La questione relativa ai presupposti di decadenza dall’indennità di disoccupazione NASpI in presenza di cariche societarie continua a rappresentare un tema di stringente attualità giurisprudenziale, ponendo delicate interrogazioni in merito al perimetro degli obblighi informativi gravanti sul beneficiario. Con l’Ordinanza n. 1020/2026, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha delineato con precisione i confini normativi entro i quali la mera titolarità di un incarico amministrativo può o meno determinare la perdita del trattamento previdenziale.
I fatti e la controversia
Nel caso esaminato, l’ente previdenziale aveva rigettato la domanda di indennità NASpI motivando il provvedimento con il mancato adempimento, entro il termine di trenta giorni, dell’obbligo di comunicazione del reddito presunto derivante dalla titolarità di un incarico di amministratore unico di società. Tale omissione era stata ritenuta causa di decadenza ai sensi della normativa vigente. Il giudice di appello, diversamente, aveva escluso la configurabilità della sanzione decadenziale, evidenziando come il solo rivestimento della qualifica societaria, esercitato a titolo gratuito e senza alcuna effettiva produzione di reddito, non integrasse gli estremi normativi richiesti per la comunicazione obbligatoria. Avverso tale decisione, l’ente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, 10, comma 1, e 11, lett. b) e c), del d.lgs. n. 22/2015.
I fondamenti della decisione
Il Collegio ha respinto il ricorso, fondando la propria statuizione su una rigorosa ricostruzione sistematica della disciplina della NASpI. La Corte ha preliminarmente chiarito che il meccanismo decadenziale previsto dall’art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22/2015 presuppone il contestuale svolgimento di un’attività lavorativa produttiva di reddito. La normativa, infatti, non sanziona la semplice posizione formale, ma l’effettivo esercizio di un’attività autonoma o imprenditoriale.
A tal proposito, il Giudice di legittimità ha espresso il seguente principio, da riportare integralmente:
“La fattispecie di decadenza di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, invero, non è applicabile automaticamente al socio, consigliere di amministrazione o amministratore unico di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, del medesimo decreto (così Cass. n. 22921 del 2024; nello stesso senso cfr. anche Cass. n. 11643 del 2025).”
La Corte ha ulteriormente articolato il proprio ragionamento, distinguendo tra la natura societaria dell’incarico e il requisito della prestazione lavorativa effettiva, nonché chiarendo l’irrilevanza, ai fini della decadenza NASpI, della mera assimilazione fiscale dei compensi amministrativi al reddito da lavoro dipendente. Il Collegio ha infatti precisato, testualmente:
“Tale conclusione si giustifica in quanto: a) l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non può ritenersi compreso né tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 n. 3) c.p.c. né, a fortiori, tra quelli di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., salvo diverso accertamento del giudice di merito; b) non è decisiva la previsione di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), T.U. n. 917 del 1986, secondo cui sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente «le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta(…) in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica», atteso che la previsione dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 ricollega l’obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svolgimento di una «attività lavorativa autonoma o di impresa individuale», oltre che al reddito da essa derivabile (cfr. Cass. n. 34891 del 2024; n. 6933 del 2024).”
Profili processuali e ripartizione dell’onere della prova
Dalla pronuncia emerge con nitida evidenza che l’onere probatorio circa l’effettivo svolgimento di attività lavorativa autonoma o imprenditoriale grava sull’ente previdenziale. In difetto di prova contraria, la mera iscrizione in atti costitutivi o la formale attribuzione di cariche sociali non sono sufficienti a far scattare il termine decadenziale. La Corte ha inoltre ribadito che il termine di un mese per la comunicazione del reddito presunto decorre dalla presentazione della domanda di NASpI qualora l’attività autonoma o di impresa individuale preceda lo stato di disoccupazione; diversamente, ove l’attività abbia inizio successivamente, il termine decorre dalla data di effettivo avvio.
Conclusioni
L’Ordinanza n. 1020/2026 si pone in linea di continuità con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, riaffermando il principio di proporzionalità e di effettività nell’applicazione delle sanzioni decadenziali. La decisione sottolinea come la ratio della normativa sulla NASpI sia volta a preservare il trattamento soltanto in presenza di una reale disponibilità al lavoro, escludendo automaticismi sanzionatori fondati su qualifiche meramente formali o su incarichi privi di contenuto prestazionale effettivo e di produzione di reddito. Stante la complessità e la novità della questione, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. La pronuncia costituisce un imprescindibile riferimento per la prassi operativa e per l’interpretazione giurisprudenziale degli obblighi informativi connessi alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

