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Il licenziamento fondato sul “test del carrello” è nullo (catena PAM).

Il licenziamento fondato sul “test del carrello” è nullo (catena PAM).
  • l’art. 2087 c.c.: «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»;
  • l’art. 3, l. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che vieta forme di controllo vessatorio;
  • l’art. 34 del CCNL DMO, che impegna le parti a contrastare il mobbing e a promuovere un ambiente lavorativo improntato alla «tutela della dignità ed inviolabilità della persona».
  • Da un lato, in un corso del marzo 2025, si imponeva di far svuotare integralmente il carrello, anche di articoli pesanti (es. sacchi di pellet, confezioni multiple di acqua/birra);
  • Dall’altro, in un video-corso del luglio 2025, si insegnava a utilizzare lo scanner portatile per oggetti voluminosi, lasciandoli nel carrello.
  • la pressione temporale tipica della postazione di cassa (“flusso continuo”);
  • la non trasparenza dei sacchetti ortofrutticoli;
  • la possibile somiglianza visiva tra prodotti (es. pomodori vs castagne);
  • lo stato di ansia del lavoratore, documentato da terapia farmacologica per attacchi di panico (§ 3.15, § 7.15).
  • dell’art. 15, l. n. 300/1970: «È nullo qualunque patto o atto diretto a licenziare un lavoratore a causa della sua età»;
  • dell’art. 3, d.lgs. n. 216/2003: divieto di discriminazione diretta per età;
  • dell’art. 3, l. n. 108/1990: licenziamento discriminatorio è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta.
  • il lavoratore è stato l’unico nel punto vendita a subire due test, nonostante avesse superato il primo;
  • altri due licenziamenti analoghi riguardavano lavoratori con 59 anni e 35 anni di anzianità, o 20 anni di servizio;
  • nessun giovane è stato licenziato dopo aver fallito il test;
  • l’azienda ha sottoscritto un accordo di solidarietà espansiva con turnover generazionale 3:1 (escono 3 “anziani”, entrano 1 giovane);
  • la stessa società ammette che in Toscana e Lazio oltre il 50% dei dipendenti ha più di 50 anni e oltre il 50% ha più di 20 anni di anzianità (§ 10.5).
  • dichiara nullo il licenziamento;
  • ordina la reintegrazione nel posto di lavoro;
  • condanna la società al risarcimento del danno quantificato in 5 mensilità della retribuzione globale di fatto;
  • ordina il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione;
  • condanna la società al pagamento delle spese processuali (€ 9.048,00 + spese).
  1. Non ogni omissione è inadempimento sanzionabile, specie se la condotta richiesta è inesigibile, contraddittoria o estranea alle mansioni;
  2. Il potere disciplinare non è illimitato: deve rispettare la dignità, la salute mentale e la buona fede del lavoratore;
  3. La discriminazione per età può manifestarsi anche in modo indiretto, attraverso politiche aziendali di turnover generazionale applicate in modo selettivo;
  4. Il licenziamento provocato fraudolentemente è nullo, non solo illegittimo.

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