La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 22 gennaio 2026 nel procedimento R.G. n. 903/2025, ha definitivamente sancito il diritto del lavoratore domestico (colf, badanti, baby-sitter) a percepire l’indennità di disoccupazione NASPI in caso di dimissioni volontarie presentate entro il primo anno di vita del figlio.
Questa pronuncia rappresenta un punto di riferimento “chirurgico” per l’interpretazione del Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001), superando le resistenze amministrative dell’INPS e colmando una presunta lacuna normativa attraverso i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione.
I Fatti: Una Questione di Principio
La controversia trae origine dal rigetto, da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di una domanda di NASPI presentata da un lavoratore domestico. Il professionista aveva rassegnato le dimissioni per assistere il proprio figlio neonato, intervenute dopo il termine del congedo obbligatorio ma entro il compimento del primo anno di età del bambino. L’INPS negava il beneficio sostenendo che l’art. 62 del D.Lgs. 151/2001, norma speciale per il lavoro domestico, non richiama espressamente gli artt. 54 e 55 dello stesso decreto, i quali invece equiparano le dimissioni nel periodo protetto al licenziamento, garantendo così l’accesso alla disoccupazione. Secondo l’Istituto, il silenzio del legislatore doveva intendersi come volontà di escludere tale tutela per i domestici. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1007/2025, aveva accolto il ricorso del lavoratore. L’INPS proponeva appello, ma la Corte di Appello di Milano ha respinto l’impugnazione, confermando integralmente il diritto del lavoratore.
L’Analisi Giuridica: Perché la Tesi INPS è Ineccepibilmente Errata
La motivazione della Corte di Appello è costruita su pilastri giuridici solidissimi, smontando punto per punto la difesa dell’Ente previdenziale. Ecco i passaggi chiave, riportati verbatim dalla sentenza, che costituiscono la base per vincere qualsiasi causa simile.
1. Il Principio Costituzionale Prevale sulla Formalità
La Corte afferma che la diversità ontologica del rapporto domestico non giustifica un trattamento previdenziale peggiore. Nel rapporto con l’ente previdenziale, infatti, “non vi è alcuna giustificazione obiettiva per un trattamento sfavorevole dei titolari di rapporto di lavoro domestico rispetto alla generalità dei lavoratori subordinati”. Il Collegio ricorda che nel lavoro domestico è previsto il versamento del contributo per la disoccupazione (cfr. circolare INPS 9/2021). Negare la prestazione pur avendo versato i contributi viola il principio di correlazione tra contribuzione e prestazione.
2. La Ratio del Testo Unico: Tutela Assoluta della Genitorialità
La sentenza cita l’art. 31 della Costituzione: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi… Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù”. La Corte sottolinea: “La funzione del Testo Unico è, per sua espressa previsione, quella di tutela della maternità e paternità senza alcuna eccezione”. Escludere i domestici da questa tutela sarebbe “irragionevole e fonte di discriminazione fra diverse categorie di lavoratrici madri”.
3. L’Interpretazione Sistematica degli Artt. 54 e 55 D.Lgs. 151/2001
L’INPS invocava il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto). La Corte ribalta questa tesi affermando che l’art. 62 regola solo aspetti specifici (congedo obbligatorio, indennità economica), mentre “Al di fuori dell’ambito specificamente preso in considerazione dalla norma si applicano le norme generali, quali appunto gli articoli 54 e 55”.
Gli articoli chiave sono:
- Art. 54 comma 1: “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”.
- Art. 55 comma 1: “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’art. 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.
4. La Prova Schiacciante: La Circolare INPS 32/2023
La Corte utilizza contro l’INPS le sue stesse direttive interne. Citando la Circolare INPS 32/2023, la sentenza riporta: “In caso di dimissioni volontarie presentate dal papà durante il periodo di fruizione del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, è mantenuto il diritto alle indennità previste in caso di licenziamento (es. all’indennità NASPI), senza alcuna esclusione per la categoria di lavoratori in questione”. Questo passaggio è devastante per la difesa dell’Istituto: se la circolare non esclude i domestici, l’INPS non può farlo in sede giudiziale.
Come Vincere la Causa: Strategia per il Lavoratore e l’Avvocato
Per ottenere la NASPI in casi analoghi, la strategia processuale deve basarsi su questi tre punti fermi, resi ineccepibili dalla sentenza in esame:
- Dimostrare la Tempistica: Le dimissioni devono essere avvenute entro il primo anno di vita del figlio. È irrilevante se siano avvenute dopo i 3 mesi di astensione obbligatoria. La tutela dell’art. 54 dura fino al primo anno;
- Invocare l’Art. 3 Cost. e l’Art. 157 TFUE: Sostenere che negare la NASPI ai domestici crea una discriminazione ingiustificata rispetto agli altri lavoratori subordinati, violando il principio di parità di trattamento europeo e nazionale;
- Produrre la Circolare INPS 32/2023: Utilizzare questo documento amministrativo come prova che l’Ente stesso riconosce il diritto alla NASPI per i padri lavoratori nel primo anno, senza distinzioni di categoria.
Nota Bene sul CCNL: La Corte precisa che l’art. 25 del CCNL Lavoro Domestico non è decisivo per la NASPI, poiché regola solo il rapporto privato (divieto di licenziamento e modalità di dimissioni). La fonte del diritto alla disoccupazione è la Legge (D.Lgs. 151/2001), non il contratto collettivo.
Come Difendersi (per l’Azienda/INPS): Perché è Quasi Impossibile
Alla luce di questa sentenza, difendere il rigetto della NASPI per un domestico dimissionario nel primo anno è estremamente difficile. Tuttavia, un difensore potrebbe tentare le seguenti vie, seppur con basse probabilità di successo:
- Eccepire la Mancanza di Contributi DIS-COLL: Verificare se i contributi per la disoccupazione sono stati effettivamente versati. Se il datore di lavoro domestico non ha versato i contributi specifici, l’INPS potrebbe eccepire l’insussistenza del requisito assicurativo (anche se la colpa sarebbe del datore, non del lavoratore);
- Contestare la Volontarietà delle Dimissioni: Se le dimissioni non sono state convalidate o se non rispecchiano la reale volontà del lavoratore (es. pressioni esterne), si potrebbe discutere sulla natura “involontaria” della perdita del posto. Tuttavia, l’art. 55 equipara le dimissioni volontarie al licenziamento indipendentemente dalla causa, purché nel periodo protetto;
- Attendere un Contrasto in Cassazione: La sentenza nota che esiste un contrasto giurisprudenziale. Citando le sentenze favorevoli all’INPS (Trib. Bergamo 1158/2024, Trib. Sassari 508/2024, Corte App. Roma 3972/2024), si potrebbe sperare in un intervento della Corte di Cassazione che uniformi l’interpretazione. Tuttavia, la tendenza prevalente (Bologna, Bolzano, Lodi, Pavia, Pesaro, Pisa, Reggio Emilia) è favorevole al lavoratore.
Perplessità e Note Critiche
Non si rilevano perplessità logiche o giuridiche nella motivazione della Corte di Appello di Milano. La ricostruzione è lineare, basata su fonti normative primarie (Costituzione, D.Lgs. 151/2001) e secondarie (Circolari INPS) coerenti tra loro. L’unica nota critica riguarda la frammentazione giurisprudenziale precedente, che tuttavia la Corte risolve in modo convincente privilegiando la tutela sostanziale sulla forma (Un sentito ringraziamento va ai giudici di Milano).
PQM
La sentenza R.G. n. 903/2025 della Corte di Appello di Milano è un faro per i diritti dei lavoratori domestici. Afferma che la dignità della genitorialità non ha categorie professionali. Chi lavora in casa d’altri ha gli stessi diritti di chi lavora in fabbrica o in ufficio quando si tratta di proteggere i propri figli. Per gli avvocati, questa sentenza è un’arma potente; per l’INPS, un monito a rivedere le proprie prassi discriminatorie.
Riferimenti Normativi Citati:
- Art. 3 e 31 Costituzione Italiana
- Art. 157 TFUE
- D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità/Paternità): Artt. 1, 54, 55, 62
- D.Lgs. 22/2015 (NASPI): Art. 3
- CCNL Lavoro Domestico: Art. 25
- Circolare INPS 9/2021 e 32/2023
Giurisprudenza Citata nella Sentenza:
- Favorevoli al lavoratore: Trib. Bologna n. 564/2025, Trib. Bolzano n. 64/2024, Trib. Lodi n. 148/2023, Trib. Pavia n. 89/2026, Trib. Pesaro n. 102/2025, Trib. Pisa n. 582/2025, Trib. Reggio Emilia n. 110/2026.
- Favorevoli all’INPS: Trib. Bergamo n. 1158/2024, Trib. Sassari n. 508/2024, Corte App. Roma n. 3972/2024.
- Responsabilità Processuale: Cass. 21 aprile 2016 n. 1115.

