Nullità del licenziamento discriminatorio per disabilità e quantificazione del risarcimento: il divieto di riduzione dell’indennità ex art. 18 L. 300/1970 in presenza di colpa datoriale
La sentenza in esame verte sulla corretta quantificazione del risarcimento conseguente alla dichiarazione di nullità di un licenziamento per discriminazione indiretta, originata dall'applicazione del periodo di comporto a un lavoratore affetto da disabilità. Il nucleo decisionale affronta il legittimo impiego del «silenzio» serbato dalla dipendente in ordine alle proprie condizioni di salute quale parametro idoneo a comprimere l’indennità risarcitoria al minimo legale di cinque mensilità (ex art. 18, comma 2, L. n. 300/1970). La Corte di Cassazione enuncia un principio di stretta rilevanza applicativa: in presenza di elementi conoscibili o già noti allo status di salute del lavoratore, sorge a carico del datore di lavoro un onere inderogabile di attivazione preventiva e di doverosa interlocuzione, finalizzato a valutare l’adozione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003. Il lavoratore non è gravato da alcun obbligo o onere di comunicazione di dati sanitari sensibili; conseguentemente, il suo silenzio non può mai essere assimilato a condotta omissiva né valorizzato come fattore attenuante della responsabilità datoriale. Una volta qualificato l’inadempimento come colposo, la natura risarcitoria della tutela si dispiega integralmente e l’indennità dovrà essere liquidata in misura necessariamente superiore al minimo delle cinque mensilità, escludendo qualsiasi margine discrezionale del giudice di merito volto a graduare la sanzione in base a presunte condotte del dipendente.

