Oltre il contratto collettivo: la Cassazione riscrive il ruolo del giudice nella tutela della retribuzione dignitosa
La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 28230/2023 e 27711/2023, ha stabilito che nessun contratto collettivo nazionale (CCNL) può derogare all’articolo 36 della Costituzione, che garantisce al lavoratore una retribuzione sufficiente a un’esistenza libera e dignitosa. Il giudice non è più vincolato in modo assoluto al CCNL applicato in azienda: se lo stipendio risulta insufficiente, può disapplicare parzialmente il contratto e ricalcolare la paga usando altri parametri – come un CCNL diverso, la soglia ISTAT di povertà o persino gli ammortizzatori sociali. Una svolta che riguarda cooperative, Terzo Settore e, in particolare, i contratti pubblici, aprendo la strada a un nuovo contenzioso fondato sulla dignità del lavoro più che sulla forma del contratto.

