Compatibilità tra distacco e CIGS: l’indirizzo della Cassazione nell’ordinanza n. 17966/2026
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, risolve una questione di diritto previdenziale di notevole impatto pratico: un lavoratore in regime di distacco ex art. 30 d.lgs. n. 276 del 2003 può essere legittimamente collocato in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) dal datore distaccante? L'INPS aveva negato il trattamento pensionistico anticipato ex art. 37 l. n. 416/1981 a una lavoratrice del settore editoriale, sostenendo che, essendo la stessa in distacco presso altra società al momento della sospensione produttiva, mancasse il presupposto dell'«addettività» all'unità produttiva interessata dalla crisi aziendale ex art. 35 della medesima legge. La Suprema Corte, rigettando il ricorso dell'Ente, afferma il seguente principio: il distacco non determina novazione soggettiva del rapporto di lavoro; il vincolo contrattuale resta in capo al distaccante, il quale conserva titolarità, poteri datoriali e oneri retributivi e contributivi. Ne consegue che, in assenza di profili fraudolenti e nel rispetto dei limiti numerici autorizzati, il datore distaccante ben può esercitare i poteri di gestione della crisi, inclusa la collocazione in CIGS, anche nei confronti del personale temporaneamente posto a disposizione di terzi. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il distacco realizza una «mera modificazione delle modalità di esecuzione della prestazione» (Cass. n. 17748/2004; Cass. n. 9694/2009; Cass. n. 26138/2013; Cass. n. 10051/2023) e una «dissociazione funzionale» tra titolarità del rapporto e utilizzazione della prestazione, senza effetti traslativi del contratto. Esito: il ricorso INPS è rigettato; la contribuzione figurativa CIGS è riconosciuta come legittimamente maturata, con conseguente diritto della lavoratrice al trattamento pensionistico anticipato.

