L’Appalto “Labour Intensive” e il Confine con l’Interposizione Illecita: Autonomia Organizzativa e Valutazione Probatoria nella Giurisprudenza.
La Corte di Cassazione ha confermato la natura illecita di un appalto (sotto forma di subfornitura) tra una società alimentare e una cooperativa, qualificandolo come interposizione di manodopera. I giudici hanno rilevato che, nonostante il contratto formale, i lavoratori della cooperativa erano di fatto inseriti nell'organizzazione produttiva della committente e ricevevano ordini diretti dai suoi responsabili, senza una reale autonomia gestionale o assunzione di rischio da parte della cooperativa. Un punto cruciale della decisione riguarda la valutazione delle prove: la Corte ha attribuito maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese "a sorpresa" dai soci-lavoratori agli ispettori del lavoro rispetto alle testimonianze rese successivamente in giudizio, ritenute potenzialmente condizionate. La sentenza ribadisce che negli appalti labour intensive è indispensabile verificare l'esistenza di un'autonoma organizzazione dei mezzi e del personale finalizzata a un risultato specifico e riconoscibile, pena la sanzione dell'illecita intermediazione.

