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Pignoramento dello stipendio

Pignoramento dello stipendio

La cessione del credito è un contratto con il quale un soggetto, creditore cedente, disponendo di un suo diritto di credito, cede lo stesso ad altro soggetto terzo, il cessionario; pertanto, con la cessione del credito l’originario debitore è tenuto ad adempiere la propria obbligazione contrattuale non più al creditore cedente ma direttamente al cessionario.

Nella fase dinamica del rapporto contrattuale di lavoro, il datore di lavoro si trova ad essere debitore nei confronti del lavoratore per la prestazione svolta da quest’ultimo, che risulta titolare di un credito di cui può liberamente disporre.

Pertanto, il lavoratore può cedere il suo credito derivante dalla sua prestazione lavorativa? Certamente tale disponibilità in capo al lavoratore sussiste, come generalmente previsto nell’ambito della normativa del contratto.

La cessione del credito, ai sensi di quanto dispone l’art. 1260 c.c., si perfeziona “anche senza il consenso del debitore originario, salvo che il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. Vige pertanto il principio generale della libertà di cessione del credito, salvo per le obbligazioni aventi per oggetto aspetti legati alla personalità della stessa (obbligazioni di fare non fungibili) e quando la legge preveda espressamente il divieto di cessione del credito.

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