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Trasferimento del lavoratore e onere della prova: analisi dell’Ordinanza del Tribunale di Roma n. 19997/2026 (R.G. n. 35541/2025).

Trasferimento del lavoratore e onere della prova: analisi dell’Ordinanza del Tribunale di Roma n. 19997/2026 (R.G. n. 35541/2025).
  1. sulla sussistenza delle ragioni giustificative nella sede di provenienza;
  2. sulla reale necessità organizzativa nella sede di destinazione.
  • la perdita della commessa “66”;
  • il rifiuto dei ricorrenti di transitare alle dipendenze del nuovo fornitore;
  • la conseguente eccedenza di personale su Roma;
  • l’indisponibilità di altre posizioni nella stessa città;
  • l’individuazione, quale “unica soluzione percorribile”, del trasferimento presso Lecce, “ove le condizioni organizzative consentono di poterLa adibire alle mansioni di addetto al Customer Care”.
  • la mancata produzione del contratto di appalto relativo alla nuova commessa su Lecce;
  • la mancata produzione dei contratti di somministrazione che, secondo la difesa aziendale, avrebbero dimostrato la necessità di ulteriore personale.
  • non faceva riferimento diretto alla commessa oggetto del trasferimento;
  • riguardava un arco temporale limitato (28 agosto – 30 settembre 2025);
  • non superava la statuizione milanese, secondo cui “non vi è dimostrazione della stabile, e non provvisoria, necessità di personale sulla commessa di Lecce, ulteriore rispetto a quello già in forza”.
  1. Dichiara la carenza di interesse in capo alla ricorrente il cui rapporto era stato risolto in corso di causa;
  2. Sospende l’efficacia del trasferimento disposto da Comdata nei confronti dei rimanenti ricorrenti, con lettere del 24.7.2025;
  3. Condanna la società convenuta al rimborso delle spese legali, liquidate in € 3.228,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato pari a € 259,00.
  • Onere probatorio rigoroso: non basta allegare genericamente “esigenze organizzative”; occorre documentare in modo puntuale, con contratti, organigrammi, piani di produzione, la reale necessità di spostare il lavoratore.
  • Controllo bifasico: il giudice deve verificare le ragioni sia nella sede di partenza sia in quella di arrivo. La sola eccedenza di personale a Roma non legittima automaticamente il trasferimento a Lecce.
  • Stabilità vs. provvisorietà: la necessità di personale deve essere “stabile, e non provvisoria”. Contratti di somministrazione a breve termine o coperture stagionali non sono idonei a giustificare trasferimenti definitivi a lunga distanza.
  • Coerenza con la giurisprudenza di merito: il richiamo alla decisione del Tribunale di Milano dimostra una crescente convergenza tra i giudici di merito nel richiedere standard probatori elevati a carico del datore.
  • sono collegati a cambi di appalto o perdite di commesse;
  • comportano spostamenti geografici significativi;
  • incidono su profili di salute, vita familiare e stabilità economica del lavoratore.
  • Documentare in modo analitico le ragioni del trasferimento, con particolare attenzione alla sede di destinazione;
  • Valutare alternative meno incisive (smart working, trasferimenti temporanei, incentivi alla mobilità volontaria);
  • Coinvolgere tempestivamente le rappresentanze sindacali, anche per ridurre il contenzioso.
  • Verificare la motivazione scritta del trasferimento;
  • Valutare, con assistenza legale, la sussistenza dei presupposti di legittimità;
  • In caso di dubbi, proporre tempestivamente ricorso cautelare, sfruttando la tutela urgente offerta dall’art. 700 c.p.c.
  • Art. 2103 c.c. (Trasferimento del lavoratore)
  • Cass. civ., Sez. Lav., 28 gennaio 2016, n. 1608
  • Tribunale di Roma, Ord. 23.2.2026, n. 19997/2026, R.G. n. 35541/2025
  • Tribunale di Milano, decisione di merito citata in atti (prodotta con verbali testimoniali)

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