Cass. n. 24350/2026: Incentivo all’Esodo e Compensatio Lucri Cum Damno
L’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 24350/2026 stabilisce un principio cardine in materia di compensatio lucri cum damno: l’incentivo all’esodo percepito dal lavoratore a seguito di licenziamento collettivo da parte della società cessionaria non può essere detratto dal risarcimento del danno dovuto dalla società cedente per l’illegittimità della cessione. La Corte chiarisce che tale somma non deriva dallo stesso fatto generatore del danno (la cessione illegittima), bensì da un autonomo antecedente causale (la risoluzione del rapporto con la cessionaria). Pertanto, mancando il nesso di causalità diretta ex art. 1223 c.c., l’incentivo non integra la nozione di aliunde perceptum e non è suscettibile di compensazione con il credito risarcitorio vantato verso il cedente.

