(La Corte di Cassazione chiarisce i requisiti per l’indennità di accompagnamento)
Con ordinanza depositata il 16 settembre 2025, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito un principio fondamentale in materia di indennità di accompagnamento, precisando che la “supervisione continua” durante la deambulazione integra il requisito normativo dell’“impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, previsto dall’art. 1 della legge n. 18 del 1980. La decisione, emessa nel giudizio di legittimità iscritto al n. 11373/2022 R.G., annulla la sentenza del Tribunale di Macerata n. 176/2021 e rinvia la causa a nuovo giudice.
Il quadro normativo di riferimento
L’indennità di accompagnamento è disciplinata dall’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, il quale prevede il riconoscimento del beneficio: «ai minori di anni diciotto affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche progressive, che comportino una impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure una impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita». La stessa legge è stata integrata dalla legge 23 dicembre 1988, n. 508, che ha esteso il beneficio anche agli invalidi civili maggiorenni. Il requisito centrale, dunque, è duplice: o l’impossibilità di camminare autonomamente, o l’incapacità di svolgere le normali attività quotidiane.
Il percorso processuale
Il caso trae origine da una domanda proposta dinanzi al Tribunale di Macerata (R.G.C. n. 761/2015), volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento per un soggetto deceduto medio tempore. Con sentenza n. 386/2016, il Tribunale rigettava la domanda. Gli eredi proponevano ricorso per cassazione, e con ordinanza 25 giugno 2018, n. 16611, la Corte di Cassazione cassava la sentenza per motivazione viziata da “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, rinviando la causa a diverso giudice del medesimo Tribunale. Nel giudizio di rinvio, con sentenza n. 176/2021, il Tribunale di Macerata riconosceva il diritto all’indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1° novembre 2014 fino alla data del decesso, condannando l’I.N.P.S. al pagamento della prestazione a favore degli eredi. Tuttavia, l’I.N.P.S. proponeva nuovo ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 18/1980 e dell’art. 1 della legge n. 508/1988, ex art. 360 c.p.c., n. 3.
Il ragionamento della Corte di Cassazione
La Corte esamina innanzitutto la documentazione medica prodotta, in particolare un certificato del 16 settembre 2013, trascritto nel ricorso, dal quale emerge: «andatura a piccoli passi e necessità d’aiuto per elevato rischio di cadute (…) Si raccomanda supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti e trasferimenti». In sede di giudizio di rinvio, il CTU aveva rilevato, in relazione alla visita peritale del 27 novembre 2014, che: «la deambulazione era molto cautelata, avveniva con base allargata, con l’aiuto di appoggi e supervisione continua». Nonostante ciò, il giudice del rescissorio aveva ritenuto che tale condizione non integrasse il requisito di cui all’art. 1 della legge n. 18/1980, perché mancante del “requisito essenziale della necessità dell’aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione”. La Corte di Cassazione rigetta questa interpretazione, osservando che: «La “necessità d’aiuto” riscontrata nel settembre 2013 è sostanzialmente sovrapponibile alla “supervisione continua” riscontrata nel novembre 2014. In entrambi i casi deve concludersi che [il soggetto] non fosse in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, perché la supervisione implica necessariamente che l’attività in questione (deambulazione) non potesse essere compiuta in autonomia; e risulta che tale necessità non fosse episodica, ma continua». La Corte chiarisce, inoltre, che la residua autonomia funzionale, valutata secondo la scala di Barthel, attiene al requisito alternativo dell’“impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita”, e non incide sulla valutazione relativa alla deambulazione. Pertanto, il giudice del rinvio ha errato nell’applicazione dell’art. 1 della legge n. 18/1980, escludendo che la “supervisione continua” potesse rientrare nella fattispecie astratta della norma.
Conclusioni
La pronuncia della Corte di Cassazione offre un’importante chiarificazione ermeneutica: la nozione di “aiuto permanente di un accompagnatore” non richiede necessariamente un supporto fisico diretto, ma comprende anche forme di assistenza indiretta, come la supervisione costante, qualora essa sia indispensabile per evitare gravi rischi (es. cadute) e consentire lo svolgimento della deambulazione. Questa interpretazione è coerente con la ratio della norma, volta a garantire un sostegno economico a chi, per gravi limitazioni funzionali, non può muoversi autonomamente né svolgere le attività quotidiane senza assistenza. La sentenza ribadisce, ancora una volta, che l’accesso all’indennità di accompagnamento va valutato in concreto, sulla base delle condizioni effettive del soggetto, e non in modo formalistico o riduttivo.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte: Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi citati:
- Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1
- Legge 23 dicembre 1988, n. 508, art. 1
- Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
- Codice di procedura civile, art. 380-bis, comma 1, ultimo periodo
Giurisprudenza citata:
- Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 16611/2018
- Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza 16 settembre 2025, n. 11373/2022 R.G.
- Tribunale di Macerata, Sentenza n. 386/2016
- Tribunale di Macerata, Sentenza n. 176/2021

