti di un trasferimento aziendale disposto nei confronti di cinque lavoratori addetti ad attività di call center. La decisione offre spunti di notevole rilievo in tema di legittimità del trasferimento del lavoratore ex art. 2103 c.c., con particolare riferimento all’onere probatorio a carico del datore di lavoro e al controllo giurisdizionale sulle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento del provvedimento datoriale.
Quadro fattuale
I ricorrenti, dipendenti della società Call Center (com), prestavano servizio presso la sede di Roma, con attività di operatore call center (anche in modalità remota), nell’ambito della commessa denominata “66”, relativa alla gestione del bollo auto per la Regione Lombardia. Nel mese di luglio 2025, la società datrice di lavoro perdeva tale commessa. I ricorrenti, non avendo inteso aderire al passaggio alle dipendenze del nuovo fornitore subentrante, ricevevano comunicazione di trasferimento presso la sede di Lecce, con decorrenza 18 agosto 2025. Nessun ricorrente prendeva servizio nella nuova sede, essendo tutti assenti per malattia dalla data indicata. Avverso il trasferimento, i lavoratori proponevano ricorso per la sospensione urgente degli effetti, deducendone la nullità e l’illegittimità sotto molteplici profili.
Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
Il trasferimento del lavoratore è disciplinato dall’art. 2103 del Codice Civile, il quale prevede che il datore di lavoro possa disporre il trasferimento del dipendente a una diversa sede aziendale solo sussistendo “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, in termini tassativi, che: “il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa, conseguenza di ciò è che tale accertamento non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza di dette ragioni (Cass. civ., Sez. Lav., 28 gennaio 2016, n. 1608)“. Tale principio, richiamato puntualmente nell’Ordinanza in commento, impone un duplice vaglio:
- sulla sussistenza delle ragioni giustificative nella sede di provenienza;
- sulla reale necessità organizzativa nella sede di destinazione.
L’onere della prova grava integralmente sul datore di lavoro, il quale deve documentare in modo puntuale, specifico e non generico le esigenze poste a fondamento del trasferimento.
La motivazione del Tribunale di Roma
Il Giudice romano ha accolto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
1. Sul fumus boni iuris: insussistenza delle ragioni giustificative
Nelle lettere di trasferimento del 24 luglio 2025, la società convenuta aveva motivato il provvedimento evidenziando:
- la perdita della commessa “66”;
- il rifiuto dei ricorrenti di transitare alle dipendenze del nuovo fornitore;
- la conseguente eccedenza di personale su Roma;
- l’indisponibilità di altre posizioni nella stessa città;
- l’individuazione, quale “unica soluzione percorribile”, del trasferimento presso Lecce, “ove le condizioni organizzative consentono di poterLa adibire alle mansioni di addetto al Customer Care”.
Tuttavia, il Tribunale ha osservato che: “nelle lettere di trasferimento non vengono specificate quali fossero ‘le condizioni organizzative’ presenti a Lecce, utili per poter ricollocare il personale trasferito”. In memoria, la società aveva dedotto l’avvio, dal mese di luglio 2025, di una nuova commessa su Lecce (gruppo [omissis]), con subentro a un precedente fornitore e assorbimento del relativo personale. A fronte di un presunto incremento stagionale di lavoro e di una valutazione di insufficienza del personale acquisito, la società avrebbe deciso di coprire circa dieci posizioni tramite il trasferimento dei ricorrenti da Roma. Il Giudice ha però valorizzato una recente decisione del Tribunale di Milano, resa in un procedimento analogo a cognizione piena, la quale aveva evidenziato che: “non appare, per contro, sufficientemente provata in giudizio la ricorrenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive con riferimento alla sede di destinazione”.
Il Tribunale meneghino aveva in particolare rilevato:
- la mancata produzione del contratto di appalto relativo alla nuova commessa su Lecce;
- la mancata produzione dei contratti di somministrazione che, secondo la difesa aziendale, avrebbero dimostrato la necessità di ulteriore personale.
Il Tribunale di Roma, pur in sede cautelare, ha fatto proprio tale orientamento, osservando che la documentazione depositata dalla società convenuta solo in fase avanzata del giudizio (contratti di somministrazione, richieste di adibizione, accordi sindacali):
- non faceva riferimento diretto alla commessa oggetto del trasferimento;
- riguardava un arco temporale limitato (28 agosto – 30 settembre 2025);
- non superava la statuizione milanese, secondo cui “non vi è dimostrazione della stabile, e non provvisoria, necessità di personale sulla commessa di Lecce, ulteriore rispetto a quello già in forza”.
2. Sul periculum in mora: pregiudizio grave e irreparabile
Quanto al requisito del pericolo nel ritardo, il Giudice ha evidenziato che: “il trasferimento dei ricorrenti è stato disposto presso una sede distante centinaia di chilometri dal luogo di residenza, con intuibili ed evidenti pregiudizi di natura anche economica”. In particolare, tre dei quattro ricorrenti residui (dopo la rinuncia all’interesse di una di essi, il cui rapporto era stato nel frattempo risolto) convivevano con figli maggiorenni, e tutti versavano in stato di malattia. Ne discendeva che: “attendere la definizione di un ordinario giudizio di cognizione esporrebbe i ricorrenti ad un danno grave ed irreparabile”, “per l’elevato rilievo dei valori in questione (di salute, sociale, familiare e non ultimo economico)”.
Il dispositivo
Il Tribunale di Roma, pertanto:
- Dichiara la carenza di interesse in capo alla ricorrente il cui rapporto era stato risolto in corso di causa;
- Sospende l’efficacia del trasferimento disposto da Comdata nei confronti dei rimanenti ricorrenti, con lettere del 24.7.2025;
- Condanna la società convenuta al rimborso delle spese legali, liquidate in € 3.228,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato pari a € 259,00.
Riflessioni critiche e prospettive evolutive
L’Ordinanza in esame si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento a bilanciare il potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro con la tutela della stabilità personale, familiare e professionale del lavoratore.
Punti fermi della decisione:
- Onere probatorio rigoroso: non basta allegare genericamente “esigenze organizzative”; occorre documentare in modo puntuale, con contratti, organigrammi, piani di produzione, la reale necessità di spostare il lavoratore.
- Controllo bifasico: il giudice deve verificare le ragioni sia nella sede di partenza sia in quella di arrivo. La sola eccedenza di personale a Roma non legittima automaticamente il trasferimento a Lecce.
- Stabilità vs. provvisorietà: la necessità di personale deve essere “stabile, e non provvisoria”. Contratti di somministrazione a breve termine o coperture stagionali non sono idonei a giustificare trasferimenti definitivi a lunga distanza.
- Coerenza con la giurisprudenza di merito: il richiamo alla decisione del Tribunale di Milano dimostra una crescente convergenza tra i giudici di merito nel richiedere standard probatori elevati a carico del datore.
Dove sta andando la giurisprudenza?
La tendenza è verso un controllo sempre più sostanziale (e non meramente formale) sui trasferimenti, specialmente quando:
- sono collegati a cambi di appalto o perdite di commesse;
- comportano spostamenti geografici significativi;
- incidono su profili di salute, vita familiare e stabilità economica del lavoratore.
Si rafforza, in altre parole, l’idea che il trasferimento non possa essere utilizzato come strumento “neutro” di riorganizzazione, ma debba rispondere a criteri di proporzionalità, necessità e trasparenza.
Conclusioni operative
Per i datori di lavoro:
- Documentare in modo analitico le ragioni del trasferimento, con particolare attenzione alla sede di destinazione;
- Valutare alternative meno incisive (smart working, trasferimenti temporanei, incentivi alla mobilità volontaria);
- Coinvolgere tempestivamente le rappresentanze sindacali, anche per ridurre il contenzioso.
Per i lavoratori:
- Verificare la motivazione scritta del trasferimento;
- Valutare, con assistenza legale, la sussistenza dei presupposti di legittimità;
- In caso di dubbi, proporre tempestivamente ricorso cautelare, sfruttando la tutela urgente offerta dall’art. 700 c.p.c.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Art. 2103 c.c. (Trasferimento del lavoratore)
- Cass. civ., Sez. Lav., 28 gennaio 2016, n. 1608
- Tribunale di Roma, Ord. 23.2.2026, n. 19997/2026, R.G. n. 35541/2025
- Tribunale di Milano, decisione di merito citata in atti (prodotta con verbali testimoniali)

