Ordinanza n.34889 del 13 dicembre 2023 della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n.34889 del 13 dicembre 2023ha riconosciuto la nullità dei tassi di interesse passivi convenzionali basati sul tasso Euribor del periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, aprendo così la strada alle domande di rimborso in favore di chi ha corrisposto rate del mutuo o altro finanziamento a tasso variabile nel periodo in questione.
Nullità del tasso Euribor. La decisione della Commissione Antitrust Europea del 4.12.2013.
La Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013, ha sanzionato otto istituti di credito per violazione dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, in quanto avevano raggiunto degli accordi illeciti sulla determinazione dei tassi di interessi in euro collegati all’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) e/o all’EONIA (Euro Over-Night Index Average), con conseguente restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore.
A seguito dell’infrazione accertata, la Commissione Antitrust Europea ha stabilito la nullità del tasso Euribor e/o Eonia per il periodo 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, periodo in cui sono state accertate le intese illecite, precisando che l’infrazione ha interessato tutto il territorio della SEE (Spazio Economico Europeo) di cui l’Italia fa parte.
La nullità del tasso Euribor. La posizione della Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 13.12.2023.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’Ordinanza del 13 dicembre 2023, ha riconosciuto la nullità del tasso variabile applicato a un contratto di leasing determinato per relationemfacendo riferimento al tasso Euribor, dichiarato nullo dalla Commissione Antitrust Europea.
La questione giuridica sottoposta all’attenzione della Suprema Corte verteva sul fatto se la nullità, dichiarata “a monte” nella determinazione del tasso Euribor, poteva incidere sulla validità dei tassi di interesse passivi “a valle” determinati dagli istituti di credito con riferimento al tasso Euribor “manipolato”, anche nell’ipotesi in cui l’istituto di credito non fosse stato sanzionato dalla Commissione Antitrust Europea per non aver partecipato alle intese vietate.
Secondo la Suprema Corte qualsiasi forma di distorsione della concorrenza di mercato, in qualunque modo essa venga posta in essere, costituisce un comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art.2 della Legge antitrust, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato l’istituto di credito interessato, poiché raggiunta dal divieto dell’art.2 della Legge Antitrust (L.287/1990) è qualunque contratto o negozio a valle che costituisce applicazione delle intese illecite concluse a monte (in proposito vedasi anche Cass. 12.12.2017 n.29810).
Conclude pertanto la Corte di Cassazione sostenendo che la decisione della Commissione Antitrust Europea del 4.12.2013, che ha accertato a monte una violazione delle regole della concorrenza e del mercato, è da considerarsi una prova privilegiata a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” determinati a valle e comporta la rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.
Giurisprudenza successiva all’Ordinanza della Corte di Cassazione del 13.12.2023.
A distanza di poco più di due mesi dalla pubblicazione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione del 13.12.2023, si segnala in senso favorevole una recente Sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che ha riconosciuto la nullità della clausola dell’Euribor del mutuo stipulato nel 2005 a causa di pratiche illecite riguardanti la manipolazione dei tassi di interesse e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità della clausola contrattuale di determinazione dell’interesse convenzionale, prevedendo quale tasso sostitutivo il tasso legale, molto più conveniente per il mutuatario.
In senso contrario, il Tribunale di Torino con Sentenza del 29 gennaio 2024, ha invece respinto la richiesta di annullamento del mutuatario in conseguenza della manipolazione dei tassi Euribor ritenendo di non avvallare il ragionamento della Corte di Cassazione poiché la nullità “a valle” può riguardare solo gli istituti di credito che hanno partecipato alle intese illecite “a monte”.
Occorrerà attendere il consolidamento dell’orientamento aperto dall’Ordinanza della Corte di Cassazione del 13 dicembre 2023 con successive prese di posizione della giurisprudenza.
Risvolti pratici della decisione della Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 13.12.2023.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione attribuisce il diritto a presentare domande di rimborso in favore di chi, nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, aveva un mutuo o altro finanziamento a tasso variabile, con richiamo al tasso Euribor ai fini della determinazione dello stesso.
Il diritto al rimborso può essere pretesonon soltanto nei confronti degli istituti bancari ma anche di chi abbia concesso un finanziamento sotto qualsiasi forma e abbia determinato il tasso convenzionale facendo riferimento al tasso Euribor.
La nullità del tasso di interesse variabile comporta l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art.117 T.U.B., ovvero del tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali.
Il mutuatario avrà diritto al rimborso delle maggiori somme versate in favore dell’istituto bancario e/o finanziario in adempimento del contratto di mutuo, pari alla differenza tra quanto corrisposto nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 e quanto effettivamente dovuto sulla base dei tassi B.O.T. del periodo in questione.
La domanda di rimborso è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dal pagamento dell’ultima rata del mutuo. L’entità dell’indebito oggettivo e della somma da richiedere a rimborso è determinata sulla base dell’ammontare del capitale a mutuo e del tasso di interesse convenzionale, per cui occorrerà valutare caso per caso ogni situazione