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Cessione di ramo d’azienda, “newco” e licenziamenti: quando l’autonomia è solo una finzione giuridica?

Cessione di ramo d’azienda, “newco” e licenziamenti: quando l’autonomia è solo una finzione giuridica?
  • la newco non ha partita IVA attiva prima della cessione;
  • non ha clienti propri, ma lavora esclusivamente per la cedente;
  • non ha personale amministrativo o HR, né IT interno;
  • non gestisce direttamente i processi produttivi, ma riceve istruzioni operative dalla cedente;
  • non dispone di beni strumentali significativi (solo computer o strumenti minimi forniti temporaneamente).
  • la commessa era unicamente con la cedente;
  • la cedente non ha interrotto il rapporto commerciale;
  • i lavoratori continuano a svolgere lo stesso lavoro, negli stessi luoghi, con le stesse modalità;
  • Mancanza di autonomia funzionale prima e dopo il trasferimento: Il ramo deve essere in grado di operare già prima della cessione con mezzi propri e verso una clientela potenzialmente indistinta. Se lavora solo per la cedente, non è autonomo (Cass. 17201/2025; Cass. 22249/2021);
  • Assenza di preesistenza del ramo: Il ramo non può essere “costruito” al momento della cessione. Deve esistere prima come entità economica organizzata (Corte Giustizia UE, C-458/12);
  • Dipendenza operativa totale dalla cedente: Se la newco non decide autonomamente, non ha clienti, non fattura direttamente, non gestisce risorse umane né contratti, è solo un “braccio operativo” della cedente;
  • Mancanza di know-how proprio Un ramo non è un semplice aggregato di lavoratori. Serve un valore aggiunto organizzativo;
  • Finalità elusiva: Se l’operazione mira a ridurre i costi del lavoro, eludere contratti collettivi o bypassare vincoli sindacali, è considerata abuso del diritto.
  • dimostrano che il ramo già esisteva con autonomia (clienti, fatturato, struttura);
  • la newco acquisisce autonomamente nuovi clienti dopo il trasferimento;
  • il trasferimento non è finalizzato al licenziamento, ma a una vera riorganizzazione imprenditoriale;
  • il capitale sociale non è rilevante di per sé, purché la newco disponga di risorse adeguate per operare.

Il risarcimento del danno e le conseguenze per la cedente

  • la cedente deve riassumere i lavoratori;
  • deve corrispondere tutti gli arretrati non percepiti;
  • è tenuta al risarcimento del danno per il danno patrimoniale e non patrimoniale (stress, ansia, lesione della dignità.

Autonomia reale, non formale

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