Tutela del periodo di comporto e illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in costanza di malattia: analisi alla luce dell’ordinanza Cass. civ. n. 5469/2026
Quando un lavoratore si assenta per malattia, il rapporto di lavoro non si interrompe: la legge gli riconosce un periodo di tutela, denominato "comporto", durante il quale il posto è conservato. Ma cosa accade se il datore di lavoro, a fronte di frequenti assenze certificate, decide di licenziare per ragioni organizzative? La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5469 del 2026, ha chiarito un principio fondamentale: finché il periodo di comporto non è esaurito, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato su assenze per malattia è illegittimo. Nel presente contributo si analizzano i confini tra rischio d'impresa e tutela della salute, alla luce della disciplina di cui all'art. 2110 c.c. e dei più recenti orientamenti di legittimità, offrendo spunti operativi per datori di lavoro e lavoratori.

