Licenziamento del lavoratore sottoposto a misura cautelare custodiale: i criteri di legittimità e gli oneri comunicativi nella sentenza del Tribunale
Il presente estratto introduce l'analisi della sentenza del Tribunale di Bari (R.G. n. 10824/2025), la quale ha dichiarato legittimo il licenziamento di un lavoratore sottoposto a misura cautelare custodiale. Il fulcro della decisione risiede nella violazione dei doveri di correttezza e buona fede: il dipendente, infatti, non ha mai formalizzato al datore di lavoro il proprio stato di detenzione, limitandosi a giustificare l'assenza con generici "gravi motivi familiari". Tale condotta omissiva, unita alla prolungata assenza ingiustificata, ha determinato un pregiudizio organizzativo per l'azienda e un'irreversibile lesione del vincolo fiduciario. La pronuncia chiarisce, inoltre, un importante principio di diritto sostanziale: anche qualora il recesso venisse qualificato non come disciplinare, bensì come giustificato motivo oggettivo per impossibilità sopravvenuta della prestazione (dovuta a fatti estranei al rapporto di lavoro), il licenziamento resta legittimo, non essendo in tal caso configurabile in capo al datore di lavoro l'obbligo di repêchage.

