(Cass. pen., sez. IV, 11 dicembre 2024 (u.p. 15 ottobre 2024), n. 45400)
In caso d’infortunio subito da un lavoratore su macchinario vietato nel DVR, risponde del delitto di lesione personale colposa il datore di lavoro che non abbia provveduto alla formazione del lavoratore. In base all’art. 28, comma 1, D.Lgs. n.81/2008, l’obbligo in delegabile del datore di lavoro di valutare il rischio «anche nella scelta delle attrezzature di lavoro (…) nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute ; valutazione del rischio che costituisce la prima misura generale di tutela ai sensi dell’art. 15, comma 1,lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 non casualmente associata al rispetto dei principi ergonomici nella scelta delle attrezzature (lett. d), all’informazione e formazione dei lavoratori (lett. n), alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza (lett. z).
Pertanto, in tema di valutazione del rischio e di scelta delle attrezzature gli obblighi del datore di lavoro comprendono la scelta e l’utilizzo effettivo di attrezzature conformi alle norme di legge, regolamentari, e di buona tecnica, e correlativamente la formazione, l’informazione, l’addestramento dei lavoratori sull’uso delle stesse.
Ma logico corollario di tale obbligo è non solo il divieto di utilizzare luoghi, attrezzature, impianti non regolari ma la necessità di un’accurata vigilanza, diretta o indiretta, anche mediante altri soggetti dotati di posizioni di garanzia, come ad esempio dirigenti (art. 18, lett. e), f), l), D.Lgs. n. 81/2008) o preposti(art. 19, lett. a), b), ed f), D.Lgs. n. 81/2008), affinché i lavoratori non utilizzino attrezzature non regolamentari ovvero attrezzature regolamentari ma in modo insicuro ,per sé stessi o per altre persone presenti sul luogo di la-voro (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 81/20089.
La presenza, la scelta o peggio il consenso anche solo implicito all’utilizzo di attrezzature non regolamentari non solo responsabilizza il datore di lavoro, il dirigente e il preposto ma soprattutto non può giustificare l’omissione degli obblighi culturali e tecnici di formazione, informazione e addestramento che diventano ancora più cogenti se i lavoratori sono costretti a utilizzare luoghi di lavoro, impianti, attrezzature che, con colpevole consapevolezza da parte del datore di lavoro, li espongono a maggiori rischi.
La violazione di un obbligo non elide ma rafforza la necessità dell’adempimento degli altri obblighi soprattutto se correlati all’uso dell’oggetto su cui o con cui si lavora. In conclusione, la previsione nel D.V.R. del non utilizzo di una macchina, dimostra la consapevolezza la previsione del pericolo e avrebbe dovuto comportare
una particolare vigilanza affinché tale previsione del D.V.R. fosse osservata e fatta osservare, altrimenti la prevista esclusione rimane semplicemente un adempimento cartolare inutile per garantire effettivamente la sicurezza dell’attività lavorativa.– (Omissis).
Nel caso di specie, il datore di lavoro di una Srl operante nel settore della lavorazione di prodotti a base di carne viene condannato per il reato di lesione personale colposa in danno di un dipendente incaricato da parte del responsabile della lavorazione di effettuare un’attività discontentamento di alcune pancette solitamente realizzata manualmente attraverso l’ausilio di una macchina scotennatrice.
Solo che, al fine di accelerare la lavorazione della carne, l’infortunato si serviva di una macchina scotennatrice presente all’interno del luogo di lavoro, che, scotennate tre pancette, il macchinario si inceppava e dallo stesso proveniva un forte rumore che spingeva il lavoratore a considerare il blocco della scotennatrice, a causa della presenza di un osso della carne inserita al suo interno.
Pertanto, egli alzava il carter di protezione del dispositivo al fine di constatare e superare il blocco della macchina. Tuttavia, nonostante la presenza del sistema di interblocco magnetico, la macchina ripartiva, e procurava alla mano destra del lavoratore lo scuoiamento cutaneo a tutto dorso della mano fino al polso destro. Addebito mosso all’imputato: violazione degli artt. 71, comma 4, lett. a ), e 37, comma 1, D.Lgs.n. 81/2008.
A sua discolpa, l’imputato lamenta che la macchina «era stata prevista nel documento di valutazione del rischio quale attrezzatura non a norma che andava accantonata e non utilizzata», e che, pertanto, «in relazione ad una macchina da non utilizzare, il datore di lavoro aveva un obbligo di formazione dei lavoratori».
La Sez. IV rileva che, «in base all’art. 28, comma 1,D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo in delegabile del datore di lavoro di valutare il rischio anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute», e che la valutazione del rischio «costituisce la prima misura generale di tutela ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 non casualmente associata al rispetto dei principi ergonomici nella scelta delle attrezzature (lett. d), all’informazione e formazione dei lavoratori (lett. n), alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza (lett. z)»
Ne desume che, «in tema di valutazione del rischio e di scelta delle attrezzature, gli obblighi del datore di lavoro comprendono la scelta e l’utilizzo effettivo di attrezzature conformi alle norme di legge, regolamentari, e di buona tecnica, e correlativamente la formazione, l’informazione,’ addestramento dei lavoratori sull’uso delle stesse», che «logico corollario di tale obbligo è non solo il divieto di utilizzare luoghi, attrezzature, impianti non regolari ma la necessità di un’accurata vigilanza, diretta o indi-retta, anche mediante altri soggetti dotati di posizioni di garanzia, come ad esempio dirigenti (art. 18, lett. e), f),l), D.Lgs. n. 81/2008) o preposti (art. 19, lett. a), b), edf), D.Lgs. n. 81/2008), affinché i lavoratori non utilizzino attrezzature non regolamentari, ovvero attrezzature regolamentari ma in modo insicuro, per sé stessi o per altre persone presenti sul luogo di lavoro (art. 20,comma 1, D.Lgs. n. 81/2008)».
In questo quadro, la Sez. IV pone in luce che «la presenza, la scelta o peggio il consenso anche solo implicito all’utilizzo di attrezzature non regolamentari ,non solo responsabilizza il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, ma soprattutto non può giustificare l’omissione degli obblighi culturali e tecnici di formazione, informazione e addestramento che diventano ancora più cogenti se i lavoratori sono costretti a utilizzare luoghi di lavoro, impianti, attrezzature che, con colpevole consapevolezza da parte del datore di lavoro, li espongono a maggiori rischi».
Nell’approfondire ulteriormente il punto, la Sez. IV precisa che ««la previsione nel D.V.R. del non utilizzo di una macchina, dimostra la consapevolezza e la previsione del pericolo, e avrebbe dovuto comportare una particolare vigilanza affinché tale previsione del D.V.R. fosse osservata e fatta osservare, altrimenti la prevista esclusione rimane semplicemente un adempimento cartolare inutile per garantire effettivamente la sicurezza dell’attività lavorativa». Nota che, «nel caso concreto, l’imputato, nella sua qualità di datore di lavoro, non solo era consapevole del pericolo della macchina scotennatrice che ha materialmente causato l’infortunio, ma l’ha previsto e sottoscritto nel D.V.R., omettendo di impedirne l’uso al lavoratore e di controllare che anche occasionalmente venisse adoperato». Insegna che «consentire l’utilizzo consapevole nel processo produttivo di un macchinario presso il quale operava il lavoratore che ha riportato le lesioni non solo non costituisce una prova di assenza di colpa, ma al contrario indica una grave superficialità per aver previsto il pericolo nell’uso della macchina e averne consentito lo stesso l’utilizzo».
Conclusione: «non si può ritenere che considerato che il macchinario non doveva essere utilizzato nel ciclo di produzione, la relativa formazione nell’utilizzo dello stesso potesse essere automaticamente omessa».