Un nuovo paradigma nella tutela del lavoratore
Con la sentenza n. 37362 depositata il 17 novembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Penale ha riscritto in modo significativo i contorni della responsabilità del datore di lavoro, introducendo una lettura penalmente rilevante di condotte tradizionalmente considerate espressione del potere organizzativo o disciplinare. La pronuncia non si limita a ribadire principi civilistici noti, ma configura espressamente il reato di estorsione ex art. 629 c.p. in capo al datore che, sfruttando la propria posizione dominante nel rapporto di lavoro, costringe i dipendenti ad accettare trattamenti economici peggiorativi rispetto a quelli pattuiti o previsti dalla legge e dai contratti collettivi.
Il fatto concreto: pressioni sistematiche per ottenere rinunce ai diritti retributivi
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, il datore di lavoro aveva imposto ai propri dipendenti condizioni retributive inferiori a quelle stabilite dal contratto individuale e dal CCNL applicabile, minacciando, in caso di opposizione, licenziamento o provvedimenti disciplinari. In alcuni casi, aveva addirittura richiesto ai lavoratori di firmare documenti con cui “rinunciavano volontariamente” a crediti retributivi maturati, sotto la minaccia implicita di perdita del posto di lavoro. La Corte territoriale aveva già ritenuto tali condotte integranti il reato di estorsione, poiché finalizzate a ottenere un ingiusto profitto (il risparmio sui costi del lavoro) mediante violenza psicologica e intimidazione. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato integralmente tale qualificazione giuridica, respingendo le argomentazioni difensive secondo cui si sarebbe trattato di mere controversie civilistiche o di esercizio legittimo del potere datoriale.
Il fondamento giuridico: art. 629 c.p. e limiti del potere datoriale
L’art. 629 del Codice Penale punisce chi, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La Cassazione ha chiarito che la minaccia di licenziamento, pur essendo formalmente uno strumento legittimo del potere datoriale, perde ogni copertura giuridica quando è utilizzata per intimidire il lavoratore e impedirgli di far valere diritti soggettivi perfetti, come quelli retributivi derivanti da legge, contratto o prassi consolidata. In particolare, la Corte ha sottolineato che: «L’esercizio del potere datoriale non può tradursi in una forma di coercizione psicologica volta a ottenere vantaggi patrimoniali indebiti, né può essere strumentalizzato per punire chi esercita legittimamente azioni giudiziarie o reclami amministrativi».
Tale orientamento segna una netta cesura rispetto a logiche aziendali basate sulla paura e sul silenzio forzato dei dipendenti.
Connessione con la responsabilità civile ex art. 2087 c.c. e il mobbing “non tradizionale”
Sebbene la sentenza riguardi specificamente il profilo penale, essa si inserisce in un filone giurisprudenziale più ampio che vede la Cassazione ampliare progressivamente l’ambito di applicazione dell’art. 2087 del c.c., secondo cui: «Il prestatore d’opera deve adoperarsi con diligenza per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore d’opera».Già in precedenti pronunce (si veda, ad esempio, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 14939/2023), la Corte aveva chiarito che la responsabilità del datore non presuppone necessariamente un “piano persecutorio sistematico”, ma può scaturire anche da un ambiente lavorativo tossivo, caratterizzato da pressioni continue, isolamento, discriminazioni o minacce velate, anche in assenza di intenzionalità persecutoria. La sentenza n. 37362/2025 rafforza questa prospettiva, evidenziando che l’abuso del potere contrattuale o organizzativo può ledere non solo la libertà economica, ma anche la dignità e l’autodeterminazione del lavoratore, beni tutelati dagli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione.
Distinzione cruciale: ricorsi legittimi vs. condotte estorsive
Un passaggio fondamentale della motivazione riguarda la netta distinzione tra l’esercizio legittimo di diritti e comportamenti penalmente rilevanti. La Corte ha esplicitamente respinto la tesi secondo cui i lavoratori che agiscono in giudizio per far valere crediti retributivi commetterebbero “ricatti”. Al contrario: «L’azione giudiziaria costituisce espressione del diritto di difesa e non può mai essere considerata strumento di vessazione. È invece penalmente sanzionabile chi, per scoraggiare tali iniziative, fa uso di minacce o ritorsioni». Questa affermazione assume particolare rilevanza in un contesto culturale in cui spesso si criminalizza il lavoratore che rivendica i propri diritti, mentre restano impuniti (o scarsamente sanzionati) i datori che usano il licenziamento come arma di dissuasione.
Implicazioni sistemiche: verso una legge organica contro il mobbing?
Nonostante l’evoluzione giurisprudenziale, l’Italia non dispone ancora di una normativa specifica sul mobbing, a differenza di altri Paesi europei. La mancanza di una disciplina codificata lascia ampi margini interpretativi e rende difficoltosa la prova per le vittime. Proprio per colmare questo vuoto, è attualmente in corso una mobilitazione sociale – supportata anche da petizioni su piattaforme come Change.org – per l’approvazione di una legge quadro contro il mobbing e le molestie psicologiche sul lavoro, che definisca con precisione:
- gli elementi costitutivi del fenomeno;
- gli obblighi preventivi del datore;
- le sanzioni amministrative e penali;
- i meccanismi di sostegno alle vittime (assistenza legale, protezione dal licenziamento, reinserimento).
La sentenza n. 37362/2025 rappresenta un forte segnale alla classe politica: la giurisprudenza non può supplire indefinitamente all’assenza del legislatore.
Un cambio di paradigma nella cultura del lavoro
La pronuncia della Cassazione non è soltanto una sentenza penale: è un manifesto giuridico e culturale che ribadisce che nessun potere, neppure quello datoriale, è illimitato. Il lavoro non è merce, e il lavoratore non è un oggetto da piegare alla logica del profitto a ogni costo. In un’epoca segnata da precarietà, individualismo e disuguaglianze crescenti, questa decisione offre un faro normativo e morale: la dignità del lavoratore è inviolabile, e chi la calpesta – anche con mezzi subdoli come la minaccia velata o la coercizione economica – risponde non solo civilmente, ma penalmente.
Per avvocati, consulenti del lavoro, sindacalisti e imprese responsabili, la sentenza n. 37362/2025 non è solo un precedente: è un invito a ripensare il rapporto di lavoro come spazio di reciproco rispetto, legalità e umanità.

