Analisi dell’Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro
La presente disamina ha ad oggetto l’recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia previdenziale, specificamente concernente il diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro incentivata. La Corte ha avuto modo di chiarire i limiti dell’interpretazione analogica rispetto alle norme specifiche che regolano l’accesso alla prestazione.
Scheda Tecnica del Provvedimento
Di seguito si riportano i dati identificativi del provvedimento, trascritti fedelmente come emergono dal testo dell’ordinanza.
- Organo Giudicante: Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro..
- Numero Registro Generale: 23947/2024.
- Numero Sezionale: 1035/2026.
- Numero di Raccolta Generale: 6988/2026.
- Data Udienza: 27/02/2026.
- Data Pubblicazione: 24/03/2026.
- Parti: I.N.P.S. (Ricorrente) c/ [Lavoratore] (Controricorrente).
- Impugnata: Sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 305/2024.
Sintesi della Controversia
La controversia trae origine dal rigetto, da parte della Corte d’Appello di Bologna, del gravame proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Bologna. Il Giudice di merito aveva accertato il diritto del lavoratore alla percezione della NASpI erogata dal 08/04/2018 al 08/08/2018, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro fosse avvenuta mediante risoluzione consensuale in data 31/03/2018. Tale risoluzione era stata concordata in sede di conciliazione sindacale (14/12/2017) con il riconoscimento di un incentivo all’esodo, al fine di evitare una risoluzione giudiziale. L’INPS contestava il diritto alla prestazione, richiedendo la ripetizione delle somme erogate, sostenendo che la risoluzione consensuale non rientrava nelle ipotesi previste dalla legge per l’accesso alla NASpI.
La Ratio Decidendi della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza impugnata. Il nucleo centrale della decisione risiede nell’interpretazione rigorosa delle norme che disciplinano lo stato di disoccupazione involontario.
1. Inammissibilità del Controricorso
In via preliminare, la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso depositato dalla parte lavoratrice. La notifica del ricorso per cassazione è avvenuta il 13/11/2024, mentre il controricorso è stato depositato il 10/01/2025. Tale data risulta successiva alla scadenza del termine perentorio di quaranta giorni previsto dall’art.370 comma primo cod. proc. civ., scaduto il 23/12/2024.
2. Il Divieto di Analogia in Materia di NASpI
Nel merito, la Cassazione ha affrontato la questione relativa all’applicabilità dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015. Tale norma prevede che la NASpI sia riconosciuta nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro solo se intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. La Corte d’Appello di Bologna aveva applicato in via analogica l’art. 6 del d.lgs. n.23/2015 (relativo all’offerta di conciliazione agevolata in caso di licenziamento), ritenendo sussistente una scelta riorganizzativa datoriale. La Cassazione ha censurato tale approccio giurisprudenziale per due motivi fondamentali:
- Assenza di Vuoto Normativo: Il ricorso all’analogia, consentito dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al cod. civ., è ammesso solo in assenza di una specifica norma regolante la fattispecie. Nel caso di specie, la materia è già regolata dall’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015.
- Diversità della Fattispecie: L’art. 6 del d.lgs. n.23/2015 presuppone l’intimazione di un licenziamento. Nella fattispecie in esame, il rapporto è stato estinto per causa diversa dal licenziamento (risoluzione consensuale pura), senza che il datore di lavoro avesse preventivamente comunicato alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) l’intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come richiesto dalla procedura ex art. 7 Law 604/1966.
Principi di Diritto e Spunti per Ricorsi Simili
Di seguito si riportano estratti testuali dalle “Ragioni della Decisione” dell’ordinanza, utili per la redazione di atti difensivi in controversie analoghe pendenti o future.
Per l’Ente Previdenziale (INPS) o Datori di Lavoro
In caso di ricorso per cassazione avverso sentenze che riconoscono la NASpI per risoluzione consensuale fuori dai casi di legge:
“La corte territoriale ha errato nell’applicare in via analogica l’art.6 del d.lgs. n.23/2015 ad una materia già disciplinata da una fonte di rango primario, ed in particolare dall’art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015.”
“Il ricorso all’analogia è consentito dall’art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell’ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.”
“Nel caso in esame, la Corte d’appello ha fatto ricorso all’analogia sebbene non sussistesse un vuoto normativo, perché la fattispecie è già regolata dall’art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015 nel senso che nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l’indennità NASpI può essere riconosciuta solo nel caso in cui la risoluzione consensuale sia intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.”
Sulla Necessità del Licenziamento per l’Art. 6 D.lgs. 23/2015
Per eccepire l’inapplicabilità della conciliazione agevolata in assenza di licenziamento intimato:
“L’art.6 del d.lgs. n.23/2015, applicato in via analogica dalla corte territoriale, disciplina poi una fattispecie del tutto diversa, ossia la conciliazione della lite determinata o determinabile dal licenziamento.”
“Il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è stato estinto per causa diversa dal licenziamento, mentre sia l’art.7 della legge 604/66 che l’art.6 del d.lgs. n.23/2015 presuppongono il licenziamento del lavoratore: solo preannunciato dalla comunicazione alla DTL, nel primo caso; già intimato, nel secondo.”
Conclusioni
L’Ordinanza in commento (n. 1035/2026) ribadisce un principio di stretta legalità in materia di ammortizzatori sociali. Non è possibile estendere il diritto alla NASpI a ipotesi di risoluzione consensuale “pura”, anche se incentivata e frutto di riorganizzazione aziendale, se non viene rispettata la procedura specifica prevista dall’art. 7 della Legge n. 604/1966 (comunicazione preventiva alla DTL). I Giudici di legittimità confermano che l’interpretazione analogica non può essere utilizzata per superare i limiti posti dal legislatore quando esiste una norma specifica che regola la materia, evitando così di creare un vuoto normativo inesistente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

