La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31120 del 2025, depositata il 28 novembre 2025, ha ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza: l’assegnazione a mansioni superiori non può trasformarsi in un meccanismo occulto di sfruttamento del lavoratore, nemmeno – e forse soprattutto – quando venga giustificata dalla necessità di sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto. Il caso riguardava un’impiegata che, per oltre quattro anni, aveva svolto funzioni di capo ufficio in sostituzione di un collega in aspettativa, senza vedersi riconosciuto l’inquadramento corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina primaria è contenuta nell’art. 2103 del codice civile, nella formulazione ante riforma del 2015, che disponeva: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione; qualora venga adibito a mansioni superiori ha diritto alla retribuzione corrispondente, e l’assegnazione diviene definitiva, salvo il caso di sostituzione temporanea di altro lavoratore”. Parallelamente, il CCNL Federambiente, applicato in concreto al caso in esame, all’art. 16, comma 3, prevede: “L’assegnazione nel superiore livello di inquadramento diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi di effettivo servizio”. Tale norma collettiva, quindi, fissa un termine certo – tre mesi – per la trasformazione in definitiva dell’inquadramento superiore. Tuttavia, l’eccezione prevista dall’art. 2103 c.c. – e richiamata anche in sede contrattuale – consente che tale automatismo non si verifichi se il lavoratore svolge mansioni superiori “per sostituire” un collega con diritto alla conservazione del posto.
Il limite alla deroga: il divieto di abuso
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha sottolineato con chiarezza che l’eccezione alla definitività dell’inquadramento non è illimitata. Anzi, essa presuppone un accertamento rigoroso del nesso causale tra la sostituzione e l’assegnazione a mansioni superiori, al fine di evitare abusi da parte del datore di lavoro. Nella specie, la lavoratrice aveva svolto mansioni di capo ufficio per un periodo quadriennale, senza che il sostituito fosse mai rientrato in servizio, né fosse stata emanata alcuna formalizzazione dell’incarico sostitutivo. La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile l’eccezione di cui all’art. 2103 c.c., ma senza approfondire se l’utilizzo prolungato della ricorrente in qualifica inferiore, pur svolgendo funzioni superiori, fosse legittimo o piuttosto strumentale. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello per violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 16 del CCNL Federambiente, ribadendo che: “La non definitività del superiore inquadramento per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto richiede un sicuro accertamento della sostituzione, nel senso dell’effettivo rapporto tra assegnazione a mansioni superiori e sostituzione, tanto più in un’ipotesi, quale quella in esame, di così lunga durata (quadriennale), decisamente lontana dal dato normativo”.
La tutela contro gli abusi del datore di lavoro
Il principio enunciato dalla Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, volto a proteggere la professionalità del lavoratore da manovre elusive del datore di lavoro. La Corte, richiamando le proprie precedenti pronunce (Cass. n. 12793/2003; Cass. n. 7126/2007; Cass. n. 24348/2006), ha chiarito che: “La contrattazione collettiva ben può prevedere un regime più rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro”. Pur in assenza di un obbligo generale di comunicazione formale al lavoratore della natura sostitutiva dell’incarico (non previsto espressamente dall’art. 2103 c.c.), la durata sproporzionata della sostituzione – qui di oltre quattro anni – è di per sé indice di un utilizzo anomalo, tale da far presumere un abuso.
Il principio di diritto affermato
In chiusura, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto, destinato a orientare il giudice di rinvio (Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione): “In materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, per escludere il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori, ai sensi dell’art. 2103 c.c. e della contrattazione collettiva applicabile, la professionalità del lavoratore deve essere tutelata contro possibili abusi del datore di lavoro, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la durata della sostituzione”.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un importante monito ai datori di lavoro: non è possibile nascondere dietro la formula della “sostituzione” un utilizzo strutturale del lavoratore in mansioni superiori, specie quando la sostituzione si prolunga indefinitamente. La Cassazione impone un approccio sostanziale, non meramente formale, nella valutazione delle assegnazioni a mansioni superiori, con l’obiettivo di preservare la dignità professionale e la giusta retribuzione del lavoratore. In un contesto in cui le aziende cercano flessibilità organizzativa, questa pronuncia ricorda che la flessibilità non può tradursi in precarietà professionale mascherata: il diritto del lavoro italiano continua a garantire una tutela reale – non solo teorica – contro ogni forma di elusione dei diritti fondamentali del lavoratore.

