(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 1235 depositata il 20 gennaio 2026)
Premessa
Con l’ordinanza in epigrafe, la Suprema Corte conferma, in una vertenza avente ad oggetto la pretesa risarcitoria per perdita di chance correlata alla mancata fissazione di obiettivi individuali, i consolidati principi in tema di riparto dei ruoli tra giudice di merito e giudice di legittimità, nonché di oneri allegatori e probatori a carico del lavoratore in ipotesi di inadempimento datoriale di natura contrattuale o negoziale.
Fatti di causa e iter decisionale di merito
La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto le domande avanzate da lavoratori nei confronti di C. Spa, volte ad accertare l’omessa fissazione degli obiettivi individuali per gli anni 2013 e 2014 e a ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, in riferimento a un accordo sindacale del 2003. Il giudice di appello aveva ritenuto che i ricorrenti non avessero dedotto, né tantomeno provato, che, in caso di assegnazione degli obiettivi, avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi, in considerazione delle modalità lavorative adottate, della tipologia dell’incarico svolto e delle proprie caratteristiche e capacità professionali. In particolare, la Corte territoriale aveva osservato che il diritto al premio era subordinato alla verifica, da parte del datore, sia dei risultati individualmente conseguiti sia del raggiungimento degli obiettivi di performance aziendale, e che i lavoratori avevano ricondotto la propria pretesa al mero inadempimento dell’obbligo di prefissazione, senza allegare ulteriori elementi idonei a sostanziare la chance perduta. Avverso tale pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.
I motivi di ricorso (riportati ex actis)
I ricorrenti hanno dedotto:
- “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132, comma I nr. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360, comma I nr. 4), c.p.c., in quanto la Corte di merito ha travisato la causa petendi del ricorso proposto dai deducenti, che hanno fondato la pretesa risarcitoria, oltre che sull’illecito datoriale, su ulteriori elementi di fatto concretanti la chance perduta, taluni dei quali contraddittoriamente richiamati (peraltro, quali circostanze pacifiche) nella stessa sentenza di appello”;
- “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2697, 2727, 2729 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma I nr. 3) c.p.c. per aver -la Corte di Appello- erroneamente ritenuto che, avendo prospettato la perdita della chance di ottenere la retribuzione di risultato, conseguente all’inadempimento dell’obbligo datoriale di assegnare gli obiettivi nel biennio 2013/2014, i deducenti avrebbero dovuto fornire prova anche di tali presumibili obiettivi”;
- “Omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma I nr. 5), c.p.c. nonché violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I, n. 3, c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c. avendo il Giudice a quo omesso l’esame di decisive circostanze fattuali (provate per tabulas o, comunque, non contestate dalla C.) di indubbia valenza indiziaria ed indicando altre circostanze – che gli esponenti avrebbero dovuto dedurre e comprovare – inidonee, anche in astratto, a costituire la prova del danno da perdita di chance, oltre a non aver effettuato alcuna verifica della <concordanza> degli elementi presuntivi addotti dai ricorrenti”;
- “Violazione degli artt. 1362 e ss., in relazione agli artt. 1, 3, 5 e 7 dell’Accordo aziendale sottoscritto il 22/1/2003, ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c., per aver – la Corte del merito – negato valore presuntivo alla circostanza del mantenimento, da parte dei deducenti, dell’incarico di posizione nel periodo successivo al biennio in contestazione, sulla base dell’erronea lettura delle clausole della contrattazione aziendale concernenti la natura e le caratteristiche di detto incarico e i presupposti della sue revoca”.
La decisione della Corte: profili di inammissibilità e principio di diritto
Il Collegio ha ritenuto il ricorso non accoglibile, rilevando diverse pregiudiziali e profili di inammissibilità. In merito all’articolo 115 c.p.c., è stato evidenziato che non si configura alcuna violazione se il giudice ha valutato le prove attribuendo maggiore credibilità ad alcune rispetto ad altre. Con riferimento all’articolo 2697 c.c., la contestazione risulta ammissibile esclusivamente nel caso, non presente nella fattispecie, in cui il giudice abbia assegnato l’onere della prova a una parte diversa da quella prevista secondo le regole normative, mentre resta esclusa nel caso di giudizi sulla valutazione delle prove. Per quanto riguarda l’articolo 112 c.p.c., la semplice invocazione di una violazione non risulta sufficiente: è necessario dimostrare, attraverso i contenuti degli atti processuali, che il giudice abbia mancato di rispettare il principio di corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato, situazione che non si verifica quando la questione sia stata trattata e risolta implicitamente. L’interpretazione della domanda è competenza esclusiva del giudice di merito, così come la valutazione degli indizi. Spetta infatti a quest’ultimo decidere se fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi su cui basare il percorso logico e stabilirne rilevanza, attendibilità e coerenza per verificarne l’idoneità a supportare inferenze logiche, anche parziali o potenziali. Infine, relativamente all’omesso esame di fatti decisivi, la censura può essere considerata ammissibile solo nei limiti stabiliti dalle Sezioni Unite civili. Nel merito, la Corte osserva che tutte le censure, prospettate quali errores in iudicando o in procedendo, non risultano idonee a confutare l’assunto dei giudici del merito secondo cui i lavoratori non avevano allegato circostanze essenziali al fine di provare che, in caso di assegnazione degli obiettivi, avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi, quali – come riportato nello storico della lite – le modalità lavorative adottate, la tipologia dell’incarico svolto, le caratteristiche e le capacità professionali.
La Suprema Corte richiama, a chiusura, un principio già affermato in vertenze analoghe: si tratta di “un giudizio di fatto che, come tale, non è più contestabile davanti alla Corte di legittimità“.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i soccombenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Riflessioni operative per l’operatore del diritto
L’ordinanza n. 1235/2026 offre spunti di immediata utilità pratica:
- Onere allegatorio nella perdita di chance: in ipotesi di inadempimento datoriale correlato a meccanismi premiali condizionati al raggiungimento di obiettivi, non basta allegare il mero inadempimento. È necessario dedurre e, ove possibile, provare circostanze concrete (profilo professionale, modalità di svolgimento della prestazione, storico delle performance, comparabilità con colleghi) idonee a sostanziare la probabilità seria e apprezzabile di conseguire il risultato.
- Perimetro del sindacato di legittimità: le censure basate su artt. 112, 115, 132 c.p.c. e art. 2697 c.c. sono inammissibili se si risolvono in una richiesta di riesame della valutazione probatoria o dell’interpretazione della domanda, attività riservate al giudice di merito. La Cassazione ribadisce che il controllo di legittimità si arresta di fronte a un giudizio di fatto logicamente coerente e adeguatamente motivato.
- Strategia difensiva in appello: per evitare l’inammissibilità in Cassazione, è cruciale che il ricorso per cassazione individui con precisione i vizi in procedendo o in iudicando, collegandoli a specifici passaggi motivazionali della sentenza impugnata e a norme violate, astenendosi da censure generiche o meramente sostanzialistiche.
- Contrattazione aziendale e clausole premiali: l’interpretazione degli accordi aziendali (nella specie, Accordo aziendale sottoscritto il 22/1/2003) rientra nella competenza del giudice di merito, salvo errori logici o violazioni di norme ermeneutiche (artt. 1362 e ss. c.c.) puntualmente dedotte.
L’ordinanza conferma che, nelle controversie su premi di risultato e performance, la prova della chance perduta richiede un’allegazione fattuale strutturata e non meramente astratta. Per il patrocinatore, la lezione è chiara: costruire il thema decidendum in primo grado e in appello con allegazioni circostanziate e coerenti è condizione imprescindibile per superare il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità.

