Il d.lgs. 151/2001 che “disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché di sostegno alla maternità e alla paternità” (art. 1 comma 1 D.Lgs. 151/2001) stabilendo, con riferimento al lavoro notturno, limitazioni in relazione alla qualità genitoriale del lavoratore, deve applicarsi alla generalità delle lavoratrici madri indipendentemente dal settore di operatività, quindi anche al personale di volo.
(Corte appello Milano sez. lav., 31/01/2022, n.32)
Esonero dall’obbligo di lavoro notturno
L’esonero dall’obbligo di lavoro notturno, previsto dall’art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 66 del 2003 per i lavoratori che prestino assistenza a un soggetto portatore di handicap, riguarda l’adibizione al lavoro nella fascia oraria dalla mezzanotte alle cinque del mattino (intervallo ricompreso necessariamente nel periodo notturno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), dello stesso d.lgs. n. 66 del 2003), che non coincide con quella dalla mezzanotte alle sei del mattino, durante la quale vige, per le lavoratrici-madri, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, il divieto assoluto di adibizione, a tutela delle diverse esigenze derivanti dalla maternità.
Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, n.10203