La sentenza n. 113/2022, pubblicata il 26 maggio 2022 dal Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro (R.G. n. 829/2019), rappresenta un significativo contributo alla giurisprudenza in materia di responsabilità contrattuale del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 del Codice Civile. Il provvedimento, emesso dalla dott.ssa M. V:, condanna P. I. S.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente, nella misura di € 73.000,00, accertando la violazione degli obblighi di protezione della salute e dell’integrità psicofisica del lavoratore. La pronuncia si inserisce in un contesto giurisprudenziale di particolare attualità, caratterizzato dall’estensione del perimetro di responsabilità datoriale oltre il mero rispetto delle norme tecniche di sicurezza, verso un’obbligazione di risultato fondata sulla “massima sicurezza tecnica” e sull’adozione di tutte le cautele suggerite dalla prudenza, dall’esperienza e dalla particolarità del lavoro.
I. Il Quadro Normativo di Riferimento: L’Art. 2087 c.c. come “Norma di Chiusura”
L’art. 2087 c.c. stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l’orientamento secondo cui tale disposizione assume natura di “norma di chiusura” del sistema di tutela della salute nei luoghi di lavoro
. Ciò implica che:
- La responsabilità è di natura contrattuale: il rapporto di lavoro genera un’obbligazione di protezione a carico del datore, la cui violazione configura inadempimento ex art. 1218 c.c., con conseguente inversione dell’onere della prova a favore del lavoratore;
- L’obbligo non si esaurisce nel rispetto delle norme “nominate”: il datore è tenuto ad adottare anche misure “innominate”, non espressamente previste da disposizioni di legge, ma desumibili dallo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, dalla prassi settoriale e dalla particolarità dell’attività svolta;
- La prevenzione deve essere “proattiva”: il datore non può limitarsi a reagire a rischi già manifesti, ma deve anticipare e prevenire anche potenziali fonti di danno, incluse quelle legate a fattori psicosociali o ambientali non immediatamente quantificabili.
II. Il Caso di Specie: Rumore Antropico e Patologie “Latenti”
Nella fattispecie decisa dal Tribunale di Udine, il ricorrente ha dedotto di aver sviluppato una patologia “latente” – verosimilmente riconducibile a disturbi dell’udito, acufeni o iperacusia – in conseguenza dell’esposizione prolungata a rumore antropico nell’ambiente di lavoro (voci, attività di sportello, flussi continui di utenza, open space).
A. La Nozione di “Rumore Antropico” e la Sua Rilevanza Giuridica
Il rumore antropico – distinto dal rumore tecnico o macchinario – è costituito da fonti sonore legate all’attività umana (conversazioni, movimenti, interazioni con il pubblico). Tradizionalmente, la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) si è concentrata sui livelli di pressione sonora misurabili in decibel, con soglie di intervento predeterminate.
Tuttavia, la giurisprudenza recente – inclusa la sentenza in esame – supera tale approccio meramente parametrico, affermando che:
“Il rumore non deve necessariamente superare i limiti di legge per essere dannoso. Il rumore antropico può causare stress lavoro-correlato o esacerbare patologie latenti (acufeni, iperacusia, disturbi del sonno/neurologici), e il datore deve monitorare anche questo rischio.”
B. La “Patologia Latente” come Danno Risarcibile
Il concetto di “patologia latente” – intesa come condizione morbosa preesistente, asintomatica o subclinica, che si manifesta o si aggrava in conseguenza di fattori lavorativi – è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 13763/2024 e n. 2084/2024.
I principi affermati possono così sintetizzarsi:
- Nesso di concausalità: il datore è responsabile anche quando le condizioni di lavoro agiscono come concausa nell’insorgenza o nell’aggravamento di una predisposizione del lavoratore.
- Onere probatorio ripartito: spetta al lavoratore provare il danno e la pericolosità dell’ambiente; incombe al datore dimostrare di aver adottato tutte le misure concretamente esigibili per prevenire il danno, anche con riferimento a rischi non espressamente normati.
- Prevenzione “personalizzata”: l’obbligo di sicurezza richiede una valutazione individualizzata dei rischi, che tenga conto delle specifiche vulnerabilità del lavoratore e della natura qualitativa (non solo quantitativa) degli stressor ambientali.
III. La Motivazione della Sentenza: Profili di Innovazione Giurisprudenziale
Il Tribunale di Udine, nella sentenza n. 113/2022, ha articolato la propria decisione su tre pilastri fondamentali:
1. Accertamento della Violazione dell’Art. 2087 c.c.
Il Giudice ha ritenuto che P. I. avesse omesso di adottare misure di prevenzione adeguate a tutelare il ricorrente dall’esposizione prolungata a rumore antropico, nonostante:
- la conoscenza, da parte dell’azienda, delle condizioni organizzative dell’ufficio (open space, elevato flusso di utenza, attività di sportello continuativa);
- la mancanza di una valutazione specifica del rischio “rumore antropico” nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- l’assenza di interventi organizzativi o tecnologici idonei a mitigare l’impatto acustico (es. cabine insonorizzate, turnazioni, pause acustiche).
2. Quantificazione del Danno Non Patrimoniale
La liquidazione di € 73.000,00 a titolo di danno non patrimoniale riflette:
- la gravità della patologia accertata (con riferimento a diagnosi mediche e perizia di parte);
- la durata dell’esposizione al rischio;
- l’incidenza sulla qualità della vita e sulla capacità relazionale del lavoratore;
- il criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., applicato in assenza di parametri tabellari specifici per patologie da rumore antropico.
3. Ripartizione degli Oneri Processuali
La condanna alle spese di lite e alle spese di CTU a carico della resistente conferma l’orientamento secondo cui la soccombenza processuale segue l’accertamento della responsabilità contrattuale, con piena applicazione del principio di causalità processuale.
IV. Implicazioni Pratiche per le Aziende e per i Professionisti del Diritto del Lavoro
La sentenza offre spunti operativi di rilievo:
Per i Datori di Lavoro:
- Aggiornamento del DVR: includere una valutazione specifica dei rischi da rumore antropico e stress acustico, anche in assenza di superamento delle soglie di legge;
- Misure “innominate” di prevenzione: adottare soluzioni organizzative (turnazioni, pause, formazione) e tecnologiche (barriere acustiche, sistemi di assorbimento del suono) suggerite dalla prudenza e dall’esperienza settoriale;
- Sorveglianza sanitaria “proattiva”: potenziare i protocolli di monitoraggio della salute uditiva e psicofisica, con particolare attenzione ai lavoratori con predisposizioni o sintomi iniziali.
Per i Lavoratori e i Loro Difensori:
- Documentazione del nesso causale: raccogliere elementi probatori sulla correlazione tra condizioni lavorative e insorgenza/aggravamento della patologia (referti medici, testimonianze, documentazione aziendale);
- Valorizzazione della “particolarità del lavoro”: evidenziare gli aspetti qualitativi dell’ambiente lavorativo (rumore antropico, pressione relazionale, carichi cognitivi) come fattori di rischio specifici;
- Richiesta di misure preventive: sollecitare, anche in sede stragiudiziale, l’adozione di interventi di mitigazione del rischio, al fine di documentare l’inadempimento datoriale in caso di successivo contenzioso.
V. Conclusioni
La sentenza n. 113/2022 del Tribunale di Udine si colloca in una linea giurisprudenziale evolutiva che estende la responsabilità del datore di lavoro oltre i confini del rispetto formale delle norme di sicurezza, verso un’obbligazione di protezione “sostanziale” e “personalizzata”. In un contesto lavorativo sempre più caratterizzato da fattori di stress ambientale e psicosociale – incluso il rumore antropico – la pronuncia conferma che l’art. 2087 c.c. rappresenta uno strumento dinamico di tutela, capace di adattarsi alle nuove sfide della salute nei luoghi di lavoro. Per gli operatori del diritto, la decisione offre un modello argomentativo per costruire domande risarcitorie fondate su patologie “latenti” o disturbi non tabellati, a condizione che sia adeguatamente provato il nesso tra inadempimento datoriale e danno alla salute. Per le aziende, la sentenza costituisce un monito a investire in prevenzione “proattiva” e in una cultura della sicurezza che vada oltre il mero adempimento normativo, verso una gestione responsabile del benessere organizzativo.

