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Mansioni superiori e sostituzione a tempo indeterminato: la Cassazione fissa i limiti all’abuso del datore di lavoro (Cass. ord. n. 31120/2025).

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31120/2025, ha ribadito che l’assegnazione a mansioni superiori in sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto non esclude automaticamente il diritto del lavoratore all’inquadramento definitivo nella qualifica superiore. Tale eccezione deve essere rigorosamente accertata e non può coprire un uso prolungato – nel caso di specie, quadriennale – del dipendente in mansioni superiori senza riconoscimento della relativa qualifica. La Cassazione ha così cassato la sentenza d’appello, sottolineando l’esigenza di tutelare la professionalità del lavoratore da possibili abusi del datore di lavoro, anche alla luce della durata sproporzionata della sostituzione rispetto al termine di tre mesi previsto dal CCNL Federambiente.

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Apprendistato e dimissioni senza giusta causa: il Tribunale di Roma conferma la legittimità della clausola di rimborso per le spese di formazione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10843 del 27 ottobre 2025, ha riconosciuto la legittimità di una clausola contrattuale inserita in due contratti di apprendistato professionalizzante, secondo la quale il lavoratore che si dimette senza giusta causa né preavviso è tenuto a rimborsare al datore di lavoro le spese sostenute per la formazione erogata. La decisione ribadisce che, in presenza di un effettivo investimento formativo da parte dell’azienda e di un patto proporzionato, il recesso anticipato ingiustificato legittima la richiesta di rimborso, in linea con l’autonomia negoziale e la giurisprudenza consolidata.

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Licenziamento discriminatorio per condizione di salute: il Tribunale di Prato annulla il recesso datoriale per violazione dei doveri di accomodamento

Il Tribunale di Prato, con sentenza depositata il 28 dicembre 2025 (decisa il 29 ottobre 2025), ha dichiarato nullo il licenziamento di un operaio metalmeccanico avvenuto il 12 febbraio 2024, ritenendolo discriminatorio in ragione della condizione di salute del lavoratore, qualificabile come disabilità. Nonostante il medico competente avesse inizialmente dichiarato l’inidoneità permanente, l’organo di vigilanza, con provvedimento del 4 gennaio 2024, aveva riconosciuto l’idoneità parziale e temporanea alle mansioni, con specifiche prescrizioni facilmente compatibili con l’organizzazione aziendale già esistente. Il giudice ha rilevato che il datore di lavoro non aveva adottato alcun “accomodamento ragionevole” (ex art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003), né aveva tentato il ricollocamento, pur essendo fattibile senza costi sproporzionati. Inoltre, ha stigmatizzato il rimprovero al lavoratore per non aver rivelato la propria patologia al momento dell’assunzione, violando così il diritto alla riservatezza sanitaria (Cass. n. 15439/2024; Garante Privacy, provv. 10 luglio 2025). La sentenza applica la tutela reintegratoria ex art. 2, d.lgs. n. 23/2015, con condanna al risarcimento del danno (minimo 5 mensilità), al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal 4 gennaio 2024 e al versamento dei contributi previdenziali.

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La Cassazione ribadisce i principi probatori e la rilevanza dell’ambiente di lavoro anche in assenza di intento persecutorio.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31367 del 1° dicembre 2025 (ud. 2 ottobre 2025), ha ribadito che la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’art. 2087 c.c. – relativo alla tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore – sussiste anche in assenza di un intento persecutorio tipico del mobbing. È sufficiente, infatti, che il comportamento datoriale, anche se non doloso o non reiterato, abbia contribuito a creare un ambiente di lavoro stressogeno o mortificante, idoneo a ledere la salute psicofisica del dipendente, specie in contesti di particolare vulnerabilità, come lo stato di gravidanza. La Corte ha così cassato la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che aveva erroneamente subordinato il risarcimento del danno alla prova di un disegno vessatorio unitario, trascurando la rilevanza autonoma della violazione dei doveri di sicurezza ex art. 2087 c.c.

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Eccesso di lavoro straordinario e danno da usura psico-fisica: il Tribunale di Napoli riconosce il risarcimento per violazione dell’art. 2087 c.c.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 settembre 2025, n. 6629, ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica a un lavoratore costretto a svolgere, dal 2011 al 2019, un numero ingente di ore di lavoro straordinario — complessivamente 3.104,35 ore — ben al di sopra del limite annuo di 300 ore previsto dal CCNL degli autoferrotranvieri. La condotta del datore di lavoro è stata qualificata come illecito permanente, lesivo dell’obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore ex art. 2087 c.c., con conseguente danno in re ipsa per violazione del diritto al riposo sancito dall’art. 36, comma 2, Cost. La domanda è stata accolta in parte, liquidando equitativamente il danno in €10.834,41, sulla base di una percentuale del 15% applicata alle retribuzioni dello straordinario eccedente, in linea con un recente accordo sindacale.

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Dimissioni per fatti concludenti dopo il Collegato Lavoro 2024: Prime applicazioni giurisprudenziali e il ruolo della procedimentalizzazione amministrativa

Il “Collegato Lavoro” del 2024 ha introdotto all’art. 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 151/2015 la presunzione legale che l’assenza ingiustificata del lavoratore, protratta oltre un certo termine, costituisca dimissione per fatti concludenti. Tale innovazione mira a contrastare l’abbandono del posto di lavoro seguito da richieste di NASpI, ma ha innescato un acceso dibattito giurisprudenziale. I Tribunali di Milano, Bergamo e Ravenna hanno offerto interpretazioni divergenti sul ruolo del termine contrattuale (es. previsto per il licenziamento disciplinare) rispetto a quello legale di quindici giorni, mentre la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 22 gennaio 2025 ha chiarito che la cessazione del rapporto non è automatica, ma richiede un’attivazione procedurale e un controllo sostanziale da parte dell’Ispettorato, riaffermando la natura relativa della presunzione e la tutela della volontà effettiva del lavoratore.

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Il trasferimento del lavoratore disabile o caregiver in caso di chiusura della sede di lavoro: il ruolo degli accomodamenti ragionevoli, della giurisprudenza e della tutela antidiscriminatoria.

In caso di chiusura della sede di lavoro, il trasferimento coatto di un lavoratore con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 – o di un caregiver che assiste un familiare con disabilità grave – non è automaticamente legittimo. Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 3‑bis, del d.lgs. 216/2003 (attuativo della direttiva 2000/78/CE), a valutare e adottare accomodamenti ragionevoli, intesi come misure efficaci, proporzionate e condivise volte a garantire la piena parità di trattamento. Come chiarito dalla Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 668/2025, il semplice spostamento a una sede “più vicina” non costituisce di per sé un accomodamento ragionevole se non è frutto di un effettivo confronto con il lavoratore e se, in concreto, determina un aggravio delle sue condizioni (es. orari più impegnativi, tempi di trasferimento non compatibili con le prescrizioni mediche). Analogamente, la Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 gennaio 2025, n. 605, ha affermato che il lavoro agile può rappresentare un accomodamento ragionevole qualora sia tecnicamente praticabile e non comporti oneri sproporzionati per l’azienda – specie se già sperimentato in passato, come durante la pandemia. Pertanto, in presenza di chiusura della sede, il datore deve preliminarmente interloquire con il lavoratore disabile o caregiver, valutare alternative (tra cui smart working, riassunzione in altra sede vicina o mantenimento parziale della sede), e dimostrare l’impossibilità di ogni accomodamento prima di imporre un trasferimento o procedere a licenziamento. Il mancato rispetto di tali obblighi integra discriminazione indiretta e rende illegittimo il rifiuto della prestazione da parte del lavoratore.

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Invalidità della risoluzione del rapporto di lavoro per “dimissioni per fatti concludenti”

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 9 ottobre 2025 (n. 837/2025), ha dichiarato inefficace la risoluzione del rapporto di lavoro per “dimissioni per fatti concludenti” ex art. 26, comma 7‑bis, d.lgs. 151/2015, poiché il datore di lavoro aveva ritenuto risolto il rapporto dopo soli 12 giorni di calendario di assenza ingiustificata. Il Giudice ha chiarito che, in mancanza di disciplina nel CCNL applicabile, il termine minimo previsto dalla legge è di 15 giorni lavorativi, non di calendario, e che tale soglia non era stata raggiunta. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato ritenuto tuttora sussistente, con diritto del lavoratore alle retribuzioni non corrisposte a decorrere dalla data di efficace messa in mora.

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Demansionamento, danno morale e danno alla professionalità.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20593/2024 del 1° ottobre 2025, ha riformato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia per aver liquidato in modo unitario il danno patrimoniale alla professionalità e il danno morale conseguenti a un demansionamento. La Suprema Corte ha ribadito che il danno morale — inteso come sofferenza interiore non riconducibile a lesioni psico-fisiche — va sempre liquidato in modo autonomo rispetto al danno patrimoniale e a quello biologico. Inoltre, ha rilevato che la stessa Corte d’Appello aveva accertato un pregiudizio relazionale (avendo i colleghi percepito come dequalificante l’assegnazione a mansioni di cassiere), ma non ne aveva disposto il risarcimento. Pertanto, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per una corretta e distinta liquidazione delle diverse componenti del danno non patrimoniale.

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Licenziamento e azione risarcitoria per mobbing: la Corte di Cassazione sul rapporto tra decadenza, prescrizione e autosufficienza del ricorso.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15329/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un lavoratore che aveva proposto domanda risarcitoria per mobbing connessa a un licenziamento intimato nel 2005, depositando il ricorso giudiziale soltanto nel 2017. Pur riconoscendo che l’azione risarcitoria fondata su una condotta autonoma di mobbing — diversa dall’impugnazione del licenziamento — è soggetta al termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c., la Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso: il ricorrente, infatti, non ha trascritto né riassunto l’atto introduttivo del giudizio, impedendo al giudice di legittimità di verificare se fosse stata effettivamente proposta una domanda autonoma ex art. 2087 c.c., ovvero se il danno fosse stato invocato come conseguenza esclusiva del licenziamento o di una più ampia condotta illecita datoriale.

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Licenziamento immediato per stalking e violenza domestica: un’evoluzione giurisprudenziale tra tutela della vittima e sanzione del reato.

Il licenziamento per giusta causa è legittimo – e ormai considerato inevitabile dalla giurisprudenza – quando un lavoratore commette reati di stalking (art. 612-bis c.p.) o violenza domestica, anche al di fuori dell’ambiente lavorativo. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 13720/2023) ha chiarito che tali condotte, per la loro gravità e lesività dei valori di rispetto e integrità, compromettono irrimediabilmente il rapporto di fiducia sotteso al contratto di lavoro, giustificando la risoluzione immediata del rapporto senza preavviso.

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Superamento del periodo di comporto e disabilità: la Corte d’Appello di Roma conferma la nullità del licenziamento per discriminazione indiretta.

Un lavoratore con invalidità del 34% e patologie croniche alla colonna vertebrale è stato licenziato per aver superato il periodo di comporto (245 giorni di assenza su un limite contrattuale di 240). La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3892/2025, ha dichiarato nullo il licenziamento, ritenendo che l’applicazione meccanica del periodo di comporto – senza valutare accomodamenti ragionevoli né la correlazione tra le assenze e la disabilità – costituisca discriminazione indiretta ai sensi del d.lgs. 216/2003 e della direttiva UE 2000/78/CE. La Corte ha ribadito che la tutela antidiscriminatoria non dipende dal riconoscimento della “gravità” ex legge 104/1992, ma dalla presenza di una limitazione duratura che ostacoli la partecipazione effettiva al lavoro.

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