Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro Sentenza n. R.G. 3664/2025 Data di pronuncia: 4 marzo 2026 Giudice: Dott.ssa F. C.
Introduzione
La presente analisi giurisprudenziale verte su una controversia in materia di licenziamento individuale, esaminata dal Tribunale di Napoli Nord. Il caso offre spunti di rilevante interesse in ordine alla disciplina probatoria relativa all’impugnazione di un recesso intimato oralmente. La sentenza affronta il delicato equilibrio tra la tutela del lavoratore e la necessità di certezza del rapporto di lavoro, stabilendo principi rigorosi in merito all’onus probandi quando si allega una cessazione del rapporto basata su comportamenti concludenti o verbali.
Quadro Fattuale
La controversia ha origine dal ricorso depositato in data 14 marzo 2025 da parte di un lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato part-time presso la società resistente. Il ricorrente ha dedotto di essere stato licenziato oralmente in data 3 ottobre 2024 dall’Amministratore Unico della società, a seguito di un alterco verbale, senza alcuna motivazione scritta immediata e con intimazione di allontanamento dai luoghi di lavoro. La parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che il rapporto di lavoro non si era esaurito in quella data. Secondo la datrice di lavoro, il dipendente, a seguito della discussione, avrebbe abbandonato spontaneamente il posto di lavoro, rendendosi protagonista di un’assenza ingiustificata protratta. Tale condotta avrebbe legittimato, successivamente, l’irrogazione di un licenziamento disciplinare per giusta causa, formalizzato con lettera del 15 novembre 2024, previa contestazione di addebito ex art. 7 della L. n. 300/70.
Inquadramento Normativo e Giurisprudenziale
Nel motivare la decisione, il Giudice del Lavoro richiama principi consolidati in materia di onere della prova. È fondamentale riportare testualmente i riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nel dispositivo e nella motivazione della sentenza, affinché ne emerga la corretta applicazione al caso di specie.
Il procedimento è stato deciso “a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza del 3.3.2026, ex art. 127ter c.p.c.”.
Quanto al merito della prova del licenziamento orale, il Tribunale cita la giurisprudenza di legittimità: “v. Cass. n. 18087 del 2007; Cass. n. 155 del 2009; più di recente Cass. n. 14202/2018”.
Il principio cardine applicato è estratto da una specifica pronuncia della Suprema Corte: “secondo la Cassazione(v. sentenza n. 3822/19), “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti”.”
La contestazione disciplinare è stata effettuata dalla resistente “ex art. 7 della L. n. 300/70 e degli artt. 238 ess del CCNL Terziario”.
Motivazione della Decisione: L’Iter Logico-Giuridico
Il Giudice perviene al rigetto del ricorso attraverso un’analisi dettagliata delle risultanze istruttorie, smontando la tesi attorea punto per punto.
1. L’Onere della Prova e la Cessazione del Rapporto
Il nucleo centrale della decisione risiede nell’applicazione degli “ordinari principi in materia di onere della prova”. Non risultando pacifica la cessazione del rapporto alla data indicata nel ricorso (3 ottobre 2024), spetta al lavoratore dimostrare che la risoluzione sia avvenuta per volontà del datore di lavoro. Il Tribunale evidenzia che dalla documentazione prodotta dalla società convenuta emerge una cessazione del rapporto solo alla data del 16 novembre 2024, a seguito del procedimento disciplinare. Manca del tutto la prova che prima di tale data fosse intervenuta “altra e diversa causa estintiva del rapporto di lavoro(e, in particolare, il licenziamento orale del 3.10.2024)”.
2. Il Valore della Comunicazione ai Fornitori
Un elemento cruciale su cui il ricorrente ha fondato le proprie ragioni è una e-mail inviata dalla società ai fornitori in data 7 ottobre 2024, nella quale si comunicava che il dipendente non lavorava più per l’azienda. Il Giudice analizza tale documento con rigore, stabilendo che: “L’intimazione di licenziamento orale non può però essere ricostruita facendo leva unicamente sul contenuto della predetta “mail” che l’azienda – peraltro alcuni giorni dopo l’asserita data del licenziamento verbale dedotto dall’istante – aveva inviato ad alcuni fornitori.”
La motivazione prosegue spiegando che la mail non prova un licenziamento pregresso, bensì “la necessità oggettiva dell ‘ azienda di informare i partner commerciali che il referente storico non era più presente in ufficio.” Tale comunicazione è definita come avente “valore meramente gestionale” e non espulsivo, necessaria per evitare blocchi operativi, specialmente per le merci estere urgenti.
3. Il Comportamento Concludente delle Parti
Il Tribunale esamina il comportamento successivo delle parti come elemento di prova contrario alla tesi del licenziamento orale. Viene rilevato che il ricorrente ha impugnato l’asserito licenziamento verbale “nel mese di novembre 2024(a distanza di oltre 30 gg. dalla sua asserita intimazione orale e solo dopo il ricevimento della contestazione disciplinare)”. Il Giudice argomenta che, se realmente vi fosse stato un licenziamento orale il 3 ottobre, il lavoratore non avrebbe avuto bisogno di attendere la comunicazione scritta di novembre per impugnare il recesso, essendo il rapporto già interrotto.
Inoltre, il prelievo degli effetti personali e l’abbandono della postazione sono stati valutati come circostanze compatibili con la volontà del lavoratore di abbandonare il posto di lavoro a seguito dell’alterco, piuttosto che come esecuzione di un ordine di licenziamento.
4. La Legittimità del Licenziamento Disciplinare
Accertata l’assenza ingiustificata dal lavoro dal giorno dell’alterco sino al 31 ottobre 2024, il Tribunale conferma la legittimità del recesso disciplinare. Si legge in sentenza: “L’assenza prolungata dal lavoro per quasi 30 giorni, dopo l’alterco con la parte datoriale e senza fornire alcuna giustificazione in merito, è circostanza tale da ledere il vincolo fiduciario, anche in conformità alla previsione del CCNL di settore applicato.” Di conseguenza, “La legittimità del recesso comporta il rigetto di tutte le domande.”
Dispositivo e Condanna alle Spese
Alla luce delle considerazioni esposte, il Tribunale di Napoli Nord ha così disposto:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente.
La liquidazione delle spese è avvenuta “facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nello scaglione previsto per le controversie di lavoro di valore indeterminabile e complessità bassa, con applicazione dei valori minimi per ciascuna fase (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale)”. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA. La condanna segue la soccombenza del ricorrente, “ai sensi dell’art. 91 c.p.c.”.
Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale nel diritto del lavoro: l’allegazione di un licenziamento orale non esonera il lavoratore dall’onere di provarne l’avvenuta intimazione. Documenti ambigui, come comunicazioni operative a terzi, non sono sufficienti a invertire l’onere della prova se smentiti dal comportamento processuale e fattuale delle parti. Il Giudice ha privilegiato la certezza del dato formale (il licenziamento scritto per assenza ingiustificata) rispetto a ricostruzioni fattuali non supportate da prove rigorose, confermando la legittimità del potere disciplinare datoriale in caso di abbandono ingiustificato del posto di lavoro.

