L’Algebra della Buona Fede: Il Permesso 104 e il Confine dell’Abuso.
Un lavoratore fruisce di permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 per assistere la madre disabile. Nelle giornate del 7 e 14 luglio 2023, richiede permessi pomeridiani per un totale di 480 minuti, ma dedica alla cura del familiare solo 84 minuti (30 e 38 minuti rispettivamente), utilizzando il restante tempo per attività personali. Il datore di lavoro, a seguito di accertamenti investigativi, licenzia per giusta causa il dipendente. I giudici di merito confermano la legittimità del licenziamento, ritenendo integrata una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede. La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 13155/2026, rigetta il ricorso del lavoratore, sancendo che il permesso 104 non è un "credito orario" spendibile liberamente, ma un istituto di solidarietà la cui fruizione richiede una chiara e inequivoca funzionalizzazione del tempo all'assistenza del disabile. Quando il tempo dedicato all'assistenza è solo il 17,5% di quello fruito, l'abuso del diritto è macroscopico e il licenziamento è inevitabile.

