Geolocalizzazione “a Spot” e Smart Working: Il Tribunale di Cosenza Frena l’Eccesso di Potere del Garante
Il perimetro dei controlli a distanza nel lavoro agile trova un nuovo, fondamentale punto di equilibrio con la sentenza del Tribunale di Cosenza del 1 luglio 2026 (n. 1368/25 RG). Il caso trae origine dall'ordinanza-ingiunzione con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione da 50.000 euro a un Ente pubblico, ritenendo illegittimo l'uso dell'applicativo "Time Relax" per la geolocalizzazione dei dipendenti in smart working. L'Autorità aveva qualificato il trattamento come un monitoraggio continuo e indiscriminato, in contrasto con la natura flessibile del lavoro agile. Il Giudice civile, tuttavia, annulla il provvedimento sanzionatorio operando un distinguo tecnico e giuridico dirompente: da un lato, dimostra che il software non traccia i movimenti in modo diuturno, ma si limita a una geolocalizzazione "istantanea ed estemporanea" esclusivamente al momento della timbratura; dall'altro, sancisce l'eccesso di potere del Garante, il quale non può esorbitare dalle proprie competenze in materia di privacy per esprimere un giudizio tecnico-giuridico sul modello contrattuale giuslavoristico pattuito tra le parti. Ne scaturisce una pronuncia-manuale essenziale per gli addetti ai lavori, chiamata a ristabilire i confini tra tutela della riservatezza e potere datoriale di verifica dell'adempimento.

