L’ordinanza n. 8564/2026 della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, definisce una questione centrale in materia previdenziale: la corretta individuazione dell’onere probatorio a carico del lavoratore che, rassegnate le dimissioni per giusta causa, agisce in giudizio per il riconoscimento dell’indennità NASpI. La pronuncia nasce dal rigetto dell’INPS dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, la quale aveva accolto la domanda del lavoratore sulla base della mera produzione di atti volti a dimostrare la «volontà di difendersi in giudizio» contro il datore di lavoro, richiamando a tal fine la circolare INPS n. 163/2003. La Suprema Corte ha cassato la decisione, affermando il principio di diritto secondo cui le circolari amministrative dell’Ente previdenziale costituiscono atti di organizzazione interna e non possono in alcun modo modificare o derogare ai requisiti sostanziali previsti dalla legge, né vincolare il giudice nell’accertamento del diritto soggettivo alla prestazione. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della NASpI, non è sufficiente la documentazione amministrativa della volontà di agire, ma spetta al lavoratore allegare e provare concretamente la sussistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c., intesa come reazione immediata, tempestiva e proporzionata a gravi inadempimenti datoriali, al fine di dimostrare l’involontarietà dello stato di disoccupazione richiesto dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015. La Corte ha pertanto rimesso la causa al giudice del rinvio affinché proceda a un accertamento sostanziale dei fatti costitutivi del diritto, superando la mera verifica degli oneri documentali previsti in sede amministrativa.