La questione dell’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti durante l’orario lavorativo rappresenta un nodo critico nel bilanciamento tra esigenze di sicurezza collettiva e tutela della sfera privata del lavoratore. La normativa vigente e la giurisprudenza consolidata tracciano confini precisi, spesso fraintesi nella prassi aziendale, circa i poteri del datore di lavoro e i diritti del prestatore d’opera.
La disciplina normativa: il ruolo del medico competente e i limiti del datore
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), all’articolo 41, comma 1, stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata esclusivamente dal medico competente «nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente». Il comma 4 dello stesso articolo precisa che le visite mediche preventive, periodiche e in occasione del cambio mansione «sono finalizzate anche alla verifica di condizioni di alcoldipendenza e di tossicodipendenza» nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente. È fondamentale sottolineare che il datore di lavoro non può disporre unilateralmente accertamenti sanitari immediati sulla base di un mero sospetto. L’articolo 41, comma 2, lettera e-ter, del D.Lgs. 81/2008 prevede la visita medica «in occasione della ripresa del lavoro, a seguito di un’assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi», ma non contempla alcuna tipologia di visita «reattiva» scattante per semplice sospetto datoriale. L’unico soggetto legittimato a richiedere accertamenti sanitari è il medico competente nell’esercizio delle proprie funzioni preventive, non il datore sulla base di valutazioni discrezionali.
Il bilanciamento con la privacy: l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
L’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) costituisce baluardo insuperabile contro ingerenze arbitrarie nella sfera personale del lavoratore. Il secondo comma dell’articolo vieta espressamente l’utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti «idonei a consentire il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori», salvo specifiche autorizzazioni sindacali o giudiziarie. Tale principio si estende a fortiori agli accertamenti sanitari non programmati: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10/2026, ha ribadito che «qualsiasi forma di controllo sanitario non previsto da normativa cogente o da accordo collettivo integrativo costituisce violazione del diritto alla riservatezza». La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che il datore può adottare misure organizzative per prevenire rischi derivanti da stato di alterazione psicofisica (es. allontanamento temporaneo da mansioni pericolose), ma non può sostituirsi al medico competente nell’accertamento dello stato di alterazione da sostanze. L’accertamento medico resta atto esclusivo del sanitario, vincolato al rispetto del segreto professionale e delle garanzie procedurali previste dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: stato di ebbrezza e giusta causa
La Suprema Corte ha più volte affrontato il tema dello stato di ebbrezza sul luogo di lavoro, distinguendo tra condotte integranti giusta causa di licenziamento e illeciti disciplinari di minore gravità. Con sentenza n. 19361 del 10 settembre 2010, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che «lo stato di ebbrezza accertato sul luogo di lavoro configura giusta causa di licenziamento allorché la condotta del lavoratore, per la sua gravità e per il contesto in cui si è verificata, renda impossibile la prosecuzione anche soltanto provvisoria del rapporto di lavoro». La pronuncia ha sottolineato che la valutazione va effettuata considerando «la natura delle mansioni svolte, il grado di alterazione psicofisica e il concreto pericolo per l’incolumità propria e altrui». Più recentemente, con ordinanza n. 12564 dell’8 maggio 2024, la Corte ha confermato il licenziamento per giusta causa di un conducente di mezzo adibito al trasporto pubblico colto in stato di alterazione da alcol, rilevando che «l’obbligo di astensione totale dall’assunzione di bevande alcoliche è implicito nella natura stessa della mansione, atteso il rischio intrinseco per la sicurezza collettiva». La Suprema Corte ha precisato che «la violazione di tale obbligo, accertata mediante esame obiettivo (es. etilometro), integra una condotta di tale gravità da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto».
Mansioni a rischio e controlli programmati: la disciplina settoriale
Per specifiche categorie professionali – individuate dall’articolo 125 del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti) e dall’articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 – la normativa prevede controlli periodici obbligatori per l’assenza di dipendenza da sostanze psicotrope. Si tratta di mansioni ad alto rischio infortunistico (autisti professionali, operatori di gru, personale ferroviario, addetti alla sicurezza) per le quali il medico competente effettua screening tossicologici con cadenza biennale o annuale, a seconda del livello di rischio. Tali controlli, tuttavia, non possono essere attivati ex post su semplice sospetto datoriale. L’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 ha definito procedure operative rigorose: l’accertamento di secondo livello (presso i Ser.D.) scatta solo in presenza di esito positivo allo screening iniziale effettuato dal medico competente nell’ambito della sorveglianza programmata, non su richiesta del datore.
Conclusione: il principio di proporzionalità come bussola interpretativa
Il quadro normativo e giurisprudenziale delineato evidenzia un principio cardine: il datore di lavoro può adottare misure organizzative immediate (es. allontanamento temporaneo da mansioni pericolose) in presenza di comportamenti oggettivamente anomali riconducibili a stato di alterazione, ma non può imporre visite mediche o test tossicologici su propria iniziativa. L’accertamento sanitario resta riservato al medico competente nell’ambito della sorveglianza programmata o, eccezionalmente, su sua autonoma valutazione clinica. Il rispetto di tale equilibrio non è mero tecnicismo procedurale: è garanzia costituzionale della dignità della persona (art. 2 Cost.) e del diritto alla riservatezza (art. 15 Cost.). Come ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 19361/2010, «la sicurezza sul lavoro non può giustificare ingerenze arbitrarie nella sfera personale del lavoratore; il bilanciamento degli interessi va operato secondo il principio di proporzionalità, privilegiando sempre le misure meno invasive idonee a conseguire la finalità protettiva». In un contesto lavorativo sempre più attento alla prevenzione dei rischi, è essenziale che datori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e medici competenti operino in sinergia, nel rispetto dei confini tracciati dalla legge, per costruire ambienti di lavoro sicuri senza sacrificare i diritti fondamentali della persona.

