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NASpI e Risoluzione Consensuale: La Cassazione Esclude l’Applicazione Analogica in Assenza di Licenziamento.

NASpI e Risoluzione Consensuale: La Cassazione Esclude l’Applicazione Analogica in Assenza di Licenziamento.

Scheda Tecnica del Provvedimento

  • Organo Giudicante: Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro..
  • Numero Registro Generale: 23947/2024.
  • Numero Sezionale: 1035/2026.
  • Numero di Raccolta Generale: 6988/2026.
  • Data Udienza: 27/02/2026.
  • Data Pubblicazione: 24/03/2026.
  • Parti: I.N.P.S. (Ricorrente) c/ [Lavoratore] (Controricorrente).
  • Impugnata: Sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 305/2024.

Sintesi della Controversia

La Ratio Decidendi della Cassazione

1. Inammissibilità del Controricorso

2. Il Divieto di Analogia in Materia di NASpI

  1. Assenza di Vuoto Normativo: Il ricorso all’analogia, consentito dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al cod. civ., è ammesso solo in assenza di una specifica norma regolante la fattispecie. Nel caso di specie, la materia è già regolata dall’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015.
  2. Diversità della Fattispecie: L’art. 6 del d.lgs. n.23/2015 presuppone l’intimazione di un licenziamento. Nella fattispecie in esame, il rapporto è stato estinto per causa diversa dal licenziamento (risoluzione consensuale pura), senza che il datore di lavoro avesse preventivamente comunicato alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) l’intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come richiesto dalla procedura ex art. 7 Law 604/1966.

Principi di Diritto e Spunti per Ricorsi Simili

Per l’Ente Previdenziale (INPS) o Datori di Lavoro

Sulla Necessità del Licenziamento per l’Art. 6 D.lgs. 23/2015

Conclusioni


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