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Inammissibilità del ricorso per omessa allegazione della chance: la Cassazione (ord. n. 1235/2026) ribadisce il perimetro del sindacato di legittimità

Inammissibilità del ricorso per omessa allegazione della chance: la Cassazione (ord. n. 1235/2026) ribadisce il perimetro del sindacato di legittimità

I motivi di ricorso (riportati ex actis)

I ricorrenti hanno dedotto:

  1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132, comma I nr. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360, comma I nr. 4), c.p.c., in quanto la Corte di merito ha travisato la causa petendi del ricorso proposto dai deducenti, che hanno fondato la pretesa risarcitoria, oltre che sull’illecito datoriale, su ulteriori elementi di fatto concretanti la chance perduta, taluni dei quali contraddittoriamente richiamati (peraltro, quali circostanze pacifiche) nella stessa sentenza di appello”;
  2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2697, 2727, 2729 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma I nr. 3) c.p.c. per aver -la Corte di Appello- erroneamente ritenuto che, avendo prospettato la perdita della chance di ottenere la retribuzione di risultato, conseguente all’inadempimento dell’obbligo datoriale di assegnare gli obiettivi nel biennio 2013/2014, i deducenti avrebbero dovuto fornire prova anche di tali presumibili obiettivi”;
  3. “Omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma I nr. 5), c.p.c. nonché violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I, n. 3, c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c. avendo il Giudice a quo omesso l’esame di decisive circostanze fattuali (provate per tabulas o, comunque, non contestate dalla C.) di indubbia valenza indiziaria ed indicando altre circostanze – che gli esponenti avrebbero dovuto dedurre e comprovare – inidonee, anche in astratto, a costituire la prova del danno da perdita di chance, oltre a non aver effettuato alcuna verifica della <concordanza> degli elementi presuntivi addotti dai ricorrenti”;
  4. “Violazione degli artt. 1362 e ss., in relazione agli artt. 1, 3, 5 e 7 dell’Accordo aziendale sottoscritto il 22/1/2003, ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c., per aver – la Corte del merito – negato valore presuntivo alla circostanza del mantenimento, da parte dei deducenti, dell’incarico di posizione nel periodo successivo al biennio in contestazione, sulla base dell’erronea lettura delle clausole della contrattazione aziendale concernenti la natura e le caratteristiche di detto incarico e i presupposti della sue revoca”.
  • Onere allegatorio nella perdita di chance: in ipotesi di inadempimento datoriale correlato a meccanismi premiali condizionati al raggiungimento di obiettivi, non basta allegare il mero inadempimento. È necessario dedurre e, ove possibile, provare circostanze concrete (profilo professionale, modalità di svolgimento della prestazione, storico delle performance, comparabilità con colleghi) idonee a sostanziare la probabilità seria e apprezzabile di conseguire il risultato.
  • Perimetro del sindacato di legittimità: le censure basate su artt. 112, 115, 132 c.p.c. e art. 2697 c.c. sono inammissibili se si risolvono in una richiesta di riesame della valutazione probatoria o dell’interpretazione della domanda, attività riservate al giudice di merito. La Cassazione ribadisce che il controllo di legittimità si arresta di fronte a un giudizio di fatto logicamente coerente e adeguatamente motivato.
  • Strategia difensiva in appello: per evitare l’inammissibilità in Cassazione, è cruciale che il ricorso per cassazione individui con precisione i vizi in procedendo o in iudicando, collegandoli a specifici passaggi motivazionali della sentenza impugnata e a norme violate, astenendosi da censure generiche o meramente sostanzialistiche.
  • Contrattazione aziendale e clausole premiali: l’interpretazione degli accordi aziendali (nella specie, Accordo aziendale sottoscritto il 22/1/2003) rientra nella competenza del giudice di merito, salvo errori logici o violazioni di norme ermeneutiche (artt. 1362 e ss. c.c.) puntualmente dedotte.

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