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Il divieto di intermediazione di manodopera negli appalti pubblici.

Il divieto di intermediazione di manodopera negli appalti pubblici.

a Corte di Appello di L’Aquila sezione lavoro con sentenza n.313/23 si pronuncia in materia del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro negli APPALTI PUBBLICI.

L’art 29 del decreto legislativo 276/23 non è applicabile alle pp.AA, per l’espresso divieto contenuto nell’art 1 comma 2 del citato decreto legislativo, pertanto l’art 29 stesso e la relativa elaborazione giurisprudenziale vanno utilizzati al solo fine di individuare il discrimine tra appalto e somministrazione .

Nel caso di appalto non genuino i lavoratori hanno diritto esclusivamente a titolo risarcitorio, ex art 36 comma 5 T.U. 1124/65, alle differenze retributive tra quanto percepito e il trattamento retributivo che avrebbero percepito se fossero stati dipendenti della PA committente, quantificate in base alla disciplina legale e collettiva in vigore presso il committente.

La Corte territoriale ha ritenuto che il contratto di appalto per la fornitura di servizi ,stipulato tra la cooperativa e la ASL Avezzano Sulmona, non fosse genuino in quanto la committente si è ingerita nella conduzione aziendale , nella direzione del personale e nella scelta dei tempi e delle modalità di lavoro , mentre l’appaltatrice si sarebbe limitata alla sola gestione amministrativa del personale.

Di conseguenza ha condannato la ASL a corrispondere le differenze retributive ,tra quanto percepito dai lavoratori ed il trattamento retributivo previsto dal CCNL applicabile per i dipendenti appartenenti alla categoria B, profilo socio sanitario, livello BS.

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