Analisi della sentenza del Tribunale di Milano
Estremi del provvedimento: Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza pubblicata il 12/06/2026, R.G. n. 4814/2025. Giudice estensore: dr.ssa C. S.
Il Caso: I Fatti
La sentenza in esame trae origine dal ricorso proposto da una lavoratrice avverso un provvedimento dell’I.N.P.S. con il quale l’Istituto previdenziale aveva richiesto la restituzione della somma di euro 2.263,02, a titolo di indebito.
I fatti di causa, pacifici tra le parti, possono essere così sintetizzati:
- A seguito del licenziamento intimatole con effetto dal 31 gennaio 2020, la ricorrente presentava regolare domanda di NASpI, prestazione che veniva erogata dall’Ente anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, in costanza di stato di disoccupazione.
- La lavoratrice, pur essendo già titolare di partita IVA dal 15 settembre 2017 e iscritta alla gestione separata, stipulava in data 24 marzo 2021 un contratto di prestazione di servizi, con attività di fatto iniziata il 12 aprile 2021.
- In pari data, la ricorrente comunicava tempestivamente all’INPS, mediante il modello NASpI-Com, l’avvio dell’attività autonoma e il relativo reddito presunto. A seguito di tale comunicazione, l’Istituto interrompeva correttamente l’erogazione della prestazione a decorrere dal mese di aprile 2021.
- Tuttavia, con provvedimento notificato il 7 novembre 2024, l’INPS richiedeva la restituzione delle mensilità corrisposte nel primo trimestre del 2021. L’Istituto assumeva che il reddito professionale relativo all’anno 2021 (risultante dall’estratto contributivo della gestione separata per tutto l’anno solare), essendo superiore ai limiti di legge, comportasse la decadenza dalla prestazione con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2021.
La Questione Giuridica
Il nodo controverso verte sulla legittimità della pretesa dell’INPS di far retroagire gli effetti della decadenza dal diritto alla NASpI al 1° gennaio dell’anno solare in cui viene avviata l’attività autonoma, ignorando le mensilità legittimamente percepite nel periodo anteriore all’effettivo inizio della nuova attività lavorativa.
La Decisione e le Ragioni di Diritto
Il Giudice del Lavoro di Milano accoglie il ricorso della lavoratrice, dichiarando l’illegittimità e l’infondatezza della richiesta di restituzione avanzata dall’Istituto. Il Tribunale chiarisce anzitutto che la mera apertura della posizione fiscale (partita IVA), in assenza di produzione di reddito, non comporta di per sé la decadenza dalla prestazione. Inoltre, l’aver percepito legittimamente la NASpI sino all’avvio della nuova attività, unitamente alla tempestiva comunicazione all’Ente, cristallizza il diritto della lavoratrice a trattenere le somme percepite nel primo trimestre del 2021. Sotto il profilo sistematico, il Giudice osserva che l’interpretazione sostenuta dall’INPS finirebbe per disincentivare la ricerca di una nuova occupazione, penalizzando il percettore che intraprende una nuova attività e inducendolo a rinviare all’anno successivo eventuali occasioni lavorative o a non dichiararle, con un effetto finale contrario allo stesso interesse dell’ente previdenziale.
I Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali
A sostegno della propria decisione, il Tribunale di Milano richiama specifici articoli di legge e precedenti giurisprudenziali. Di seguito si riportano i riferimenti normativi e giurisprudenziali esattamente come citati e argomentati nel corpo della sentenza:
1. Sulla compatibilità e la riduzione della prestazione (D.Lgs. 22/2015) Il Giudice esclude che possa trovare applicazione l’art. 10 del d.lgs. 22/2015 per giustificare la retroattività. La norma viene così qualificata: “art. 10 del d.lgs. 22/2015, disposizione che disciplina la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di attività autonoma entro determinati limiti reddituali e la correlata riduzione della prestazione, non già la retroattività della decadenza.” Il riferimento al reddito annuo contenuto nella norma è funzionale esclusivamente alla determinazione della riduzione in rapporto al periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività e la cessazione del trattamento. Ne consegue che: “sia l’eventuale riduzione della prestazione, sia la sua cessazione, possono operare soltanto a decorrere dall’avvio dell’attività autonoma, senza incidere sulle mensilità legittimamente percepite nel periodo precedente.”
2. Sul limite temporale dell’obbligo restitutorio (D.Lgs. 22/2015)
A riprova di ciò, il Tribunale richiama testualmente: “l’art. 10, comma 1, ultimo periodo, il quale, nel prevedere l’obbligo restitutorio in caso di mancata autodichiarazione, lo limita espressamente alla NASPI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma.”
3. Sulla decorrenza della decadenza (L. 92/2012 e D.Lgs. 22/2015)
Il Giudice richiama la disciplina dell’ASPI, ritenuta compatibile tramite il rinvio operato dall’art. 14 del d.lgs. 22/2015: “là dove stabilisce che la decadenza si produce dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituzione delle sole somme eventualmente percepite successivamente.” Viene inoltre confermata l’applicazione del principio generale di cui all’“art. 2, comma 41, l. 92/2012, la quale opera solo dal momento in cui venga meno il diritto all’indennità”.
4. Sulla giurisprudenza di merito
Il Tribunale di Milano richiama i propri precedenti e quelli della Corte d’Appello, sottolineando come: “non esiste ‘una norma che preveda l’effetto voluto dall’ente e precisamente la decadenza con effetto ex tunc dello stato di disoccupazione’, confermando che l’unica ipotesi di decadenza è quella contemplata dal già citato art. 2, comma 41, l. 92/2012” (cfr. Trib. Milano, sent. n. 2303/2022 del 10.1.2022, est. Martini; App. Milano, sent. n. 233/2023 del 26.4.2023, rel. Cuomo).
5. Sulla prospettiva sistematica (Corte Costituzionale)
Infine, in un’ottica di tutela del diritto al lavoro e di buon senso amministrativo, la sentenza richiama gli argomentativi della “Corte costituzionale nella sentenza n. 90 del 20 maggio 2024”, al fine di evidenziare come la pretesa dell’INPS si risolverebbe nel “penalizzare il percettore che intraprenda una nuova attività lavorativa […] con effetti in ultima analisi contrari anche all’interesse dell’ente previdenziale, poiché suscettibili di aggravare, e non di ridurre, i relativi costi”.
PQM
La sentenza n. 2023/2026 del Tribunale di Milano costituisce un precedente di grande rilievo pratico per gli operatori del diritto e per i cittadini. Essa ribadisce un principio di civiltà giuridica e di buon senso: l’INPS non può pretendere la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite in periodi nei quali il lavoratore si trovava in effettivo stato di disoccupazione, né può utilizzare l’anno solare come unità temporale per far retroagire una decadenza che, per espressa previsione normativa e giurisprudenziale, opera esclusivamente dal momento in cui si verifica l’evento interruttivo (l’avvio dell’attività autonoma). Il ricorso è stato pertanto accolto, accertando che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di restituzione per il periodo gennaio-marzo 2021, e l’INPS è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della lavoratrice.

