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Videoregistrazioni sul luogo di lavoro: tra potere disciplinare, autonomia collettiva e diritti fondamentali.

Videoregistrazioni sul luogo di lavoro: tra potere disciplinare, autonomia collettiva e diritti fondamentali.
  1. Strumenti di controllo a distanza (comma 1): richiedono accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
  2. Strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la prestazione (comma 3): non necessitano di autorizzazioni preventive, purché il datore informi il lavoratore e rispetti la normativa sulla privacy.
  • la registrazione deve essere strettamente pertinente alla tesi difensiva;
  • non deve comportare diffusione indiscriminata o violazione della riservatezza oltre il necessario.
  1. Il CCNL può neutralizzare il potere disciplinare basato su video, anche post-Jobs Act;
  2. Non tutte le telecamere sono “strumenti di lavoro”: la qualificazione giuridica dipende dall’uso effettivo;
  3. L’autorizzazione amministrativa non è sufficiente: se contiene limitazioni recepite nel CCNL, queste vincolano il datore;
  4. Il lavoratore può registrare, ma solo in contesti difensivi reali e documentabili;
  5. Il rischio penale è concreto per chi usa le immagini oltre i limiti legali o contrattuali.

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