Lavoro Stagionale e Disciplina delle Proroghe: La Cassazione Fissa il Principio di Diritto con Sentenza n. 334/2026
La sentenza n. 334/2026 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, risolve la controversia interpretativa concernente l’applicabilità del limite massimo di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi, previsto dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, ai rapporti di lavoro a tempo determinato per attività stagionali. La Corte di legittimità ha affermato che tale limite numerico non si applica al lavoro stagionale, poiché quest’ultimo è espressamente sottratto, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del medesimo decreto, al vincolo della durata complessiva massima di trentasei mesi. Essendo la disciplina delle proroghe strutturalmente condizionata dal rispetto di detto plafond temporale, la sua inoperatività per le attività stagionali determina l’automatica inapplicabilità del tetto di cinque proroghe. La pronuncia, fondata su un’interpretazione sistematica e teleologica del testo normativo e sulla piena compatibilità con la clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, chiarisce che la natura intrinsecamente temporanea e tipizzata del lavoro stagionale costituisce di per sé ragione obiettiva idonea a giustificare la reiterazione dei rapporti a termine, escludendo configurazioni di abuso quando la causalità stagionale risulti genuina e correttamente provata.

