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Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 marzo 2026, n. 5436: Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per condotte persecutorie in ambito lavorativo.

Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 marzo 2026, n. 5436: Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per condotte persecutorie in ambito lavorativo.

Sintesi del provvedimento

Il quadro fattuale

  • accolto parzialmente la domanda del lavoratore di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale, alla vita di relazione e all’immagine professionale), per effetto di condotte persecutorie, nella misura di € 80.000;
  • dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, in quanto numerosi giorni di assenza erano stati causati da un quadro ansioso depressivo derivante da responsabilità datoriale;
  • condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di indennità risarcitoria.

I principi di diritto affermati dalla Suprema Corte

1. Distinzione e autonoma liquidazione delle voci di danno non patrimoniale

2. Valutazione del danno permanente e rilevanza dei pareri tecnici

3. Gestione delle consulenze tecniche difformi in sede di merito

4. Autonomia valutativa del danno biologico temporaneo e permanente

5. Criteri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale

Dove il giudice dà ragione al lavoratore: i punti decisivi

  1. Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.: La Corte conferma che il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno non patrimoniale subito dal dipendente a causa di condotte persecutorie poste in essere da colleghi, in quanto l’obbligo di sicurezza impone misure preventive anche con riferimento alle dinamiche relazionali interne.
  2. Nesso causale tra inadempimento e danno psichico: Viene riconosciuto il nesso tra il quadro ansioso-depressivo accusato dal lavoratore e l’inadempimento datoriale, con conseguente illegittimità del licenziamento per superamento del comporto.
  3. Liquidazione distinta delle voci di danno: La sentenza accoglie la distinzione tra danno biologico (€ 46.795,75) e danno morale (€ 10.074,15), applicando correttamente i criteri di personalizzazione in ragione delle peculiarità del caso concreto.
  4. Valutazione equitativa conforme ai principi di legittimità: La personalizzazione del danno in misura pari al 44% è ritenuta legittima, in quanto adeguatamente motivata e fondata su fattori oggettivi e controllabili.

Dispositivo e conclusioni

  • Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro;
  • Art. 360, n. 3, 4, 5 c.p.c. – Motivi di ricorso per cassazione;
  • Art. 132, n. 4 c.p.c. – Contenuto della sentenza;
  • Art. 112 c.p.c. – Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
  • Art. 345 c.p.c. – Domande nuove in appello;
  • Art. 2697 c.c. – Onere della prova;
  • Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno;
  • Cass. n. 9006/2022, n. 7892/2024, n. 32359/2025 (danno morale vs. danno biologico);
  • Cass. n. 31511/2022, n. 14599/2021 (gestione CTU difformi);
  • Cass. n. 7126/2021 (danno biologico temporaneo e permanente);
  • Cass. n. 341/2025, n. 20871/2024, n. 28588/2024, n. 31358/2021, n. 5984/2025 (liquidazione equitativa del danno).

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