La cassa integrazione guadagni è una prestazione di natura previdenziale la cui finalità è quella di favorire il superamento di una situazione di esubero della forza lavoro occupata in azienda, interessata da provvedimenti di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro a fronte di una seria prospettiva di un futuro riassorbimento e superamento della situazione di crisi.
È un’istituto polifunzionale del diritto previdenziale perché non opera solo a favore dei lavoratori ma anche delle imprese in costanza di rapporto di lavoro a differenza ad esempio della disoccupazione.
Sul piano del rapporto di lavoro la Cassa integrazione guadagni interviene non solo per i casi di impossibilità oggettiva di eseguire la prestazione lavorativa ma anche nel caso di mera difficoltà di eseguirla.
Gli interventi legislativi che l’hanno prevista hanno spesso avuto finalità di politica sociale di tipo assistenziale, un primo intervento organico fu disposto con la legge 164/75.
Con la legge 223/91 il legislatore ha voluto alleviare la cassa integrazione guadagni dal peso dei lavoratori eccedentari, ovvero quei lavoratori per i quali sarebbe stato difficile il riassorbimento ,consentendo per questi la risoluzione dei rapporti agevolata con il pagamento di una indennità di mobilità volta ad attenuare le conseguenze economiche e sociali.
Con un primo intervento, ad opera della legge 2/09, nasce una delle prime forme di cassa integrazione in deroga, forme che saranno sempre più numerose per fronteggiare la crisi economica e che unitamente alle numerose proroghe della cassa integrazione guadagni straordinaria indurranno a riflettere sulla necessità di una riforma dell’istituto che è avvenuta in due tappe: con la legge 92/12 e poi con i Dlgs.nn 22 e 148/15, attuativi del job Act.
Si assiste alla nascita di un sistema negoziale della cassa integrazione guadagni, quello dei fondi ,destinato ad affiancarsi a quello statale il riordino della cassa integrazione guadagni passa attraverso la finalità di estendere la tutela e renderla uniforme, escluderla nei casi di cessazione definitiva dell’attività aziendale evitando sprechi e subordinarla, per quanto possibile, a tentativi di riduzione dell’orario di lavoro da formalizzare con contratto collettivo aziendale.
L’intervento di integrazione salariale si può distinguere in più forme:
-cassa integrazione ordinaria
-cassa integrazione straordinaria
-cassa integrazione in deroga
-fondi di solidarietà bilaterali di integrazione
-fondi alternativi di solidarietà
-fondi residuali.
Una caratteristica comune di tutti gli interventi è la sussistenza di una seria prospettiva di ripresa aziendale e di riassorbimento nel ciclo produttivo della forza lavoro interessata dalla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Venendo ora alla fase concessoria va precisato che gli interventi di integrazione salariale sono caratterizzati da una fase preliminare di autorizzazione amministrativa, poiché il giudizio sulla sussistenza di una seria prospettiva di riassorbimento nel ciclo produttivo aziendale della forza lavoro in esubero comporta una valutazione tecnico discrezionale.
Il procedimento di concessione inizia con la domanda che l’impresa deve presentare nei termini dell’articolo 15 e dell’articolo 25 del decreto legislativo 148/15 con modalità telematica, rispettivamente per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria ,il datore di lavoro risponde della perdita del beneficio consequenziale all’omessa o ritardata presentazione della pertinente domanda, essendo in tal caso tenuto al versamento in favore dei lavoratori di una somma di importo corrispondente alla integrazione salariale non percepita, il provvedimento di concessione ha chiaramente natura costitutiva.
Nella ipotesi di cassa integrazione guadagni la legge affida all’inps la fase concessoria al contrario nel caso di cassa integrazione guadagni straordinaria l’autorizzazione rimessa al ministero del lavoro; nel caso di cassa integrazione guadagni in deroga è previsto un meccanismo più complesso che prevede innanzitutto una previsione di legge in forza della quale si demanda a decreti ministeriali l’individuazione delle risorse da impiegare per le integrazioni salariali, infine ad un accordo tra regioni e organizzazioni sindacali è demandato il compito di prevedere la disciplina di dettaglio.
Nel caso di fondi bilaterali di solidarietà il decreto legislativo 148/15 prevede che essi siano costituiti presso l’inps e la fase di autorizzazione di competenza del comitato amministratore ,nominato dal ministero del lavoro, l’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa da parte del direttore generale dell’Inps qualora si evidenzino profili di illegittimità.
i fondi alternativi invece sono fondi costituiti in forma di associazione prive di personalità giuridica e sono costituiti in settori dove è consolidato il sistema di bilateralità, uno ad esempio il fondo per l’artigianato , per questi fondi proprio per la natura associativa il provvedimento di concessione è adottato dall’organo di amministrazione previsto dallo statuto.
Nei fondi residuali, costituiti dal decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, i trattamenti di integrazione salariale sono autorizzati dalla struttura territoriale Inps competente in relazione all’unità produttiva; in caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è unica ed è rilasciata dalla sede Inps dove si trova la sede legale del datore di lavoro dalla natura discrezionale della valutazione a base del provvedimento concessorio deriva che è qualificabile in termini di interesse legittimo e non già di diritto soggettivo la posizione dell’azienda che abbia presentato richiesta per l’autorizzazione ,sicché il provvedimento di diniego sarà impugnabile esclusivamente davanti al giudice amministrativo allo stesso modo permane la giurisdizione del giudice amministrativo per gli altri atti adottati dalla PA concedente soltanto a seguito del provvedimento amministrativo di autorizzazione sorge in capo ai lavoratori la posizione giuridica di diritto soggettivo all’erogazione del trattamento che è tutelabile innanzi al giudice ordinario.
La fase concessoria prevede un’importante sotto fase di informazione e consultazione sindacale, sia in riferimento alla cassa integrazione guadagni ordinaria sia in riferimento alla cassa integrazione guadagni straordinaria, sono disciplinate e cadenzate procedure dirette a realizzare il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nelle decisioni aziendali relative alla sospensione con riduzione di orario ,mediante la previsione di obblighi di preventiva informazione e successiva consultazione; la partecipazione dei sindacati oltre ad offrire un contributo di competenza nell’individuazione di soluzione atta a fronteggiare la crisi occupazionale potrà garantire maggiore trasparenza ed imparzialità, in particolare nei criteri di scelta che i lavoratori da collocare in cassa integrazione che devono ispirarsi, per quanto tecnicamente possibile, al criterio di massima rotazione la mancanza di informazione preventiva o l’esistenza di una informazione assolutamente generica si ripercuote su un triplice distinto profilo, sulla antisindacalità della condotta ex articolo 28 legge 300 del 70 ,sotto il profilo della responsabilità contrattuale del datore nei confronti del lavoratore illegittimamente sospeso per il pagamento della retribuzione piena e non ridotta e ,ovviamente sulle inammissibilità della domanda di cassa integrazione guadagni che non potrà essere accolta per la cassa integrazione guadagni straordinaria è previsto anche il possibile coinvolgimento nelle procedure di consultazioni delle regioni e del ministero del lavoro e della previdenza sociale; nei casi di organizzazione o di crisi aziendali nelle quali non è previsto il completo recupero occupazionale può discutersi anche di un piano di ricollocazione prevedente un assegno di ricollocazione per i lavoratori interessati, si tratta di un assegno per lavoratori non formalmente disoccupati spendibile presso il centro per l’impiego o un’agenzia di lavoro per ottenere un servizio di assistenza per la ricerca di un lavoro.
Nella fattispecie della cassa integrazione guadagni straordinaria assume rilievo importante l’informazione preventiva al fine di esporre e discutere con l’organizzazione sindacale anche i criteri di rotazione del personale che deve subire la sospensione del lavoro.
L’ articolo 10 del decreto legislativo 148/15 disciplina il campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria ,ossia individua la tipologia di imprese che possono accedere al beneficio : le imprese industriali e quelle del settore edilizio va sottolineato che le imprese industriali degli enti pubblici non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni solo se il capitale di queste è totalmente in mano pubblica ,mentre vi rientrano le imprese partecipate a prevalente capitale pubblico e pertanto queste sono anche tenute al pagamento dei contributi previsti per la cassa integrazione guadagni l’articolo 20 del medesimo decreto legislativo disciplinava il campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria ,ossia individuava le imprese che potevano accedere al beneficio, distinguendole con un doppio requisito dimensionale:
-imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti;
-imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti
con la legge 234/21 nella prospettiva di rendere universali le tutele l’intervento è stato esteso a tutti i datori ,che abbiano occupato oltre i 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda; il requisito dimensionale non è applicabile alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni in sezioni territoriali quanto al computo dei dipendenti la legge citata prevede che sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori inclusi i dirigenti i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie ,che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda sono escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali fatta eccezione per le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali la cassa integrazione guadagni straordinaria sarà ammissibile sino alla chiusura della gestione commissariale in relazione alle imprese editoriali le integrazioni sono pagate dall’Inpgi ,ente comunque soppresso dal 1 gennaio 2021 è confluito in Inps ,mentre per le imprese agricole le integrazioni salariali vengono corrisposte da un organo denominato Cisoa.
I lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale sono i lavoratori subordinati in regime di tempo pieno o part time operai, impiegati e quadri .con esclusione dei dirigenti , sono stati inclusi dalla citata legge anche i lavoratori a domicilio, nonché gli apprendisti con riferimento al contratto di apprendistato è previsto che le ore non lavorate nell’ambito della cassa integrazione vengono successivamente recuperate nel senso che il periodo di durata dell’apprendistato sarà prorogato in misura equivalente, affinché il lavoratore possa percepire il trattamento tuttavia deve essere in possesso di un requisito minimo di anzianità al lavoro presso l’unità produttiva per la quale ha chiesto il trattamento, di almeno 30 giorni di lavoro effettivo, il requisito si intende maturato presso la medesima unità produttiva oggetto della domanda e perciò anche nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e nei casi di lavoratori che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nella fattispecie dell’appalto.
La domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria è possibile ìn presenza delle due causali indicate dall’articolo 11 del decreto legislativo 148/15, le quali caratterizzano la fattispecie della cassa integrazione ordinaria per la seria prospettiva di riassorbimento della forza lavoro, attualmente in esubero, correlata al carattere non strutturale ma transitorio e temporaneo della situazione aziendale di mercato che abbia determinato l ‘esubero na speciale causale è stata introdotta dal decreto legge 98/23 per far fronte all’emergenza climatica comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, la causale interessa i settori dell’edilizia e dell’agricoltura e il periodo in cui si applicano le misure è compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre l’inps negherà l’autorizzazione alla cassa integrazione guadagni ordinaria allorquando, sulla base di una valutazione discrezionale attraverso una prognosi ex ante, riterrà che la situazione di esubero della forza lavoro abbia carattere strutturale e non transitorio o temporaneo.
Nei casi di cessazione definitiva dell’attività la scelta del legislatore è stata quella di negare la cassa integrazione guadagni.
La giurisprudenza ai fini della concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria non tiene conto degli inadempimenti contrattuali di committenti o fornitori perché per cause non imputabili al datore di lavoro devono intendersi le cause esterne ai rapporti contrattuali che l’imprenditore intrattiene con i terzi e non le cause interne ai rapporti stessi ,in presenza di un inadempimento contrattuale l’azienda dovrà attivare le forme di tutela relative alla singola relazione negoziale a cassa integrazione guadagni straordinaria disciplina tre causali: riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà difensivo riorganizzazione aziendale crisi aziendale ,contratto di solidarietà difensivo che si connotano per la prospettiva di un futuro riassorbimento della forza lavoro in esubero in conseguenza della realizzazione degli interventi strutturali e siano previsti a seconda della causale in un piano di riorganizzazione aziendale ovvero in un piano di crisi aziendale o in un programma stabilito dal contratto collettivo nazionale aziendale difensivo di solidarietà, la valutazione è rimessa al ministero del lavoro.
La causale della riorganizzazione concerne la ristrutturazione, rinnovo ,l’aggiornamento degli impianti tecnologici ma può riguardare anche la ricollocazione dell’ubicazione dovuta a mutamenti urbanistici o vincoli normativi e riguarda anche la cosiddetta riconversione industriale; il ministero del lavoro ha chiarito che il processo di transizione aziendale può realizzarsi mediante ristrutturazione aziendale, fusioni al fine di consentire alle imprese di superare le aree di criticità la transizione può contenere anche misure volte all’aggiornamento tecnologico dell’azienda stessa:
-la seconda causale la crisi aziendale da intendersi come fattispecie che integra squilibri di natura produttiva finanziaria e gestionale che però non si traducono in una fallibilità dell’impresa; la legge di bilancio del 2022 ha inserito l’articolo 22 ter nel decreto legislativo citato, rubricato accordo di transizione occupazionale, con cui si prevede che al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario l’integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendali ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso un’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzata al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non prorogabili
-il contratto collettivo di solidarietà difensivo ha ad oggetto un accordo sulla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro in parte compensata con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinari ,al fine di evitare di licenziamenti e sempre in una prospettiva di futuro riassorbimento con interventi strutturali della forza lavoro in esubero
la giurisprudenza sostiene che il contratto di solidarietà produce i suoi effetti non solo nei confronti degli aderenti all’accordo ma nei confronti di tutti i lavoratori ciò in forza del provvedimento ministeriale di ammissione all’integrazione salariale che costituisce il presupposto unitamente al quale integrano la fattispecie complessa volta alla concessione dell’integrazione salariale.
Il provvedimento concessivo ha efficacia costitutiva, consente e legittima il potere modificativo dei singoli contratti da parte del datore di lavoro e presuppone un controllo di congruità tra la temporanea modifica peggiorativa, consistente nella riduzione dell’orario della retribuzione la finalità di evitare la riduzione del personale.
Il contratto aziendale di solidarietà difensivo può prevedere la non vincolatività per i lavoratori dissenzienti purché il numero dei lavoratori aderenti risulti però adeguato alle finalità dell’istituto.
La Cassazione con sentenza 22255/15 ha affermato che all’accettazione da parte dei lavoratori della riduzione dell’orario di lavoro concordata e temperata dall’integrazione salariale corrisponde la rinuncia del datore al licenziamento, al contrario il lavoratore dissenziente può essere legittimamente licenziato.
La cassa integrazione guadagni in deroga e è stata spesso modulata per applicare la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria a imprese fuori dalla sfera di applicazioni di queste, per non essere inclusi nel novero delle imprese previste dall’articolo 10 del citato decreto o perché non aventi i requisiti dimensionali per accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria.
Anche i fondi hanno delle causali che sono mutuate dagli interventi ordinari e straordinari, per i fondi bilaterali alternativi o territoriali sono i rispettivi statuti e decreti a richiamare le causali integrabili che sono tendenzialmente quelle della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, per quanto concerne il fis il fondo potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinaria che straordinaria nel caso di causali straordinarie le imprese però potranno accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria perché la legge 234/21 ha eliminato il sistema della alternatività tra fondi e cassa integrazione guadagni straordinari.
Per quanto attiene la misura della integrazione l’articolo tre del citato decreto legislativo prevede, in riferimento ad entrambi i trattamenti, che la stessa sia pari all’ 80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate , in ragione della sospensione o riduzione d’orario e che vada erogata tuttavia entro i limiti di un massimale mensile di legge, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.
In giurisprudenza sono state risolte alcuni nodi quanto alla cumulabilità della cassa integrazione guadagni con l’assegno per il nucleo familiare che presuppone una prestazione lavorativa che quindi la giurisprudenza negava ai lavoratori in cassa integrazione; il problema oggi è risolto con la possibilità di erogare l’assegno unico universale a prescindere dalla percezione dell’integrazione salariale o della retribuzione ; durante i periodi di cassa integrazione guadagni con sospensione totale della prestazione lavorativa non matura il rateo di ferie proporzionalmente al periodo di sospensione perché in effetti le stesse costituiscono uno strumento per il recupero di energie psicofisiche spese lavorando ,stesso discorso vale per le festività infrasettimanali per quanto riguarda la malattia la relativa indennità non è erogata in costanza di cassa integrazioni guadagni atteso che questa è assorbita dall’integrazione salariale mentre è erogabile il rateo di tredicesima mensilità di integrazione on riferimento all’indennità sostitutiva del preavviso, tenuto conto della natura sostitutiva della retribuzione, sì escluso che in relazione al corrispondente periodo temporale il lavoratore licenziato possa percepire il trattamento di cassa integrazione guadagni.
L’articolo 2120 prevede che in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale deve essere computato nella retribuzione utile a TFR l’equivalente del della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro Per effetto del decreto legislativo 148/15 Il datore di lavoro è tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto al termine del periodo di integrazione salariale.
Nella ipotesi di cassa integrazione in deroga, finanziata non già dai contributi versati dall’Inps ma con fondi pubblici, si è ritenuto che non sia dovuto a carico della cassa l’integrazione il pagamento della quota di di TFR, in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro al termine del pertinente periodo di TFR resta a carico del datore di lavoro dal momento che tale prestazione è correlata al finanziamento con il contributo ordinario.
I lavoratori beneficiari del trattamento di cassa integrazione hanno diritto in ragione del pertinente requisito reddituale all’assegno per il nucleo familiare va precisato che durante il periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria sulla posizione assicurativa dei lavoratori viene accreditato d’ufficio soltanto una contribuzione figurativa la cui retribuzione di riferimento è la stessa utilizzata per il calcolo della prestazione ,ossia la retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata per le ore non lavorate e a questo specifico fine viene considerata senza previsione di massimale il citato decreto legislativo prevede una durata massima valevole sia per la cassa integrazione guadagni che per la cassa integrazione guadagni straordinaria, tali benefici per ciascuna unità produttiva possono essere accordati per un periodo non superiore ai due anni nel quinquennio mobile, ossia nei 5 anni calcolati a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva l concetto di mobilità del periodo sta a indicare un periodo di osservazione a ritroso dall’ultimo giorno di cassa integrazione richiesto per ogni singola unità produttiva, essendo un parametro non fisso il periodo si sposta con il decorrere del tempo e ciò avviene anche durante la fruizione del trattamento, l’inizio del periodo di osservazioni si sposta con lo scorrere del tempo anche in costanza di utilizzo del trattamento ed è diverso per ogni singola azienda.
Tale limite di durata comune alle due tipologie di trattamento di trattamenti riguarda la singola unità produttiva ,dotata cioè di un’apprezzabile autonomia funzionale, realizzandosi nella stessa almeno una fase del ciclo produttivo aziendale, tale limite comune si aggiunge ai limiti di durata previste con specifico riguardo alla cassa integrazione guadagni alla cassa integrazione guadagni straordinaria per la cassa integrazione guadagni ordinaria è prevista anche il limite temporale di 52 settimane in un biennio mobile, per la cassa integrazione guadagni straordinaria la durata varia a secondo della causale da 12 a 24 mesi.
e imprese autorizzate a beneficiare di periodi di cassa integrazione guadagni e di cassa integrazione guadagni straordinaria sono tenute a versare all’Inps un contributo addizionale che costituisce un onere economico previsto a fronte della effettiva fruizione del trattamento e che si distingue pertanto dal contributo ordinario il quale invece ,secondo lo schema del premio assicurativo è destinato a garantire la copertura finanziaria della prestazione e va versato in misura percentuale sulla retribuzione imponibile corrisposta ai lavoratori che in ipotesi possono beneficiare del trattamento.
Il premio assicurativo destinato a garantire la copertura finanziaria della prestazione rispetto al possibili interventi è invece costituito dal contributo ordinario, il contributo addizionale è calcolato sulla retribuzione globale di fatto ,mentre il contributo ordinario sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori in forza dell’impresa per il contributo ordinario proprio in ragione della sua natura di premio assicurativo è prevista in riferimento alla cassa integrazione guadagni ordinaria l’applicazioni di aliquote da applicarsi sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori ,che in ipotesi potranno beneficiare della prestazione, le quali sono modulate in misura diversa a seconda di diversi settori produttivi e in ragione della frequenza del ricorso a tale beneficio i trattamenti di cassa integrazione guadagni vanno anticipati dal datore di lavoro che provvede all’erogazione dei pertinenti importi ai lavoratori aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga, procedendo quindi alla richiesta di conguaglio o rimborso all’Inps da presentarsi a pena di decadenza entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione ovvero dalla data del provvedimento di concessione in ipotesi successivo, l’impresa può tuttavia presentare un’istanza per il pagamento diretto da parte dell’Inps dei trattamenti di integrazione salariale, comprovando difficoltà finanziarie tale da non consentire l’anticipazione ;l’istanza per il pagamento diretto verrà in tali ipotesi valutata rispettivamente dall’Inps in riferimento alla cassa integrazione guadagni ordinaria ovvero dal ministero del lavoro e della previdenza sociale in riferimento alla cassa integrazione straordinaria.
In caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni il datore di lavoro ètenuto a pena di decadenza ad inviare all’inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione, trascorsi inutilmente tali termini il pagamento della prestazione rimane a carico del datore di lavoro inadempiente durante il periodo di di integrazione salariale il lavoratore non ha diritto alla prestazione per le giornate in cui ha svolto attività di lavoro autonomo o subordinato e il legislatore stabilisce la sanzione della decadenza dal beneficio in ipotesi in cui lo svolgimento di attività lavorativa non sia stato preventivamente comunicato alla competente sede territoriale dell’Inps la decadenza è finalizzata a scoraggiare prassi elusive dei controlli e riguardava per per intero il beneficio non già soltanto i trattamenti percepiti in corrispondenza delle giornate lavorate.
La legge 234/2021 prevede che il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale che durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo non abbia titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate se il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro resta ferma la sanzione della decadenza del diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui il cassaintegrato non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Inps dello svolgimento dell’attività di lavoro.