Clausola Sociale e Internalizzazione: Il Confine Sottile tra Diritto Acquisito e Fabbisogno Organizzativo.
La sentenza chiarisce che l'articolo 37 del CCNL Cooperative Sociali, relativo alla clausola sociale, non rappresenta una garanzia automatica per il trasferimento di tutti i dipendenti dell'appaltatore uscente al nuovo gestore, che in questo caso è un'Azienda Speciale pubblica. Il diritto al passaggio diretto si attiva solo se esiste una reale continuità: le prestazioni richieste dal nuovo contratto devono essere identiche a quelle del precedente, e il lavoratore deve avere un coinvolgimento stabile in quelle mansioni specifiche, non solo come sostituto o con un orario irregolare che evidenzi precarietà. In sostanza, non è sufficiente avere un contratto a tempo indeterminato; è fondamentale dimostrare di essere parte integrante e strutturale del servizio che l'ente decide di continuare a offrire. Qualora il nuovo assetto organizzativo richieda meno personale o mansioni diverse, la clausola sociale non obbliga all'assunzione di personale che non risponda al fabbisogno effettivo delineato nei capitolati.

