Mobbing, stress lavoro-correlato e responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c
Sintesi e analisi della pronuncia della Corte di Cassazione
Con ordinanza n. 31367 depositata il 1° dicembre 2025 (udienza del 2 ottobre 2025), la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha accolto il ricorso proposto da A.A. avverso la sentenza n. 116/2021 della Corte d’Appello di Ancona, rilevando un’erronea applicazione dei principi giurisprudenziali e normativi in materia di mobbing, stress lavoro-correlato e responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.
Fatti e iter processuale
La lavoratrice A.A. aveva agito in giudizio nei confronti di due società, chiedendo il risarcimento del danno patito a causa di presunti comportamenti vessatori (mobbing) subiti nell’ambiente di lavoro nel periodo 2012–giugno 2014, nonché per patologie psicosomatiche asseritamente collegate a tali condotte, in un contesto aggravato dal suo stato di gravidanza. La Corte d’Appello di Ancona, riformando la decisione del giudice di primo grado, ha respinto la domanda sostenendo che le azioni del datore di lavoro, sebbene non rispettose delle più basilari norme di buona educazione, fossero comunque giustificate da esigenze di servizio. Inoltre, ha ritenuto non dimostrata l’esistenza di un intento persecutorio riconducibile al mobbing e ha escluso che le patologie psicosomatiche presentate fossero causalmente legate a comportamenti datoriali con una rilevanza oggettiva riconducibile al mobbing.
Critiche della Cassazione e principi affermati
La Suprema Corte ha censurato tale approccio per eccessiva rigidità, in quanto la Corte territoriale ha erroneamente vincolato la responsabilità datoriale all’accertamento dell’intento persecutorio, escludendo in radice la possibile violazione dell’art. 2087 c.c., il quale impone al datore di lavoro di adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”. La Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in materia di responsabilità del datore di lavoro e tutela del lavoratore, consolidando ulteriormente i concetti giuridici applicabili. Innanzitutto, la responsabilità prevista dall’art. 2087 del c.c. è di natura contrattuale, il che implica che il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare la propria estraneità rispetto al danno subito dal lavoratore, secondo quanto stabilito dall’art. 1218 del c.c.. Al lavoratore, invece, spetta semplicemente l’obbligo di allegare e provare il fatto lesivo e la violazione delle regole di condotta, come confermato dalle sentenze della Cassazione n. 8855/2013, n. 20533/2015 e n. 14468/2017. Inoltre, il mobbing non rappresenta l’unica forma di illecito rilevante nel contesto lavorativo: è sufficiente che il datore di lavoro tolleri o metta in atto comportamenti, persino legittimi di per sé, che contribuiscano a creare un ambiente stressante. Tali condotte possono infatti configurare una responsabilità autonoma ex art. 2087 del c.c. anche in assenza di dolo persecutorio o reiterazione, come evidenziato dalle pronunce n. 3692/2023, n. 28923/2023, n. 4664/2024 e n. 123/2025. Un tema correlato è quello dello “straining”, una forma meno grave rispetto al mobbing, che, pur realizzandosi attraverso un singolo atto isolato, può comunque costituire un illecito ex art. 2087 se provoca un danno alla salute psicofisica del lavoratore: tale principio è stato sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 29101/2023. Sempre in relazione alla tutela del lavoratore, la dimensione organizzativa risulta essere un fattore di rischio rilevante ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), che include l’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato tra i rischi da prevenire. Un ulteriore aspetto sottolineato riguarda la risarcibilità del danno derivante da stress ambientale: questo può essere riconosciuto anche in presenza di colpa semplice da parte del datore di lavoro, a condizione che sussista un nesso causale tra condotta e patologia, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 33639/2022. Infine, la Suprema Corte ha ribadito che la tutela della personalità morale del lavoratore costituisce un interesse di rango costituzionale massimo. Non è dunque indispensabile configurare fattispecie specifiche come il mobbing per ottenere tutela: è sufficiente che un atto, anche se isolato, comporti una violazione di interessi fondamentali come la dignità, l’integrità psicofisica, l’identità personale o la partecipazione sociale, come stabilito dalla sentenza n. 2084/2024.
Censure specifiche alla sentenza impugnata
La Corte territoriale ha commesso errori di motivazione e omesso di esaminare aspetti fondamentali del caso. In particolare, non ha considerato le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva evidenziato un legame rilevante tra le patologie riscontrate e il contesto lavorativo. Inoltre, ha arbitrariamente escluso l’importanza delle condotte vessatorie, ritenendole irrilevanti in assenza di un chiaro disegno persecutorio unitario, in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza. Infine, ha ignorato l’impatto del delicato stato di gravidanza della lavoratrice, una condizione che rappresenta un elemento significativo per l’aggravamento dello stress subìto e che meriterebbe considerazione in virtù della tutela costituzionale dedicata alla maternità.
Dispositivo
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della controversia alla luce dei principi di diritto affermati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati
- Art. 2087 c.c.
- Art. 1218 c.c.
- Art. 2697 c.c.
- Art. 132 c.p.c.
- Art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008
- Art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
Sentenze richiamate:
- Cass. n. 8855/2013
- Cass. n. 20533/2015
- Cass. n. 14468/2017
- Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4063
- Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572
- Cass. n. 18927/2012
- Cass. n. 4664/2024
- Cass. n. 3692/2023
- Cass. n. 28923/2023
- Cass. n. 123/2025
- Cass. n. 33639/2022
- Cass. n. 29101/2023
- Cass. n. 2084/2024
Conclusione
Questa ordinanza conferma un approccio sensibile e avanzato della Corte di Cassazione nei confronti delle patologie da stress lavorativo, distaccandosi da una visione formalistica del mobbing e valorizzando invece la tutela costituzionale della persona del lavoratore, anche in contesti di conflittualità non strutturata, ma comunque lesiva della salute psicofisica e della dignità morale.

