a Corte di Appello di L’Aquila sezione lavoro con sentenza n.313/23 si pronuncia in materia del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro negli APPALTI PUBBLICI.
Afferma che il codice dei contratti pubblici, pur dettando una disciplina derogatoria rispetto agli appalti privati ,recepisce la nozione di appalto di cui all’art 1655 c.c., con un espresso rinvio alle norme del codice civile, sicché agli appalti pubblici di servizi trova applicazione la elaborazione giurisprudenziale in tema di discrimine tra appalto e somministrazione di lavoro, operando il principio che nella ipotesi di dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto di lavoro consentono di configurare una illegittima interposizione di manodopera.
L’art 29 del decreto legislativo 276/23 non è applicabile alle pp.AA, per l’espresso divieto contenuto nell’art 1 comma 2 del citato decreto legislativo, pertanto l’art 29 stesso e la relativa elaborazione giurisprudenziale vanno utilizzati al solo fine di individuare il discrimine tra appalto e somministrazione .
Nel caso di appalto non genuino i lavoratori hanno diritto esclusivamente a titolo risarcitorio, ex art 36 comma 5 T.U. 1124/65, alle differenze retributive tra quanto percepito e il trattamento retributivo che avrebbero percepito se fossero stati dipendenti della PA committente, quantificate in base alla disciplina legale e collettiva in vigore presso il committente.
La Corte territoriale ha ritenuto che il contratto di appalto per la fornitura di servizi ,stipulato tra la cooperativa e la ASL Avezzano Sulmona, non fosse genuino in quanto la committente si è ingerita nella conduzione aziendale , nella direzione del personale e nella scelta dei tempi e delle modalità di lavoro , mentre l’appaltatrice si sarebbe limitata alla sola gestione amministrativa del personale.
Di conseguenza ha condannato la ASL a corrispondere le differenze retributive ,tra quanto percepito dai lavoratori ed il trattamento retributivo previsto dal CCNL applicabile per i dipendenti appartenenti alla categoria B, profilo socio sanitario, livello BS.