Sentenza Corte Appello Bologna 233/2026: La Presunzione di Dimissioni di Fatto richiede 15 Giorni di Assenza Ingiustificata.
Il Cuore della Questione: 14 giorni non bastano per le "Dimissioni di Fatto" La Corte d’Appello di Bologna (Sent. n. 233/2026) ha stabilito un principio cruciale per la tutela dei lavoratori. Quando un dipendente si assenta senza giustificazione, il datore di lavoro non può dichiarare risolto il rapporto per "dimissioni di fatto" dopo soli pochi giorni, anche se il Contratto Collettivo (CCNL) prevede termini brevi (es. 4 giorni) per il licenziamento disciplinare. Perché? Le dimissioni di fatto presuppongono una volontà inequivocabile del lavoratore di abbandonare il posto. La legge (art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015) fissa in 15 giorni il termine minimo di assenza ingiustificata necessario per far scattare questa presunzione assoluta, qualora il CCNL non preveda diversamente. Nel caso specifico: Il datore aveva comunicato la risoluzione dopo 14 giorni di assenza. La Corte ha dichiarato l’atto illegittimo perché quel singolo giorno in meno rispetto alla soglia legale di 15 giorni rende la presunzione di volontà dimissionaria giuridicamente infondata. Il risultato? Il lavoratore va reintegrato e gli devono essere pagate tutte le retribuzioni perse. In sintesi: Senza una clausola specifica nel CCNL sulle dimissioni di fatto, il termine magico è 15 giorni. Agire prima significa commettere un illecito civile con costi elevati per l'azienda.

