La Corte di Appello di Roma, IV Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2358/2026 (pubblicata il 22 aprile 2026), iscritta al n. 3378/2024 del Registro Generale Lavoro, si è pronunciata su una controversia avente ad oggetto le società B.
Cosa è successo
Nel giugno 2022, la B. S.p.A. ha proceduto al trasferimento di alcune articolazioni organizzative interne (denominate APAC) in favore di A S.r.l., contestualmente al passaggio del personale ivi impiegato. L’operazione è stata impugnata dinanzi al Tribunale di Roma, il quale, con la sentenza n. 9579/2024, aveva respinto le domande dei ricorrenti, privilegiando un’interpretazione estensiva della direttiva UE 2001/23/CE e ritenendo non essenziale il requisito dell’autonomia funzionale del ramo ceduto. Avverso tale pronuncia è stato tempestivamente proposto appello, nel quale si è contestata la natura traslativa dell’operazione, qualificandola invece come una mera esternalizzazione di servizi priva dei presupposti normativi per il trasferimento ex art. 2112 c.c.
Perché il giudice ha accolto l’appello
La Corte d’Appello ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, accogliendo le doglianze proposte. Il Collegio ha rilevato che l’operazione non integrava un valido trasferimento di ramo d’azienda, bensì una semplice esternalizzazione di attività. Dall’istruttoria è emerso, in modo inequivocabile, che le unità trasferite non possedevano la necessaria autonomia funzionale e organizzativa. Tali articolazioni, infatti, continuavano a operare in stretta interdipendenza con la struttura della società cedente, avvalendosi di sistemi applicativi, piattaforme informatiche, procedure operative e manuali di proprietà della banca, accessibili esclusivamente tramite ambienti virtuali e credenziali gestite dalla cedente stessa. La mancanza di una autonoma capacità produttiva, unita alla necessità di un costante interfacciamento tecnico e operativo con la società originaria, ha condotto il giudice a escludere la sussistenza dei requisiti costitutivi del ramo d’azienda. Di conseguenza, la vicenda è stata qualificata come cessione di contratti di lavoro ex art. 1406 c.c., fattispecie per la quale è imprescindibile il consenso dei lavoratori, nella specie mai prestato. In assenza di tale consenso, la cessione è stata dichiarata illegittima, con conseguente obbligo di ripristino dei rapporti di lavoro in capo alla Banca a decorrere dal 1° giugno 2022.
I principi della Cassazione richiamati testualmente dal giudice
A sostegno della propria decisione, il Collegio ha fatto espresso riferimento alla giurisprudenza di legittimità, riportando di seguito i passaggi testuali della Corte di Cassazione così come enunciati in sentenza:
“Al fine di individuare quando ricorra la fattispecie della cessione di ramo d’azienda, secondo la Direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha sostituito la direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al f ine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria“
“incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operatività: grava, cioè, sulla società cedente l’onere di allegare e provare l’insieme dei f atti concretanti un trasferimento di ramo d’azienda” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17366 del 2016).
“non è riconducibile alla nozione di cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la c.d. “esternalizzazione” dei servizi, ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi suindicati, e che in tali casi la vicenda traslativa, sul piano dei rapporti di lavoro, va qualificata come cessione dei relativi contratti, che richiede per il suo perfezionamento il consenso del lavoratore ceduto.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22125/2006).
La pronuncia ribadisce con rigore il perimetro applicativo dell’art. 2112 c.c., confermando che la mera riorganizzazione aziendale o l’outsourcing di servizi non possono bypassare le tutele ordinarie del lavoro senza il rispetto del requisito dell’autonomia funzionale e senza il necessario consenso dei contraenti ceduti.

