La Riqualificazione del Lavoro a Progetto Non È “Conversione”: Cassazione n. 24479/2026 Afferma il Diritto al Risarcimento Pieno e Supera l’Indennità Forfettaria.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 24479/2026 affronta una questione nodale nel diritto del lavoro: la corretta quantificazione del risarcimento dovuto al collaboratore a progetto la cui prestazione venga giudizialmente riqualificata come lavoro subordinato. La Suprema Corte ha stabilito che tale fattispecie non costituisce una mera "conversione" di un contratto a termine viziato, bensì una riqualificazione integrale del rapporto ex art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Ne consegue l’inapplicabilità dell’indennità forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e il riconoscimento del diritto al risarcimento pieno di tutte le differenze retributive maturate. La pronuncia chiarisce inoltre che, in caso di cessazione naturale del rapporto o recesso del collaboratore, non opera la decadenza sessantennale per impugnare il contratto, essendo tale regime riservato esclusivamente al recesso datoriale.

