Un caso giudiziario recente ha sollevato gravi interrogativi sull’uso improprio dell’intelligenza artificiale (IA) nel processo decisionale giurisdizionale, mettendo a nudo i rischi di un’applicazione distorta della tecnologia in ambito giudiziario. Un magistrato del Tribunale di Catania avrebbe redatto una sentenza basandosi su informazioni generate da un sistema di IA, arrivando al punto di citare norme e precedenti giurisprudenziali inesistenti.
L’abuso di strumenti di IA nella motivazione della sentenza
Il provvedimento incriminato, emesso in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, presentava una motivazione apparentemente conforme ai canoni del ragionamento giuridico, ma in realtà fondata su “leggi” e “sentenze” del tutto inventate dall’algoritmo utilizzato dal giudice. In particolare, venivano citati:
- Codice civile, art. 1469-bis: norma inesistente;
- Legge n. 210/1992, art. 3-ter: articolo mai introdotto nel nostro ordinamento;
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 12345/2023: provvedimento mai pronunciato dalla Suprema Corte.
Tali elementi, del tutto fittizi, sono stati inseriti nella motivazione della sentenza come se fossero fonti normative e giurisprudenziali effettivamente vigenti, violando in modo grave il principio di legalità di cui all’art. 25, comma 1, della Costituzione, secondo cui “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, e, più in generale, il dovere del giudice di fondare le proprie decisioni su norme esistenti e su una corretta interpretazione dell’ordinamento.
Violazione dei principi deontologici e profili disciplinari
L’episodio configura un palese inadempimento dei doveri d’ufficio previsti dal Codice Deontologico Forense (per quanto applicabile anche ai magistrati per analogia) e, più specificamente, dal Codice Etico della Magistratura, che impone al giudice di agire con competenza, diligenza e autonomia critica, non delegando ad alcun strumento esterno – tantomeno a sistemi automatizzati – la propria funzione interpretativa e decisoria. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la motivazione del provvedimento giudiziale deve essere “il frutto di un ragionamento logico-giuridico autonomo del giudice” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 18901/2019). L’uso acritico di strumenti di IA, soprattutto quando porta all’invenzione di norme o precedenti, costituisce una deresponsabilizzazione della funzione giurisdizionale, incompatibile con lo stato di diritto.
Conseguenze disciplinari e profili di responsabilità
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha già avviato un procedimento disciplinare nei confronti del magistrato, che potrebbe configurare il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.), qualora si dimostri che il giudice abbia consapevolmente inserito dati normativi e giurisprudenziali falsi, alterando il contenuto essenziale dell’atto. Inoltre, la sentenza è stata annullata in sede di gravame, poiché affetta da vizio insanabile di motivazione, in contrasto con il principio di tassatività delle fonti del diritto (art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale) e con il principio di certezza del diritto, pilastro dello Stato di diritto democratico.
Conclusioni
Questo caso rappresenta un campanello d’allarme sull’uso irresponsabile dell’IA nel settore giudiziario. Se da un lato la tecnologia può offrire supporto nell’analisi di grandi volumi di dati, dall’altro non può mai sostituire il giudice nel suo ruolo costituzionalmente garantito di interprete e applicatore della legge. La giustizia non può essere “allucinata”: deve restare ancorata alla realtà normativa, alla coerenza logica e alla responsabilità personale del magistrato. Come ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 274/2007, “la funzione giurisdizionale è espressione della sovranità dello Stato e richiede l’esercizio di un potere discrezionale insindacabile, purché motivato e conforme al diritto”.
L’uso di IA non può eludere tale principio fondamentale.

