La Piena Retribuzione Feriale: Il Principio di Integrità della “Normal Remuneration” alla Luce dell’Ordinanza Cass. n. 5051/2026
Il tema oggetto di analisi concerne la determinazione della base retributiva di calcolo spettante al lavoratore durante il periodo di fruizione delle ferie annuali. In termini essenziali, la questione giuridica si pone nel seguente modo: quando un dipendente gode delle ferie, ha diritto a percepire la medesima retribuzione complessiva che riceverebbe in costanza di prestazione lavorativa, oppure l'azienda può legittimamente escludere dal calcolo talune voci accessorie (quali indennità di turno, buoni pasto, compensi perequativi)? La risposta, alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è univoca: il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione, comprensiva di tutte le voci abituali e strutturalmente connesse allo svolgimento della propria attività. Ciò discende dal principio fondamentale secondo cui le ferie non possono comportare un pregiudizio economico per il lavoratore, il quale non deve essere indotto a rinunciare al riposo per ragioni di natura finanziaria. Ne consegue che qualsiasi clausola – ancorché prevista da contratti collettivi – che escluda dalla retribuzione feriale componenti retributive percepite in modo ordinario e non occasionale, è da considerarsi nulla per contrasto con norme inderogabili di rango comunitario e nazionale. In pratica: se un dipendente percepisce regolarmente, durante l'anno, indennità legate ai turni, alla reperibilità o alla specificità della prestazione, tali somme devono concorrere a formare l'importo della retribuzione anche durante le ferie. L'esclusione di tali voci configura un illecito retributivo, suscettibile di ripetizione per le differenze non corrisposte, con decorrenza dal momento in cui il diritto si è consolidato.

